Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: D.L. 78/2009 ' A.C. 2561 Documentazione per l'esame in sede consultiva - VII Commissione Cultura
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 7
Data: 07/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Documentazione per l'esame in
sede consultiva
VII Commissione Cultura

D.L. 78/2009 – AC 2561

 

 

 

 

 

 

 

n. 187/7

 

 

 

7 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

Servizio Bilancio dello Stato

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi (Area finanza pubblica e Dipartimenti Istituzioni, Cultura, Ambiente e Lavoro).

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0137.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Contenuto  3

§      Quadro di sintesi degli effetti finanziari16

Disposizioni di competenza della VII Commissione

§      Articolo 17, comma 25 (Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)25

§      Articolo 23, comma 20 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)28

Altre disposizioni di interesse della VII Commissione

§      Articolo 17, commi 1-9 (Riordino enti pubblici)33

§      Articolo 17, commi 10-19 (Assunzioni di personale)44

§      Articolo 23, comma 6 (Rilascio autorizzazione paesaggistica)54

 

 


Sintesi del contenuto

 



Contenuto

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

 

L’articolo 2 reca misure per io contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all’azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell’ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

 

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

§      l’incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell’anno per svalutazione o accantonamento fiscale;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

 

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

 

L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l’assestamento del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l’aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell’anno da ciascun contribuente e l’introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell’articolo 10 “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010”.

 

L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”. In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l’ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell’atto con la sua è equiparata con l’indicazione a stampa del medesimo.

 

L’articolo 16 reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l’utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

 

L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, commi 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008, e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009. Nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell’ ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici.Il comma 9 prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I commi 20-22 conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 17, ai commi 28 e 29, modifica il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il comma 30 estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I commi 33 e 34 autorizzano l’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l’altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

L’articolo 19,comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per le amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l’obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l’autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l’invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate.  

Il comma 5 permette alle amministrazioni  dello Stato di affidare  direttamente  la gestione di fondi o interventi pubblici a società a  capitale  interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi .Il comma 10 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle  finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

 

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionaliad estrazione istantanea e differita.

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario.

In primo luogo, viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

 

L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. 

In particolare, ilcomma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia della nuova normativa in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, deldecreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga  (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il comma 5dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora INVITALIA, per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle norme di prevenzione incendi.

Il comma 10differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l’interessato è tenuto ad allegare unicamente l’autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell’aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina della class action introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l’attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

 

Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.

 

L’articolo 24, comma 73, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Il comma 74 autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 1dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli termini di competenza, destinata alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

 

I commi 2 e 3 dispongono il recupero – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

 

I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

 

Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all’art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

 


Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.

Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.

Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese[2]).

 


 


INDEBITAMENTO NETTO P.A.
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

Minori Spese

 154

 1.099

 889

 1.009

Totale reperimento risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

Minori entrate

 513

 1.872

2.469

 336

Maggiori spese

723

 1.913

943

 859

Totale impieghi

 1.236

 3.785

3.412

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Indebitamento netto

-

-

-

-

 


SALDO NETTO DA FINANZIARE
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

Minori Spese

354

 2.254

 2.044

 2.009

Totale reperimento risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

Minori entrate

203

 1.872

 2.469

 336

Maggiori spese

1.276

 1.359

859

 859

Totale impieghi

1.479

 3.231

 3.328

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Saldo netto da finanziare

257

1.054

84

-

 

 

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardidi maggiori entrate e 6,6 miliardidi minori spese.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art.12), nonché agli arbitraggi fiscali internazionali (art.13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art.14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art.21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art.15).

 

Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art.5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art.7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art.25, c.2-3).

 

Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art.10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

 

Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art.25, c. 1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art.19, c. 3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art.25, c. 2-3).

 

Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.

Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano, invece, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art. 3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9).

 

I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare.

Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.

