Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza - A.C. 2064 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2064/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 232
Data: 20/10/2009
Descrittori:
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA DI MONZA   BIBLIOTECHE
CONTRIBUTI PUBBLICI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

20 ottobre 2009

 

n. 232/0

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza

A.C. 2064

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2064

Titolo

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

15 gennaio 2009

assegnazione

17 febbraio 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XII (Affari sociali), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge dispone che il contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza – già fissato dalla legge n. 260 del 2002[1] in 4 milioni di euro annui – sia stabilito, a decorrere dall’anno 2009, nell’importo annuo di 7 milioni di euro.

Il contributo è finalizzato anche al conseguimento di finalità ulteriori, precisate all’articolo 2 della pdl (articolo 1).

L’articolo 2 della proposta di legge, integrando l’art. 3 della legge n. 52 del 1994[2], stabilisce che:

-    la Biblioteca “Regina Margherita” può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica[3] e la copertura dell’intero territorio nazionale (lett. a)[4];

-    i sussidi didattici speciali – la cui fornitura può essere oggetto di convenzioni[5] con la Biblioteca – possono essere fruibili anche in forma di supporto digitale (lett. b);

-    la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni per la fornitura di sussidi didattici speciali con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l’editoria scolastica (lett. c).

All’onere derivante si provvede, per l’anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009[6] (articolo 3).

 

Si ricorda che il primo finanziamento statale alla Biblioteca risale alla legge n. 243 del 1963[7], che ha destinato al funzionamento e all’attività della struttura la somma annua di 20 milioni di lire. In seguito sono intervenute altre disposizioni legislative che hanno successivamente elevato l’importo del contributo annuo statale, ultima delle quali la citata L. 260/2002.

Con la L. 52/1994 si è, inoltre, ampliato lo spettro delle possibili fonti di finanziamento della Biblioteca, anche nella prospettiva del potenziamento delle strutture e della diversificazione degli strumenti di studio ed informazione offerti, prevedendo, altresì, l’istituzione del Centro di documentazione di Roma, nonché la possibilità di istituire centri di distribuzione o produzione e di stipulare convenzioni con enti locali ed amministrazioni competenti a assicurare il diritto allo studio dei non vedenti.

In particolare, con riguardo ai finanziamenti, l’art. 2 della L. 52/1994 ha stabilito che la Biblioteca, per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai fondi dell’Unione Europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

 

In proposito, si evidenzia che la legge n. 291 del 2003[8] ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per l’editoria per ipovedenti e non vedenti, dotandolo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Il Fondo, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti, è stato  rifinanziato successivamente dall’art. 1, co. 1141, della legge n. 296 del 2006[9], che ha assegnato – limitatamente all’anno 2007 – una somma pari a 10 milioni di euro[10].

 

La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS[11], fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi[12], ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, come periodici e riviste, a spartiti e manuali didattici per la musica.

Un capillare servizio di prestito rende disponibili, sul territorio nazionale ed estero, i volumi posseduti, ai lettori che li richiedono.

Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma della Biblioteca Italiana per i Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di strumenti, quali cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro di Documentazione Tiflologica coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per i Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

Come evidenzia la relazione illustrativa della pdl, nell’ultimo decennio l’azione della Biblioteca ha privilegiato le iniziative a sostegno dell’integrazione scolastica degli studenti  che frequentano le classi comuni di ogni ordine e grado e le facoltà universitarie. Peraltro, la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale risulta notevolmente aumentata negli ultimi anni. Principio informatore al quale si ispira la Biblioteca è, infatti, quello di produrre e fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e nelle facoltà universitarie[13].

 

Per l’esercizio finanziario 2009, l’importo del contributo statale alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" è allocato sul capitolo 3631 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell’ambito della Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 21.1 – Sostegno e vigilanza ad attività culturali, Macroaggregato 1.1.2 – Interventi, Centro di responsabilità Beni librari, istituti culturali e diritto d’autore. Lo stanziamento definitivo per l’anno 2009, determinato in 4 milioni di euro annui dalla L. 260/2002, ammonta a euro 2.697.829[14].

 

Infine, si segnala che la Biblioteca risulta inserita nell’elenco delle istituzioni che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF (anno 2009)[15].

Con riferimento all’annualità 2006 – ultima di cui sono disponibili i dati –, lo Stato ha erogato alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita”, sulla base delle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, un importo pari a 4.102,10 euro[16].

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La pdl dispone l’incremento del finanziamento statale con l’obiettivo di favorire, in particolare, (come si evince dalle modifiche apportate alla L. 52/1994) l’integrazione scolastica e l’apprendimento degli alunni e degli studenti universitari con handicap visivo, tramite l’ampliamento della rete dei centri di consulenzatiflodidattica della Biblioteca ed il potenziamento dell’editoria scolastica e della fornitura di sussidi didattici speciali.

Per tale profilo, i contenuti del provvedimento sono riconducibili allamateria “istruzione”.

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.). Alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

Tale ripartizione è stata ulteriormente specificata, da ultimo, dalla sentenza 200/2009 della Corte costituzionale. La Corte, proseguendo un ragionamento già avviato, ha ritenuto attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.), in quanto norme generali, le disposizioni atte a definire la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e ad assicurare, mediante un’offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti. Appartengono, invece, alla competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le disposizioni incidenti più direttamente sulle realtà territoriali, quali quelle relative al dimensionamento sul territorio della rete scolastica.

