Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 Testo a fronte e documentazione
Riferimenti:
AC N. 2800/XVI   AC N. 1255/XVI
AC N. 1881/XVI   AC N. 2251/XVI
AC N. 2394/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 332
Data: 04/05/2010
Descrittori:
CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di impianti sportivi

AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394

Testo a fronte e documentazione

 

 

 

 

 

 

n. 332

 

 

 

4 maggio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0157.doc

 


INDICE

Premessa  1

Testo a fronte

§      Testo della pdl A.C. 2800, approvata in un testo unificato dal Senato, a fronte delle pdl AA.C. 1255, 1881, 2251 e 2394  5

La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva (dossier Senato n. 107, marzo 2009)43

Disposizioni tecniche per l’impiantistica sportiva (dossier Senato n. 107, marzo 2009)49

§      Normativa nazionale  49

§      Normative CONI per l'impiantistica sportiva  52

§      Normativa tecnica  52

Documentazione

§      CNEL – La situazione degli impianti sportivi in Italia al 2003, (maggio 2004). La versione completa del Rapporto è disponibile al seguente indirizzo:http://www.portalecnel.it/PORTALE/documenti.nsf/0/C12575C30044C0B5C125723C004C0161/$FILE/Gli%20impianti%20sportivi%20in%20Italia.pdf57

§      CENSIS – 1° Rapporto sport e società, stralcio (2008)101

§      ISTAT – La vita quotidiana nel 2007, stralcio (2008)147

 

 


SIWEB

Premessa

Il presente dossier è organizzato in tre sezioni.

Nella prima sezione è riportato un testo a fronte fra la proposta di legge A.C. 2800, risultata dalla approvazione in un testo unificato, da parte della 7a Commissione del Senato, dei disegni di legge A.S. 1193, 1361 e 1437, e le proposte di legge A.C. 1255, 1881, 2251 e 2394.

Nella seconda sezione sono presenti un riepilogo della normativa generale in materia di impiantistica sportiva e le disposizioni tecniche per l’impiantistica sportiva, estratti dal Dossier Senato n. 107 del marzo 2009, predisposto in occasione dell’esame dei disegni di legge sopra indicati.

Nella terza sezione, infine, sono presenti alcuni documenti che potrebbero risultare interessanti in quanto ricchi di dati.

 

 


Testo a fronte

 


Testo della pdl A.C. 2800, approvata in un testo unificato dal Senato, a fronte delle pdl AA.C. 1255, 1881, 2251 e 2394

A.C. 2800

A.C. 1255

A.C. 1881

A.C. 2251

A.C. 2394

 

 

 

 

 

Capo I

NORME GENERALI

 

Capo I

FINALITA’ E DEFINIZIONI

 

 

Art. 1
(Finalità)

Art. 1.
(Misure per incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi polifunzionali)

Art. 1
(Finalità)

Art. 1

Art. 1

 

1. Al fine di sostenere il migliore sviluppo e la diffusione della pratica sportiva in tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e le associazioni sportive.

 

 

 

1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell’interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l’immagine dello sport in vista della candidatura dell’Italia per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

2. Per favorire l'accesso e la diffusione collettivi della pratica sportiva è prevista la pianificazione, d'intesa tra le autorità statali e gli enti locali, di interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come da ultimo modificato dalla presente legge, e attribuendo, ove si ritenga opportuno, maggiore autonomia alle società sportive nella gestione tecnica dei rapporti con le istituzioni.

1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per i soggetti di ogni età e tra tutti gli strati della popolazione attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria, che garantiscano una maggiore sicurezza a tutti i soggetti e consentano di migliorare lo spettacolo sportivo, promuovendo lo sviluppo dell'intero settore dello sport, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle relative procedure amministrative.

1. La presente legge tutela e promuove lo sport come diritto dell'individuo, e in particolare dei minori, come singolo e nell'ambito manifestazioni collettive, favorendone lo svolgimento in impianti sportivi idonei.

1. La presente legge tutela e promuove lo sport come diritto dell'individuo, in particolare dei minori, come singolo e nell'ambito di manifestazioni collettive, favorendone lo svolgimento in impianti sportivi idonei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

 

 

 

 

3. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, è prevista la concessione della loro gestione, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

 

 

 

 

4. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti applicano la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per i medesimi scopi di cui al periodo precedente e al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie stabilite dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 2
(Definizioni)

 

Art. 2
(Definizioni)

Segue art. 1

Segue art. 1

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

2. Ai fini della presente legge, per impianti sportivi si intendono i centri sportivi pubblici e i centri sportivi privati polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico, all'interno dei quali sono previste strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative conformi a quanto stabilito dall'articolo 2.