 

 

 

 

 


Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

REPERIMENTO RISORSE

1.738,5

4.288,6

3.416,1

3.102,5

1.238,5

3.788,5

3.416,0

3.102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

1.084,4

2.689,4

2.526,9

2.093,4

5

Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati

160,0

 -

 -

 -

 160,0

 -

 -

 -

10

Contrasto alla illecita compensazione  dei crediti fiscali

 -

 -

 -

 -

 200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

14

Tassazione plusvalenze riserve auree

500,0

 500,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ Paradisi fiscali

 -

 415,0

 650,0

 473,0

 -

 415,0

 650,0

 473,0

13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 -

 606,0

 346,0

 346,0

 -

 606,0

 346,0

 346,0

15

Potenziamento attività di riscossione

224,4

 311,9

 274,4

 274,4

 224,4

 311,9

 274,4

 274,4

21

Concessioni in materia di giochi

500,0

 100,0

 -

 -

 500,0

 100,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo

 -

 101,5

 101,5

 -

 -

 256,6

 256,6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354,1

 2.254,2

 2.044,2

 2.009,1

 154,1

 1.099,1

 889,1

 1.009,1

1, c. 2

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

10

Contrasto illecita compensazione crediti fiscali

200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

 -

 -

 -

 -

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 -

 -

 100,0

 -

 -

 -

 100,0

20

Contrasto frodi invalidità civile

 -

 10,0

 30,0

 50,0

 -

 10,0

 30,0

 50,0

16, c. 1

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace

10,0

 -

 -

 -

 10,0

 -

 -

 -

17,
c. 23-24

Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

22, c. 2

Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

25, c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

155,1

155,1

 -

 -

 -

 -

 -


 

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

IMPIEGHI DELLE RISORSE
(al netto della destinazione al FISPE)

1.478,8

 3.230,6

 3.328,1

 1.195,1

 1.236,1

 3.785,1

 3.412,1

 1.195,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

 513,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

5

Detassazione degli utili reinvesti in macchinari

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

7

Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza

 -

 39,0

 79,0

 112,0

 -

 39,0

 79,0

 112,0

25,
c. 2-3

Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

203,0

 -

 -

 -

 513,0

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.275,8

 1.358,6

859,1

 859,1

723,1

 1.913,1

 943,1

 859,1

1, c. 2

Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

17,
c. 23-24

Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 230,0

 -

 -

 -

 230,0

 -

 -

22, c. 2

Fondo per interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

24

Proroga missioni di pace

510,0

 -

 -

 -

 510,0

 -

 -

 -

24, c. 74

Presidio territorio Forze armate

27,7

 39,5

 -

 -

 14,0

 21,0

 -

 -

25, c. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

284,0

 -

 -

 -

 -

 284,0

 -

 -

25, c. 2-3

Tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali

310,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25, c. 4

Fondo compensazione effetti finanziari

 -

 -

 -

 -

 55,0

 289,0

 84,0

 -

16, c. 2

Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica

2

3

4

1.907

2

3

4

1.907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Disposizioni di competenza della VII Commissione

 


Articolo 17, comma 25
(Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)

 

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

 

 

Il comma 25 propone una modifica non testuale dell’art. 64, comma 4, del decreto legge (e non del decreto legislativo) 112/2008[3], con riferimento al termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola.

Si dispone, infatti, che il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Una disposizione sostanzialmente analoga è presente nel comma 1, lett. b), dell’articolo in esame (si veda Sezione “Altre disposizioni di interesse della VII Commissione).

In tal caso, però, si opera una modifica testuale dell’art. 26 del decreto-legge 112/2008 e si opera, quindi, in senso conforme a quanto è previsto nel punto 3, lettera a), della circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che stabilisce che è privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

Alla luce della scelta operata per il comma 1 dell’articolo 17, si valuti l’opportunità, anche nel caso del comma in esame, di apportare una modifica testuale all’art. 64 del decreto-legge 112/2008.