 

La finalità generale perseguita dalla proposta di legge può ricondursi anche alla diffusione della lettura tra i non vedenti che rientra nell’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali”. Queste ultime, ai sensi  dell’art. 117, terzo comma, Cost., sono incluse tra le materie di legislazione concorrente.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 3 della Costituzione sancisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 1 della pdl., che determina in 7 milioni di euro il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi, è formulato in termini di modifica non testuale all’art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260.

Occorrerebbe, pertanto, valutare l’opportunità di formulare l’articolo in questione come modifica testuale alla legge citata.

L’art. 2 della pdl, che amplia il novero delle attività svolte dalla Biblioteca, è formulato ricorrendo alla tecnica della novellazione; pertanto il coordinamento con la normativa vigente (legge 20 gennaio 1994, n. 52) appare efficacemente assicurato.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

La circolare 20 aprile 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica di testi normativi, segnala l’opportunità di corredare l’articolato di un testo, oltre che di numerazione progressiva, anche di rubrica.

Con riguardo all’articolo 3, recante copertura finanziaria degli oneri arrecati dal provvedimento, si segnala che questi ultimi sono computati in 7 milioni di euro, mentre l’onere aggiuntivo – rispetto al finanziamento già assegnato alla Biblioteca dalla citata legge 260/2002 – è pari a 3 milioni di euro.

In relazione al medesimo articolo si evidenzia che la copertura finanziaria dell’onere arrecato dal provvedimento è assicurata limitatamente all’esercizio 2009 mentre l’incremento del contributo alla biblioteca è disposto (art. 1 della pdl), a decorrere dal 2009, con carattere permanente.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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File: CU0161a.doc



[1]    Legge 13 novembre 2002, n. 260, Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza.

[2]    Legge 20 gennaio 1994, n. 52, Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”.

[3]    G. Devoto-G.C. Oli, Vocabolario della lingua italiana 2008, Le Monnier, 2007: “Tiflo-: primo elemento di composti formati modernamente, nei quali significa ‘cieco’ (tiflografia, tiflodidattica)”.

[4]    In particolare, il co. 1 dell’art. 3 della L. 52/1994 prevede attualmente che, per la realizzazione dei suoi programmi o per gli scopi indicati all’art. 2 della stessa legge, la Biblioteca, ove ne ravvisi l’esigenza e l’utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, propri centri di distribuzione o di produzione. La Biblioteca può altresì stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull’intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio.

[5]   Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l’integrazione degli studenti con handicap nelle scuole enelle università si realizza, tra l’altro, assicurando a tali strutture la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

Attualmente, il co. 2 dell’art. 3 della L. 52/1994 stabilisce che le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” per la fornitura di sussidi didattici speciali.

[6]    Legge 22 dicembre 2008, n. 203, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

[7]    Legge 18 febbraio 1963, n. 243, Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” e del “Centro nazionale del libro parlato”.

[8]    Legge 16 ottobre 2003, n. 291, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

[9]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[10]   La L. 296/2006 ha previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per i contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti. Successivamente, il DM 29 dicembre 2006, recante Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ha assegnato tale somma interamente al Piano Gestionale 12, Fondo per l’editoria per ipovedenti e non vedenti del Cap. 7825.

[11]   http://www.bibciechi.it

[12]   L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS, ente con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge (D.Lgs.C.P.S. n. 1047/1947) e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Unione ha creato ulteriori strumenti operativi, tra i quali il Centro Nazionale del Libro Parlato.

Con riferimento ai contributi statali, la legge n. 24 del 1996 ha, da ultima, disposto, a decorrere dall'anno 1995, la corresponsione di un importo annuo di 4 miliardi di lire (pari a 2.065.828 euro) in favore dell'Unione italiana ciechi. Con la legge n. 282 del 1998 è stato attribuito all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, un ulteriore contributo annuo di 4,25 miliardi di lire (pari a 2.194.942 euro).

[13] Si ricorda che nel 2001 la Biblioteca ha siglato con l'Associazione Italiana Editori (AIE) un accordo che regolamenta la realizzazione e la diffusione dei prodotti dell'industria editoriale nei formati più adeguati alla loro fruibilità da parte dei minorati della vista. In base all’accordo citato, la Biblioteca acquisisce la copia digitale del libro, assumendosi, poi, l’onere di rielaborare i testi – in applicazione della legge n. 4 del 2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici – modificandoli opportunamente per consentirne la stampa in braille o in caratteri ingranditi o per permetterne la lettura con il sintetizzatore vocale o con il display in linguaggio braille. Il Centro di Produzione della Biblioteca è dotato di macchine punzonatrici e stampanti in grado di garantire una produzione di qualità ed una tiratura elevata delle opere presenti in catalogo o richieste dai lettori.

[14] Tale variazione discende dai tagli lineari operati dalle disposizioni legislative successivamente intervenute, quali, da ultimo, l’art. 4 del DL n. 180 del 2008, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/2009.

[15]   Si ricorda che con l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale.

Con riferimento all’anno finanziario 2009 (redditi 2008), l’art. 63-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008), ha confermato la possibilità di destinare la quota del cinque per mille a tali finalità.

Il DPCM 3 aprile 2009, in attuazione del co. 4 del medesimo art. 63-bis del DL 112/2008, ha stabilito che i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate, che provvede anche alla sua pubblicazione. L’Agenzia procede entro il 31 dicembre 2009 ai controlli ed entro il 31 marzo 2010 pubblica sul proprio sito l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio.

Per l’elenco dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2009, cfr.:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/5+per+mille+2009/Elenchi+definitivi+5+per+mille+2009/

[16] http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ModulisticaAP/Comunicazioni+e+domande/Comunicazioni+e+domande+2006/Domanda+5+per+mille+2006+01/Onlus+e+volontariato/