2. Ai fini della presente legge, per impianti sportivi si intendono i centri sportivi pubblici e i centri sportivi privati polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico, all'interno dei quali sono previste strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative conformi a quanto stabilito dall'articolo 2.

a) «stadio»: l'impianto sportivo, purché di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell’evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all’interno dell’impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

 

a) «impianto sportivo», l'impianto sportivo destinato all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle correlate aree situate fuori dal recinto di gioco, ma all'interno dell'impianto sportivo, quali gli spalti, le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento e le aree stampa, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

b) «evento»: l’evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell’altro soggetto in qualità di ospite;

 

 

 

 

c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

 

b) «complesso sportivo multifunzionale», il complesso sportivo comprendente più impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla realizzazione del progetto, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago del tempo libero, di servizio, nonché a insediamenti residenziali o direzionali, ove ritenuti di valore aggiuntivo al progetto o agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

 

 

d) «società sportiva»: la società sportiva o associazione sportiva costituita ai sensi degli articoli 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

 

 

 

 

e) «soggetto proponente»: la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell’accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l’attivazione dell’accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

 

c) «soggetto proponente», la società sportiva, ovvero l'ente sportivo, la federazione sportiva o il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di seguito denominati «società sportiva», fruitrice dell'impianto sportivo unitamente ai soggetti pubblici o privati o che, intendendo effettuare investimenti sull'impianto sportivo sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva per la cessione del complesso sportivo multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per una durata di almeno venti anni, a qualsiasi titolo del complesso sportivo multifunzionale o dell'impianto sportivo medesimi;

 

 

f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione.

 

d) «comune», il comune sul cui territorio deve essere realizzato il complesso sportivo multifunzionale o sul cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo. Qualora la società sportiva fruitrice dell'impianto sportivo abbia sede in un comune diverso da quello in cui l'impianto stesso deve essere realizzato, i due comuni devono operare d'intesa. In tale ipotesi, ogni riferimento al comune si deve intendere come destinato a entrambi i comuni;

 

 

 

 

e) «Comitato», il Comitato istituito con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive 10 gennaio 2008, che rilascia il parere di conformità dei progetti secondo i criteri stabiliti dal programma straordinario definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI

 

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI

 

 

Articolo 3
(Piano triennale di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva)

 

Articolo 3
(Piano triennale di interventi straordinari per l’impiantistica sportiva)

 

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentiti i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell’interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Il Piano triennale di intervento straordinario include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

1. Per favorire l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, nonché la redditività della gestione economico-finanziaria, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, un piano triennale di interventi straordinari, per l'impiantistica sportiva, in particolare per quella destinata alla pratica calcistica, recante interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti finalizzati alla realizzazione di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e del programma straordinario definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Il piano è attuato in collaborazione con la Fondazione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008.

 

 

2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

 

 

3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Istituto per il credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

 

2. I contributi del piano triennale di cui al comma 1 del presente articolo, destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti, incrementano il fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, gestito dal comitato di gestione dei fondi del medesimo Istituto sulla base di tutti i progetti su cui è rilasciato il parere di conformità da parte del Comitato.

 

 

4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all’articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell’accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l’indicazione degli oneri finanziari complessivi.

 

3. Gli enti locali che intendono aderire al piano triennale di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi e del contributo dello Stato richiesto, ovvero, qualora abbiano dato già inizio alle attività di localizzazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma cui al citato articolo 4, comma 3, successivamente al 30 ottobre 2008, richiesta scritta contenente gli oneri finanziari complessivi e il contributo dello Stato richiesto.

 

 

5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

6. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

 

 

 

 

Capo III

REALIZZAZIONE DI NUOVI STADI O NUOVI COMPLESSI  MULTIFUNZIONALI

 

Capo III

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI

 

 

Art. 4
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali)

 

Art. 4.
(Localizzazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali).