Occorre, inoltre, sostituire le parole “decreto legislativo” con le parole “decreto-legge”.

 

L’articolo 64 del D.L. 112/2008 ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:

-        ridefinizione degli ordinamenti scolastici;

-        revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

-        dimensionamento della rete scolastica.

Il piano - che è stato trasmesso alle Camere nel settembre 2008[4] - costituisce il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione[5], da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. I regolamenti possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti[6].

 

Sono già stati approvati dal Consiglio dei ministri i regolamenti sull’organizzazione della rete scolastica e delle risorse umane (DPR 81/2009, pubblicato nella GU n. 151 del 2 luglio 2009), sull’assetto della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (approvato il 27 febbraio 2009, ma non ancora pubblicato), sugli organici del personale ATA (approvato il 13 maggio 2009, ma non ancora pubblicato).

E’ stato svolto, inoltre, dal Consiglio dei ministri l’esame preliminare di schemi di regolamento relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (13 maggio 2009), al riordino dei licei, all’accorpamento delle classi di concorso e alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali (12 giugno 2009).

Profili finanziari (articolo 17, comma 25)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di chiarire che il termine di dodici mesi stabilito dall’art. 64, comma 4, della legge n. 133/2008 è da intendersi comunque rispettato con l’approvazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo; ciò al fine di garantire l’efficacia del percorso di riforma definito, nei tempi e con le modalità ivi previsti in relazione al conseguimento dei prescritti obiettivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il Governo dovrebbe garantire che, al di là della data formale di adozione dei regolamenti previsti dall’art. 64, comma 4, del DL 112/2008, la tempistica della loro attuazione sia tale da assicurare il rispetto di quella prevista per poter procedere alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Detti regolamenti sono infatti strumentali alla realizzazione del piano programmatico di interventi, di cui all’art. 64, comma 3, del medesimo DL 112/2008, cui sono ascritti effetti di risparmio già dall’anno 2009. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 


Articolo 23, comma 20
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

 

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

 

 

Il comma 20, modificando l’art. 4-bis, c. 18, del D.L. n. 97 del 2008[7], proroga iltermine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Stabilisce, altresì, che la proroga non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 2, commi 138-142, del D.L. 262/2006[8], con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)[9].

Il D.L. 262/2006 ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[10], il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[11], e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell’ANVUR (art. 2, commi 140 e 141).

Il regolamento è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008[12], ma non ha reso operativa l’Agenzia. Infatti, esso ha previsto l’adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determini la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13). In tale prospettiva, l’articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall’entrata in vigore del suddetto regolamento[13].

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, illustrando presso la VII Commissione le linee programmatiche del suo dicastero, il 17 giugno 2008 ha evidenziato la necessità di “rivedere la disciplina dell'ANVUR, al fine di assicurare al mondo dell'università e della ricerca un sistema integrato di valutazione, che vincoli il finanziamento ai risultati, incentivando l'efficacia e l'efficienza dei programmi di innovazione e di ricerca, la qualità della didattica, lo svolgimento dei corsi anche in lingua inglese, la capacità di intercettare finanziamenti privati ed europei, il tasso di occupazione dei laureati coerente col titolo di studio conseguito”[14].

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 20)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione prevede espressamente che la proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) debba avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che l’art. 2, comma 132, del D.L. 262/2006 ha disposto l’istituzione dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) la cui entrata in funzione comporta la contestuale soppressione del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). La copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, è stata posta dal comma 142 del D.L. suddetto a valere sulle risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del CNVSU e, per la quota rimanente, sulle risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

 

 

 

 


Altre disposizioni di interesse della VII Commissione

 


Articolo 17, commi 1-9
(Riordino enti pubblici)


1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

       b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

       «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

       i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.


