Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza - A.C. 2064-B Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2064-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 232    Progressivo: 1
Data: 15/03/2011
Descrittori:
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA DI MONZA   BIBLIOTECHE
CIECHI   CONTRIBUTI PUBBLICI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

SIWEB

15 marzo 2011

 

n. 232/1

 

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza

A.C. 2064-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

Numero del progetto di legge

2064-B

Titolo

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

3

Date:

 

trasmissione alla Camera

4 marzo 2011

assegnazione

7 marzo 2011

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio)

 

 


Contenuto

La proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa, il 28 aprile 2010, è stata modificata durante l’esame al Senato, conclusosi il 2 marzo 2011. Essa incrementa il contributo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all’ente.

 

La Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS[1], fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica.

I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.

Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma della Biblioteca Italiana per Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I Centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

Come evidenziava la relazione illustrativa della proposta di legge, nell’ultimo decennio l’azione della Biblioteca ha privilegiato le iniziative a sostegno dell’integrazione scolastica degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Principio informatore dell’attività della Biblioteca è stato quello di produrre e fornire libri effettivamente accessibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e negli atenei[2].

 

Di seguito si dà conto del contenuto della proposta di legge, come modificata dal Senato a seguito del parere reso dalla 5a Commissione.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 70, comma 2, del Regolamento della Camera, la deliberazione può riguardare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato (art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1) e gli emendamenti ad esse conseguenti eventualmente proposti.

 

L’art. 1, come modificato dal Senato, incrementa il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, previsto dall'articolo 1 della L. 260/2002 (pari a 4.000.000 di euro), di un importo pari a 700.000 euro per il 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dal 2012.

L’art. 1 del testo approvato dalla Camera recava, anche un finanziamento di 600.000 euro per l’esercizio 2010 .

 

Si ricorda che il primo finanziamento statale alla Biblioteca - pari a 20 milioni di lire annui - risale alla legge n. 243 del 1963; altre disposizioni hanno poi elevato tale importo, da ultimo determinato in 4 milioni di euro annui dalla legge n. 260 del 2002,a partire dal 2003.Con la L. 52/1994 si è, inoltre, ampliato lo spettro delle possibili fonti di finanziamento della Biblioteca prevedendo, altresì, l’istituzione del Centro di documentazione di Roma, nonché la possibilità di istituire centri di distribuzione o produzione e di stipulare convenzioni con enti locali ed amministrazioni competenti ad assicurare il diritto allo studio dei non vedenti.

In particolare, con riguardo ai finanziamenti, l’art. 2 della L. 52/1994 ha stabilito che la Biblioteca, per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, può accedere alle provvidenze nazionali e regionali per le biblioteche e l’editoria[3], nonché ai fondi dell’Unione Europea.

Il contributo statale alla Biblioteca è allocato sul capitolo 3631 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contributo statale è stato determinato in 2,7 milioni di euro per il 2009, in3 milioni di euro per il 2010[4]. Lo stesso importo, a legislazione vigente, è stato previsto per il 2011[5].

 

L’articolo 2, non modificato dal Senato, novellando l’art. 3 della legge n. 52 del 1994, stabilisce che:

-    la Biblioteca “Regina Margherita” può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica, al fine di garantire la copertura dell’intero territorio nazionale (lett. a)[6];

-    i sussidi didattici speciali – la cui fornitura può essere oggetto di convenzioni[7] con la Biblioteca – possono essere fruibili anche in forma di supporto digitale (lett. b);

-    la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l’editoria scolastica (lett. c).

 

L’articolo 3, modificato dal Senato, dispone che alla copertura degli oneri si provvede, per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e, a decorrere dal 2012, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282/2004 (L. n. 307/2004), al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Nella legge di bilancio per il 2011 (L. n. 221/2010 e relativo D.M. 21/12/2010 di riparto in capitoli), il predetto fondo risulta avere uno stanziamento di competenza pari a 6,4 milioni di euro nel 2011, 200,1 milioni nel 2012 e 65,3 milioni nel 2013.

Relazioni allegate

La proposta di legge era corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La finalità generale della proposta appare riconducibile allamateria “promozione e organizzazione di attività culturali”, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Al riguardo, nelle sentenze nn. 478/2002 e 307/2004 la Corte costituzionale ha sottolineato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

 

Peraltro, in considerazione del fatto che l’incremento del finanziamento statale ha anche l’obiettivo di favorire (come si evince dalle modifiche apportate alla L. 52/1994), l’integrazione scolastica e l’apprendimento degli alunni e degli studenti universitari con handicap visivo, tramite l’ampliamento della rete dei centri di consulenzatiflodidattica della Biblioteca ed il potenziamento dell’editoria scolastica e della fornitura di sussidi didattici speciali, rileva la materia “istruzione”.

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.). Alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

 

Conla sentenza n. 200/2009, la Corte costituzionale, proseguendo un ragionamento già avviato con la sentenza 279/2005, ha ritenuto attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto norme generali, le disposizioni atte a definire la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e ad assicurare, mediante un’offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura                                                                                                                     ( 3255 - *st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                                                                                                                     File: CU0161B.doc

 



[1]    http://www.bibciechi.it

[2]    Nel 2001 la Biblioteca ha siglato con l'Associazione Italiana Editori (AIE) un accordo che regolamenta la realizzazione e la diffusione dei prodotti dell'industria editoriale nei formati più adeguati alla loro fruibilità da parte dei minorati della vista. In base all’accordo citato, la Biblioteca acquisisce la copia digitale del libro, assumendosi, poi, l’onere di rielaborare i testi – in applicazione della legge n. 4 del 2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici – modificandoli opportunamente per consentirne la stampa in braille o in caratteri ingranditi o per permetterne la lettura con il sintetizzatore vocale o con il display in linguaggio braille. Da ultimo, il 28 settembre 2010 è stato siglato un protocollo d’intesa con il gruppo educativo dell’AIE in materia di libri di testo per le scuole.

[3]In proposito, si evidenzia che la legge n. 291 del 2003 ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per l’editoria per ipovedenti e non vedenti, dotandolo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Il Fondo, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti, è stato  rifinanziato successivamente dall’art. 1, c. 1141, della legge n. 296 del 2006, che ha assegnato – limitatamente all’anno 2007 – una somma pari a 10 milioni di euro.

[4]  Le variazioni sono derivate dai tagli lineari disposti da varie disposizioni legislative.

[5]    Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21 dicembre 2010, Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

[6]    Il comma 1 dell’art. 3 della L. 52/1994 prevede che, per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi indicati all’art. 2 della stessa legge, la Biblioteca, ove ne ravvisi l’esigenza e l’utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, propri centri di distribuzione o di produzione. La Biblioteca può altresì stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull’intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio.

[7]   Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della legge 104/1992, l’integrazione degli studenti con handicap nelle scuole enelle università si realizza, tra l’altro, assicurando a tali strutture la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

Il comma 2 dell’art. 3 della L. 52/1994 stabilisce che le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” per la fornitura di sussidi didattici speciali.