 

 

1. L’individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

 

1. La localizzazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso sportivo multifunzionale può avvenire:

 

 

a) su iniziativa del soggetto proponente;

 

a) ad iniziativa del soggetto proponente;

 

 

b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

 

b) ad iniziativa del comune, il quale, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso sportivo multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, stipula un apposito accordo con la società sportiva o con il soggetto proponente. Tale accordo può prevedere, altresì, la costituzione di una società di capitali avente quale oggetto la realizzazione e la gestione dell'impianto sportivo o del complesso sportivo multifunzionale.

 

 

2. L’individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica e del piano finanziario con l’indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

 

2. La localizzazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche.

 

 

3. Il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga, peraltro, a quanto disposto dall’articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dalla giunta comunale entro trenta giorni. All’attuazione dell’accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla  legge 17 febbraio 1992, n. 179. Resta impregiudicata comunque l’applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. All'accordo di programma partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l’accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

3. Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente, il comune, entro trenta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità di cui al comma 2 del presente articolo, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro un anno dalla data di presentazione dello studio di fattibilità. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

 

4. Nel caso in cui l’area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale fosse di proprietà del comune, una volta attribuita l’idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere, a titolo oneroso, l’area in questione, ovvero cedere, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione ed utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall’Agenzia del territorio competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

 

 

 

 

Art. 5
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali)

Art. 2
(Requisiti degli impianti sportivi polifunzionali)

Art. 5
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di impianti sportivi destinati al calcio professionistico)

Art. 2

Art. 2

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli stadi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

1. La società sportiva professionistica che intende intraprendere l'attività di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve tenere conto dei seguenti criteri:

1. La società sportiva professionistica che intende procedere alla realizzazione di impianti sportivi destinati allo sport professionistico, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, nonché dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, deve rispettare i seguenti criteri:

1. Le società sportive professionistiche che intendono favorire lo sviluppo dello sport anche attraverso lo svolgimento di attività ricreative negli impianti sportivi sono tenute, nella realizzazione di nuovi impianti sportivi o nella ristrutturazione di quelli esistenti, a:

1. Le società sportive professionistiche che intendono favorire lo sviluppo dello sport, anche attraverso lo svolgimento di attività ricreative negli impianti sportivi, sono tenute, nella realizzazione di nuovi impianti sportivi o nella ristrutturazione di quelli esistenti, oltre al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, a:

 

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se inserito, del complesso multifunzionale;

 

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto;

 

(si veda art. 2, co. 1, ultimo periodo)

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

 

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

a) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra i posti destinati al pubblico e il campo di gioco;

 

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

(si veda art. 2, co. 1, lett. d))

c) prevedere locali da adibire a palestra, a servizi commerciali e a spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, con associazioni sportive dilettantistiche, con federazioni sportive nazionali e con enti di promozione sportiva.

b) prevedere locali da adibire a palestre, piscine, servizi commerciali e spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

(segue art. 2, co. 1)

prevedere locali da adibire a palestre, piscine, servizi commerciali e spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

 

 

 

 

(segue art. 2, co. 1)

facilitare l'accesso e la mobilità dei soggetti disabili, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche;

d) garantire la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

c) favorire l'organizzazione di attività ricreative in favore dei minori che incentivino alla pratica dello sport come strumento per la crescita dell'individuo in tutte le fasi evolutive, nonché come strumento di socializzazione e di integrazione.

(segue art. 2, co. 1)

favorire l'organizzazione di attività ricreative in favore dei minori che incentivino alla pratica dello sport come strumento per la crescita dell'individuo in tutte le fasi evolutive, nonché come strumento di socializzazione e di integrazione;

 

 

 

 

(segue art. 2, co. 1)

garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto.

2. Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

 

 

 

 

3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l’altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

 

2. Ai fini del comma 1, la società sportiva professionistica deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria:

 

 

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

 

 

 

b) capienza non superiore a 40.000 posti a sedere;

b) capienza non inferiore a 7.500 posti a sedere;

 

 

b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) previsione di box per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) previsione di box o di palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

 

 

 

d) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;

 

 

 

c) massima adattabilità alle riprese televisive;

e) massima adattabilità alle riprese televisive;

d) massima adattabilità alle riprese televisive;

 

 

d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all’interno dello stadio.

f) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situati in un locale con vista sullo stadio, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situata in un locale, posto all'interno dell'impianto sportivo, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

 

 

 

2. Gli articoli 6-bis e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

 

 

 

 

3. In caso di complesso sportivo multifunzionale, anche al fine di accedere ai finanziamenti nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 3 della presente legge, sono preferiti di massima i progetti che, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dal comitato di gestione dei fondi apportati dall'Istituto per il credito sportivo per la concessione del credito a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, prevedano la realizzazione di impianti sportivi destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali, abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, creino nuova occupazione nel territorio e prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative.