 

 

L’articolo 17, commi 1-9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando l’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 - differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

Il meccanismo “taglia-enti” - introdotto dall’art. 26, comma 1, del DL 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

La norma in esame incide unicamente sulla procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008). Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Con specifico riferimento alle competenze della VII Commissione, si ricorda che l’art. 27, comma 2, della legge n. 69 del 2009[15] ha escluso dalla soppressione di cui all’art. 26, comma 1, secondo periodo, del DL 112/2008 – con una modifica non testuale - gli enti di ricerca di cui alla legge n. 165 del 2007 - ossia, si intende, gli enti vigilati dal MIUR - a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge. Delega sulla quale interviene il comma 1 dello stesso art. 27, fissando il termine del 31 dicembre 2009 per il suo esercizio.

 

Il comma 1, lettera b), dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Si osserva che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione:

nulla viene, infatti, disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all’approvazione in via definitiva.

 

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del DL 112/2008 (che fa riferimento all’emanazione dei regolamenti) ed il nuovo terzo periodo (che si riferisce, invece, all’approvazione preliminare degli schemi di regolamento), si rileva l’opportunità di riformulare, in termini di novella, il solo secondo periodo, con un’unica disposizione del seguente tenore: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

 

Al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l’art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 aveva inizialmente previsto l’adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressionee messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali,nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

Il comma 2, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala l’opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri ”vigilanti”, posto che il riferimento alla dizione “Ministri interessati” potrebbe generare dubbi applicativi.

 

Si ricorda che il termine per l’attuazione del riordino degli enti e organismi pubblici, cui fa riferimento il comma 2 in esame, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato ripetutamente differito, dapprima al 31 dicembre 2008 dall’articolo 26 del decreto legge n. 112/08, il quale ha altresì modificato ed integrato la disciplina di riordino anche attraverso l’introduzione della disciplina del taglia enti (vedi comma 1), e, successivamente, al 30 giugno 2009 dall’articolo 4 decreto-legge n. 207 del 2008[16]. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino[17] degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)[18]. La medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (sul punto cfr. oltre).La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.

 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.

La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella - fissata dall’articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007[19] - di 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Come precisa la relazione illustrativa, le amministrazioni vigilanti dovranno prima verificare le economie già conseguite dagli enti e organismi pubblici vigilati il relazione ai rispettivi interventi di riordino, per poi adottare “interventi di contenimento strutturale della spesa” (cfr. comma 5) dei predetti enti “ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei suddetti risparmi”.

Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Si segnala che la norma non indica il soggetto destinatario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione.

 

Ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della P.A., il comma 4 - nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizzail Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delleunità previsionali di base delbilancio dello Stato,daindividuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Si ricorda che il citato articolo 60 del decreto legge n. 112/2008 ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione di talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. Sulla base di tale disciplina, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte in due parti:

-        una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare costituiva, per ciascun anno del triennio 2009-2011, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, hanno potuto ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;

-        l’altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, la cui quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte della Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

In merito al riferimento, contenuto nel comma 4 in esame, alle “risorse disponibili”, rispetto a quanto prevede il predetto articolo 60, comma 3, si rinvia a quanto si osserva nella parte che segue, sull’analisi della relazione tecnica.

 

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

 

In materia di regolamenti di riordino, il comma 6 introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione:

§      la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento;

§      la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento.

A tal fine viene novellato il comma 634 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l’aggiunta delle lettere h) e i).

 

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 (che prevede l’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009) non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3.

Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

 

Il comma 8 prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica,le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’ultimo periodo del comma in esame prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

Si ricorda che l’articolo 63, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008 ha escluso per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, prevista dal citato articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria per il 2007. Pertanto le somme accantonate per il 2008 ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, sono state disaccantonate. Tale esclusione è da mettere in correlazione con il reiterato differimento del termine per l’attuazione del riordino degli enti pubblici.

 

Ai sensi del comma 9, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia, d’intesa con il Ministro per la P.A. e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

La relazione tecnica specifica che tale riduzione opererà a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili.