 

 

Capo IV

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI STADI ESISTENTI

 

Capo IV

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ESISTENTI

 

 

Art. 6
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali)

 

Art. 6.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici esistenti).

 

 

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell’Agenzia del territorio competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant’anni, relativi agli stadi, alle società sportive, che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Nella procedura di inserimento nel patrimonio disponibile ai fini della cessione dei diritti reali di cui al presente comma, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

 

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, previo inserimento nel proprio patrimonio disponibile ed effettuate le relative valutazioni previste dalla normativa vigente, possono cedere, con affidamento diretto, alle società sportive professionistiche, che hanno, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente degli impianti interessati, i diritti reali di proprietà o di superficie relativi agli impianti medesimi.

 

 

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente allo stadio, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

 

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad essa funzionali o pertinenziali, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree di rispetto e costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

 

 

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.

 

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso degli impianti e delle aree funzionali e pertinenaziali di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti stessi sono destinati.

 

 

4. Nell'atto di cessione dello stadio ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare, in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d’uso esistenti, degli stadi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli stadi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull’area interessata, in modo da garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

 

4. Nell'atto di cessione dell'impianto ai fini della ristrutturazione dello stesso, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti e delle aree medesimi.

 

 

5. Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

 

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 del presente articolo e iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

 

 

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dall’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l’ampliamento dell’area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.

 

 

 

 

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

 

6. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superfciario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, ed il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno ed il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio il bene medesimo è stato costruito.

 

 

Capo V

NORME COMUNI

 

 

 

 

Art. 7
(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti)

 

Art. 7.
(Misure per favorire l'attività di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi o di complessi sportivi multifunzionali)

Art. 3

Art. 3

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

 

1. Le società sportive che procedono alla realizzazione di interventi di ristrutturazione o di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali in conformità a quanto previsto dalla presente legge possono accedere, oltre che ai finanziamenti nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 3 della medesima legge, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo e ai fondi assegnati allo stesso Istituto ai sensi della normativa vigente, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

1. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della legislazione vigente in materia nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati i medesimi impianti, ai fini della loro ristrutturazione e della loro messa in sicurezza.

1. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo, previo parere del Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui al decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive 18 gennaio 2008, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati i medesimi impianti, ai fini della loro ristrutturazione e della loro messa in sicurezza.

 

 

2. Gli impianti sportivi o i complessi sportivi multifunzionali realizzati ai sensi della presente legge possono essere sottoposti ad ipoteca in favore dell'Istituto per il credito sportivo in garanzia di finanziamenti eventualmente erogati dal medesimo Istituto.

 

 

2. Al fine dell’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l’uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.

 

(si veda art. 5, co.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8
(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

 

 

 

 

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

 

 

a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»;

 

 

 

 

b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

 

 

 

 

c) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

 

 

 

 

"Art. 24 (Mutualità per le categorie inferiori) - 1. L’organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l’attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all’articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all’articolo 22; 7,5 per cento all’organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all’organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all’organizzatore delle competizioni dilettantistiche”;

 

 

 

 

d) al comma 5 dell’articolo 27, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4";.

 

 

 

 

e) al comma 6 dell’articolo 27 dopo le parole "articoli 22" sono soppresse le parole "comma 2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

 

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici degli impianti sportivi).

 

 

 

 

1. Al fine di garantire la più completa attuazione della presente legge, i comuni possono esentare, per almeno dieci anni, le superfici degli impianti sportivi nuovi realizzati e di quelli ristrutturati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione.

 

 

 

 

2. Le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dagli impianti sportivi di cui al comma 1 possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi.

 

 

Art. 9
(Ambito di applicazione)

 

 

 

 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 3
(Misure di sicurezza preventiva da parte delle società sportive)

 

 

 

 

1. Per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, le società sportive professionistiche sono tenute alla redazione, annuale e preventiva, di un documento sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che le medesime società intendono realizzare nel corso dell'anno. Tale documento reca, in particolare, la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente degli eventi sportivi che si tengono, tenuto conto della tipologia delle tifoserie e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni, nonché la predisposizione, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, dei piani e delle misure necessari alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, incluse le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute sul traffico urbano.

 

 

 

 

2. Il documento di cui al comma 1 è presentato, ai fini della sua approvazione, alla competente autorità di pubblica sicurezza che, in caso di giudizio favorevole, rilascia il relativo certificato di impatto sociale alla società sportiva professionistica.

 

 

 

 

3. Il documento di cui al comma 1 costituisce, per le società sportive professionistiche che lo presentano, la dichiarazione ufficiale del riconoscimento dell'esistenza della necessità dell'intervento delle Forze di polizia e dei costi che trovano origine dagli eventi sportivi e della quantificazione del relativo onere. Il servizio d'ordine all'interno degli stadi è svolto da steward delle società sportive di calcio, con il coinvolgimento responsabile delle tifoserie. L'intervento delle Forze di polizia all'interno degli stadi è previsto solo in casi estremi; alle Forze dell'ordine è demandato il controllo dell'area esterna allo stadio.

 

 

 

 

4. In conformità a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive sono assicurati dalle società sportive professionistiche responsabili, senza oneri per lo Stato. A tale fine, le medesime società sostengono interamente i costi del personale delle Forze di polizia nonché tutti i costi correlati, qualora la presenza delle medesime Forze di polizia sia prescritta all'interno degli impianti sportivi ai sensi del comma 3.

 

 

 

 

5. Tenuto conto che il calcio è un fenomeno di partecipazione di massa e al fine di migliorare la gestione e di favorire la stabilità finanziaria delle società sportive di calcio, è incentivata la partecipazione dei tifosi alle attività delle medesime società, prevedendo, altresì, il coinvolgimento degli organi della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

 

 

 

 

Art. 4
(Responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori)

 

 

 

 

1. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori fanno parte.

 

 

 

 

2. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10
(Entrata in vigore)

Art. 5
(Entrata in vigore)

Art. 9.
(Entrata in vigore).

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva
(dossier Senato n. 107, marzo 2009)

Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'ordinamento sportivo è tra le materie di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato[1].

Il ruolo delle regioni e degli enti locali in relazione agli impianti sportivi è incisivo in quanto le infrastrutture sportive costituiscono lo strumento principale per realizzare la funzione di promozione delle attività sportive e ricreative che è istituzionalmente ad essi affidato[2].

La potestà legislativa prevista dal rinnovato art. 117 Cost. deve essere esercitata, oltre che nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, tenendo presente la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali[3].

Restando allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, viene confermata la competenza esclusiva del Parlamento a legiferare in materia di ordinamento del CONI, quale ente pubblico nazionale, e restano ferme le attribuzioni del CONI sull'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello.

Si ricorda che alle regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di impiantistica sportiva (ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,[4] conformemente a quanto già previsto dall'art. 2, secondo comma, lett. l), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8[5], che aveva disposto fra l'altro l'attribuzione agli enti regionali delle funzioni amministrative in materia di attrezzature sportive d'interesse generale) relativamente all'elaborazione di programmi straordinari di costruzione o di ristrutturazione di impianti e all'adeguamento di questi ultimi alle norme di sicurezza. All'autorità di governo competente è invece attribuita la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

 

Il richiamato articolo 157 del D.Lgs. 112/1998, in particolare, ha previsto che l'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica[6]  - di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2[7], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; soppressa dal comma 2 del medesimo art. 157 -,  fosse trasferita alle regioni e che i criteri e i parametri per il trasferimento venissero definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo art. 157 ha stabilito che il riparto dei fondi sia effettuato dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata.

Il citato decreto-legge n. 2 del 1987[8] aveva, nello specifico, definito i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati ad ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del Campionato mondiale di calcio del 1990, a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività, nonché a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali. Per la realizzazione degli interventi il decreto prevedeva la predisposizione di appositi programmi, approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, formulati su base regionale e sulla base dei criteri e parametri - definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva-, che tenessero conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. All'elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi era previsto provvedesse la sopraccitata commissione tecnica (si veda la nota 3). Il piano così predisposto doveva poi essere sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva[9].