In relazione all’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti in oggetto, si segnala, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9, l’opportunità di meglio chiarire l’interazione tra la procedura degli accantonamenti lineari di cui al comma 4 e l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 8, ultimo periodo. Su tale aspetto si rinvia, inoltre, a quanto osservato nella parte che segue, relativa ai profili finanziari.

 

Profili finanziari (articolo 17, commi 1-9)

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi 1-9 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rileva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono volte a fornire idonea soluzione a talune problematiche applicative delle disposizioni in materia di riordino di enti pubblico di cui all’art 2, comma 634, della legge 244/2007 e dell’art 26, comma 1, del DL 112/2008.

Resta ferma, tuttavia, la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi all’applicazione della clausola di salvaguardia stabilita dalla lettera a) del comma 621 dell’art. 1 della legge 296/2006, che garantisce l’invarianza della spesa degli enti ed evita effetti negativi sui saldi. A tal fine, viene prevista l’emanazione di un apposito provvedimento per l’individuazione degli obiettivi di risparmio per ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli ulteriori interventi di contenimento della spesa di cui all’articolo in esame (comma 3).

Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 3, viene previsto in via prudenziale (comma 4) l’accantonamento lineare delle necessarie risorse, “con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all’articolo 60 del DL 112/2008”. Gli accantonamenti saranno disposti “limitatamente alle Amministrazioni vigilanti” sull’attività degli enti pubblici coinvolti nel processo di riordino, inclusi gli Istituti che non ricevono contributi a carico dello Stato.

In esito all’adozione dei provvedimenti di riordino e degli ulteriori provvedimenti di contenimento della spesa, potranno essere individuate le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato. Successivamente al riscontro delle economie realizzate sarà quindi emanato un provvedimento di riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l’anno 2009, in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzate, a valere sulle somme già accantonate e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto (commi 8 e 9).

In funzione della maggiore efficacia degli interventi di razionalizzazione previsti dall’articolo in esame, viene disposto (comma 7) quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni ed enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnata a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di alcuni settori.

 

Al riguardo, si osserva che la disciplina in materia di riordino e di soppressione di enti pubblici è stata ripetutamente oggetto di interventi finalizzati a razionalizzare e a ridurre la spesa del comparto, con la previsione di effetti finanziari espressamente scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

Le norme in esame intervengono nuovamente sullo stesso comparto, da un lato, disponendo l’ulteriore proroga dei termini per l’emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici ed integrando i criteri di delega; dall’altro, rafforzando il meccanismo diretto ad assicurare le economie: alla clausola di salvaguardia, già prevista dalla normativa vigente, si aggiunge ora l’accantonamento e l’indisponibilità di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

 

In via preliminare, appare opportuno acquisire elementi circa l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, primo periodo, del DL 112/2008 (non modificata dalle norme in esame), che disponeva la soppressione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità.

 

Per quanto riguarda la proroga al 31 ottobre 2009 dei termini per l’emanazione dei regolamenti (commi 1 e 2), si ricorda che le economie previste dal processo di riordino sono garantite dall’accantonamento lineare e l’indisponibilità delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (comma 4) e dalla successiva riduzione delle stesse fino a concorrenza degli importi previsti (comma 9).

Al riguardo il Governo dovrebbe chiarire se, in base all’attuale formulazione della norma, il taglio riguardi le sole amministrazioni vigilanti. Dal testo del comma 4, infatti, non si evince quanto indicato dalla relazione tecnica, che fa espressamente riferimento a queste.

Tenuto conto, poi, che gli obiettivi di risparmio sono fissati in termini di indebitamento netto, mentre gli accantonamenti sono effettuati sul bilancio dello Stato e quindi in termini di saldo netto da finanziare, dovrebbero essere forniti gli elementi necessari per consentire la verifica dell’equivalenza dei suddetti importi, con specifico riferimento alle annualità interessate.