Il decreto-legge n. 2 prevede altresì che la realizzazione degli impianti sportivi possa essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione.

I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche degli impianti sportivi - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-bis, comma 3, del richiamato decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 - sono soggetti all'approvazione del parere del Comitato olimpico nazionale, espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore all'equivalente di due miliardi delle vecchie lire (1.032.913,80 euro) e dalla Commissione impianti sportivi del CONI per spese di importo superiore.

 

Si ricorda come la Commissione impianti sportivi del CONI sia l'organismo che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 526[10], esprime un parere tecnico relativo alla funzionalità sportiva sui progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi, tenendo conto delle vigenti normative sportive, commerciali e di legge specifiche per tali strutture.

 

L'iter procedurale per l'emissione di "Pareri in linea tecnico-sportiva" sui progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori[11], nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici[12], è contenuto nel Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva[13]. Il Regolamento specifica come i pareri abbiano per oggetto gli impianti sportivi, cioè le realizzazioni edili destinate alla pratica di discipline sportive regolate da norme delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI, ovvero destinate ad attività propedeutiche o di mantenimento di tali discipline secondo quanto riportato nelle norme CONI. Per interventi di tipo misto, il Regolamento dispone che i pareri siano limitati ai soli impianti sportivi, alle parti di uso comune e alle eventuali relazioni tra le parti sportive e le altre parti a diversa destinazione. I pareri sono espressi a richiesta degli aventi titolo alla realizzazione degli interventi, o di altri soggetti da questi autorizzati, sulla documentazione fornita dai richiedenti stessi sotto la loro responsabilità, valutando la conformità delle opere oggetto di intervento alle norme CONI sull’impiantistica sportiva e, più in generale, a criteri di funzionalità tecnico-sportiva. Anche il Regolamento precisa che i pareri sono di competenza:

1. della Commissione impianti sportivi (CIS) del CONI per interventi di importo[14] superiore a € 1.032.913,80;

2. del Presidente del Comitato provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico-sportivo effettuato dalla Commissione impianti sportivi regionale (CISR)[15], per importo degli interventi superiore a € 258.228,45 e non superiore a € 1.032.913,80;

3. del Presidente del Comitato provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico-sportivo del Consulente provinciale per l’impiantistica sportiva, quando l’importo degli interventi risulti non superiore a € 258.228,45.

 


 

Attività della Commissione Impianti Sportivi

 

 

Fonte: http://impiantisportivi.coni.it/index.php?id=49

 

 


Successivamente il decreto ministeriale 25 giugno 2003[16] ha individuato i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra citata.

Esso ha stabilito che possano accedere agli interventi previsti i comuni (singoli o associati), le comunità montane e le province e che, ai fini del reimpiego dei fondi resisi disponibili, i programmi regionali degli interventi debbano uniformarsi a criteri di carattere generale (accertata la rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità) e a criteri di priorità (messa a norma degli impianti esistenti, loro completamento, recupero o riattivazione, realizzazione di nuove strutture in località che ne siano carenti).

 

Di recente merita segnalare che con le leggi finanziarie per il 2007, per il 2008 e per il 2009 sono stati assegnati finanziamenti per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali per i XIV Giochi del Mediterraneo (Pescara 2009), per i Campionati mondiali di nuoto (Roma 2009), per i Campionati mondiali di ciclismo su pista del 2012 e per i Mondiali maschili di pallavolo del 2010. Ancora con riguardo all'impiantistica sportiva sono state adottate disposizioni volte a rifinanziare e riorganizzare l'Istituto per il credito sportivo; in particolare l'art. 28, comma 4, del DL n. 159 del 2007[17] ha attribuito all'Istituto 20 milioni di euro per il 2007, finalizzati al programma straordinario per l'impiantistica destinata al calcio professionistico (di cui all'art. 11 del DL n. 8 del 2007).

 


Disposizioni tecniche per l’impiantistica sportiva
(dossier Senato n. 107, marzo 2009)

La realizzazione di impianti sportivi è soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) e a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi (Coni e federazioni sportive) per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi.

Normativa nazionale

Le principali disposizioni normative relative alla costruzione e alla messa in uso degli impianti sono contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 recante Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005[18].

 

Le citate disposizioni si applicano ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione e a quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendano realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI ove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

L'articolo 3 del decreto specifica le modalità procedurali necessarie per la costruzione o modificazione di impianti sportivi; in particolare chi intenda costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, idonea documentazione (comprensiva, fra l'altro, di planimetrie, parere favorevole del CONI e relazioni tecniche). Il Comune, a sua volta, sottopone il progetto alla Commissione provinciale di vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[19], la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle norme.

L'articolo 4 detta disposizioni in ordine alla ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo (in particolare per garantire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di rapido sfollamento verso aree adiacenti), nonché al rispetto delle misure di prevenzione degli incendi, stabilendo inoltre i requisiti minimi per l'intervento dei mezzi di soccorso all'area di servizio annessa all'impianto e le modalità di costruzione degli accessi, delle uscite e delle vie di deflusso.

I successivi articoli dispongono poi le misure per la realizzazione dell'area di servizio annessa all'impianto (articolo 5), degli spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva (articolo 6), dei sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva (art. 6bis),

dei settori degli impianti (articolo 7), del sistema di vie di uscita (art. 8), delle aree di sicurezza e varchi (art. 8-bis), della distribuzione interna dei percorsi di smistamento (art. 9), dei servizi di supporto della zona spettatori (art. 10), degli spogliatoi (art. 11).

Il decreto disciplina inoltre la possibilità di utilizzo degli impianti per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo (art. 12) e di impiego di coperture pressostatiche (art. 13). Oltre a precisare i dettagli in ordine alle strutture, alle finiture e agli arredi (art. 15), ai depositi (art. 16), agli impianti elettrici ed idrici (art. 17), aggiunge norme riguardanti le misure di sicurezza.

L'articolo 18, in particolare, dispone che negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, anche in orari notturni, debba essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. L'articolo è stato modificato dall'art. 10 del DM 6 giugno 2005[20], entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273[21], nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1 settembre 2006[22]. Gli articoli 19 e 19-bis stabiliscono le misure per la gestione della sicurezza antincendio negli impianti sportivi semplici e in quelli multifunzionali.

L'art. 19-ter, che dispone le norme per la modalità gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, aggiunto dall'art. 13, comma 1, del DM 6 giugno 2005[23], stabilisce l'obbligo di istituzione, per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, di un Gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto dai rappresentanti dei Vigili del fuoco, del Servizio sanitario, dei Vigili urbani, dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio, da un rappresentante della squadra ospite (eventuale), chiamato a verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, a vigilare sulla corretta attuazione del piano di sicurezza, nonché ad adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità.

Il richiamato DM 6 giugno 2005 ha inoltre aggiunto l'articolo 19-quater al decreto ministeriale 18 marzo 1996 sulle misure in ordine alla gestione dell'impianto sportivo, disponendo l'obbligo per le società utilizzatrici degli impianti di predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità, e che stabilisce altresì che il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non debba comunque essere inferiore ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

 

I progetti di impianti sportivi devono inoltre osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché essere adeguati alla disciplina di cui al D.L. 24 febbraio 2003, n. 28[24], convertito, con modificazioni, dalla legge legge 24 aprile 2003, n. 88.

 

In particolare l'articolo 1-quater prevede che i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio siano numerati, che i varchi di ingresso siano dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, e di apparecchiature elettroniche in grado di verificare la regolarità del titolo di accesso. Il medesimo articolo dispone inoltre che gli impianti sportivi debbano essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze, di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

 

Da ultimo, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, è intervenuto il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8[25], convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

 

Relativamente alle misure sull'impiantistica delle strutture sportive, il citato decreto-legge ha stabilito (articolo 1) che fino all'attuazione degli interventi strutturali e organizzativi necessari per attuare quanto previsto dall'articolo 1-quater del D.L. n. 28/2003 e dal D.M. 6 giugno 2005, le competizioni relative al gioco del calcio negli stadi non a norma debbano essere svolte in assenza di pubblico. Esso stabilisce al riguardo, che le determinazioni in proposito debbano essere assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del citato D.L. n. 28/2003.

 

Si ricorda infine come l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sia chiamato - ai sensi della norma istitutiva sopra richiamata, nonché delle misure specificate dal D.L. 17 agosto 2005, n. 162[26], recante Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - :

•    ad effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

•    ad esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma e ad attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime, ad approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

•    a promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in àmbito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali,

•    a definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

•    a pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza e intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

Normative CONI per l'impiantistica sportiva

Al CONI, ai sensi del richiamato D.M. 18 marzo 1996, spetta l’emanazione e l’aggiornamento delle norme organizzative finalizzate alla definizione delle caratteristiche di funzionalità degli impianti sportivi.