Si rileva, inoltre, che la RT fa riferimento alle spese di “natura rimodulabile”, mentre il testo del comma 4 considera la quota delle risorse “disponibili” delle upb del bilancio dello Stato. In entrambi i casi, viene richiamato l’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008. Dovrebbe pertanto essere chiarito su quali stanziamenti di spesa interviene la norma in esame.

L’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008dispone che, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio 2009, con la legge di bilancio le dotazioni finanziarie possono essere rimodulate tra i programmi all’interno di ciascuna missione di spesa. Tale facoltà, prevista anche per le spese predeterminate per legge, non è consentita per le spese obbligatorie e per quelle in annualità e a pagamento differito.

 

Appare, infine, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa i meccanismi attivabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio, ed in particolare come la previsione della riduzione delle risorse accantonate in bilancio si coordini con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria 296/2006 (confermata dal comma 8 dell’articolo in esame) che dispone la riduzione dei trasferimenti agli enti fino a concorrenza degli importi previsti.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda il comma 6, diretto ad integrare i criteri di delega previsti dal comma 634 dell’articolo 2 della legge 244/2007 ai fini dell’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che le disposizioni in esame siano riformulate al fine di chiarire come, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al comma 3, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. Appare, inoltre, opportuno esplicitare la natura dell’atto con il quale si procederà all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4. Tale modifica appare necessaria anche al fine di prevedere una esplicita procedura che consenta alle Camere di verificare le concrete modalità di attuazione della disposizione in esame.

 

 


Articolo 17, commi 10-19
(Assunzioni di personale)

 


10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.


 

 

Concorsi ed assunzioni

I commi 10-13 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si legge che tali norme sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per il periodo 2010-2012, nell’ambito delle facoltà di assunzione delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il reclutamento è comunque fondato sul concorso pubblico per il personale che, pur avendo i requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2009, non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione in esse previsti essendo la vigenza delle loro norme limitata al 31 dicembre 2009.

 

In particolare, con i commi 10 e 11 le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[20] possono bandire:

§      concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006[21] e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007[22] (comma 10).

I requisiti indicati all’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

-        siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

Gli stessi requisiti sono indicati al successivo comma 558 per quanto concerne le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti in organico.

All’articolo 3, comma 90, della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all’articolo 1, comma 526, della legge 296/2006 (vedi infra), mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all’articolo 1, comma 558, della stessa legge 296.

 

§      concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma precedente, nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 244/2007 (comma 11).

La norma richiamata fa riferimento alle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

-        personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;

-        collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine, viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

In tali fattispecie la norma richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione.

 

La procedura indicata nell’articolo in esame è quella contenuta all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, è fatto obbligo alle amministrazioni procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate

L’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997[23].

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Profili finanziari (articolo 17, commi 10 e 11)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione:

a) Nulla da osservare in ordine al comma 10, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di prevedere una riserva di posti in favore del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle autorizzazioni alle assunzioni concesse. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato;

b) per quanto riguarda il comma 11 si osserva che la norma, prevedendo la possibilità che le amministrazioni pubbliche bandiscano concorsi finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale utilizzato con contratti temporanei, determina un possibile maggior onere in relazione all’espletamento di tali procedure, che non sono previste in base alla legislazione vigente. Si rammenta infatti che l’espletamento di procedure concorsuali comporta l’assunzione di oneri indipendentemente dal fatto che le procedure in questione siano finalizzate all’assunzione di personale.

 

 

Il comma 12 prevede che le amministrazioni richiamate possono ricorrere ai concorsi per l’assunzione del personale limitatamente alle qualifiche indicate all’articolo 16 della legge 56/1987[24], con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione.

Nella norma si precisa inoltre, che ogni amministrazione predispone apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia entro il 31 dicembre 2012.

All’articolo 16 della legge 56/1987 si fa riferimento ai lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.