A tal riguardo il Consiglio nazionale ha provveduto ad approvare le norme Coni per l'impiantistica sportiva (deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008) e il Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva (deliberazione n. 1378 del 25 giugno 2008).

 

Con la deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008, in particolare, il CONI ha inteso individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Soggetti alle norme sono tutti gli impianti sportivi, ovvero i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate, distinguendo in particolare gli impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche), dagli impianti sportivi di esercizio.

Normativa tecnica

Infine si ricorda come la costruzione di impianti sportivi debba rispondere anche a specifiche tecniche dettate a livello internazionale. In merito si rimanda alla tabella che elenca le norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) relative alla infrastrutturazione degli impianti sportivi, reperibile all'URL http://impiantisportivi.coni.it/index.php?id=35&no_cache=1.

 




[1]    In tema di finanziamento dei programmi relativi allo sport, la Corte costituzionale ha dichiarato, in relazione al riparto di competenze delineato dal titolo V, l’incostituzionalità della legge dello Stato che eroghi fondi in materia di ordinamento sportivo senza coinvolgere le Regioni (sent. 424/2004).

[2]    L'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, affida infatti alle regioni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

[3]    Essendo l'ordinamento sportivo nazionale parte di quello internazionale, ne consegue che le legislazioni regionali in materia di sport dovranno conformarsi alle norme delle federazioni internazionali e del CIO.

[4]    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[5]    Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

[6]    Commissione presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati.

[7]    Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

[8]    Si ricorda che su alcuni articoli del decreto-legge n. 2 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517. La Suprema Corte ha precisato che l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio, nel cui ambito rientrano anche la ristrutturazione e la costruzione degli impianti sportivi necessari, è materia che esorbita dalla sfera delle competenze regionali ed è questione di interesse dello Stato-persona, per cui la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del dl. n. 2/87, che prevede interventi statali per gli impianti sportivi necessari per i campionati mondiali, non è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle competenze regionali nella sub-materia dello sport, quale determinata dall'art. 56 del DPR 616/1977.

Per quanto concerne il riparto tra lo Stato e le regioni nella sub-materia sport, ai sensi del citato art. 56, la Corte ha chiarito che esso inerisce al carattere agonistico o meno delle attività sportive, con la conseguenza che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella competenza statale se riferita ad attività agonistiche, rientra invece nelle competenze regionali se riferita ad attività non agonistiche, quali sono la promozione di quelle ludiche e preparatorie.

[9]    Organismo poi soppresso dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[10]   Modificazioni all'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori; provvedimento ora abrogato dall’art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[11]   Di cui alla legge n.526/1968, e successive modificazioni.

[12]   Ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939, n 302, recante Modificazioni alla legge. 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.

[13]   Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1378 del 25 giugno 2008.

[14]   Per importo si deve intendere come quello definito come importo complessivo depurato dalle spese per: a) eventuale acquisto delle aree; b) competenze tecniche (indagini, progettazione, direzione lavori, collaudo); c) attrezzi sportivi e arredi; d) eventuali oneri per attivazione di utenze varie; e) oneri fiscali.

[15]   Si ricorda come la composizione della Commissione impianti sportivi (CIS) e il suo funzionamento siano oggetto di appositi regolamenti approvati dagli organi deliberanti del CONI, mentre che la Commissione impianti sportivi regionale (CISR), come previsto dal Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza, annovera come componenti i Consulenti provinciali per l’impiantistica sportiva o loro sostituti nominati dal Presidente del Comitato provinciale, il Consulente regionale per l’impiantistica sportiva della regione di appartenenza o il suo sostituto nominato dal Presidente del Comitato regionale.

[16]   Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva.

[17]   Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

[18]   Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

[19]   Approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[20]   Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.

[21]   Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[22]   Proroga del termine contenuto all'articolo 15, comma 1, del D.M. 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, riguardante «Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».

[23]   Si ricorda inoltre che, in data 6 giugno 2005, sono stati emanati il decreto ministeriale recante "Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio" e il decreto ministeriale "Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio".

[24]   Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

[25]   Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

[26]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210.