Profili finanziari (articolo 17, comma 12)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica attribuisce valore puramente ordinamentale alle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di procedere all’assunzione per chiamata nominativa del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle vigenti autorizzazioni alle assunzioni. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato.

 

Infine, al comma 13 si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni sopra indicate al comma 10 possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

Profili finanziari (articolo 17, comma 13)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica include la norma fra quelle (articolo 17, commi 10-13) volte a definire un percorso di reclutamento speciale per gli anni 2010-2012, nell’ambito delle facoltà alle assunzioni consentite dalla normativa vigente. Per tale motivo la RT esclude, anche per il comma in esame, l’insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

in merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di utilizzare una quota delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili per procedere ad assunzioni mediante le procedure concorsuali previste dai precedenti commi 10 e 11.

 

Proroghe di concorsi ed assunzioni

L’articolo 17, commi 14-19, dispone una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al decreto in esame si evidenzia come nelle disposizioni qui in commento si proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare le risorse destinate a nuove assunzioni. Tutto questo in relazione al divieto di cui al comma 7 ed ai complessi adempimenti connessi con le misure di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche che hanno interessato le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e che non hanno consentito di realizzare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le assunzioni a tempo determinato disposte in ragione dei risparmi per cessazioni di personale verificatesi nell’anno precedente.

Secondo la relazione i commi qui richiamati, che si limitano a differire il termine ai fini del completamento delle procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si sottolinea come il comma 19 dispone la proroga delle graduatorie concorsuali per le amministrazioni soggette a disposizioni limitative delle assunzioni.

 

In particolare, si rinviano al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009) i seguenti termini:

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 296/2006 (comma 14).

Il comma 523 prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici. La limitazione si riferisce ad un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente dell’entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire il 2007.

Tale limite si applica alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[25] mentre vengono esentati da tali limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (legge 331/2000[26], D.Lgs. 215/2001[27] e legge 226/2004), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 226/2004[28].

Il comma 643 autorizza per lo stesso periodo (2008 e 2009) gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

§      per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 296/2006 (comma 15).

Il comma 526 dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

 

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 296/2006 (comma 16).

Il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche sopra citate a procedere ad ulteriori assunzioni per l’anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[29];

 

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del D.L. 112/2008 (comma 17).

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo le assunzioni di personale, che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento, si stabilisce, tra l’altro:

   il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, per cui le amministrazioni interessate possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (comma 3);

   sulla stabilizzazione del personale precario le amministrazioni possono procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 5);

   si dispongono i limiti indicati all’articolo 1, comma 643 della legge 296/2006 per le assunzioni degli enti di ricerca per il triennio 2010-2012 (comma 14).

 

Il comma 18 rinvia al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008.

Nella norma richiamata si prevede, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Profili finanziari (articolo 17, commi da 14 a 18)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le norme si limitano a differire al 31 dicembre 2010 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non appaiono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l’onere per assunzioni già autorizzate dovrebbe risultare considerato nei tendenziali di spesa. Sul punto potrebbe risultare utile una conferma da parte del Governo.

 

Infine, il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004.

Profili finanziari (articolo 17, comma 19)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma, prorogando la validità di graduatorie di concorsi già espletati, consente di disporre eventuali assunzioni autorizzate senza dover procedere all’espletamento di una nuova procedura (determinando, in tal modo, eventuali risparmi di spesa).

Articolo 23, comma 6
(Rilascio autorizzazione paesaggistica)

 

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 6, novellando l’art. 159, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, cd. Codice del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2009:

§      il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica;

§      i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (alla data del 31 dicembre 2009);

§      il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

 

Si ricorda che l’attuale regime transitorio disciplinato dall’art. 159 è stato introdotto dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 97/2008 che ha fatto rivivere, quasi integralmente, lo specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria introdotto dall’art. 26 del primo correttivo al Codice del paesaggio (D.Lgs. 157/2006). Tale regime transitorio è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2009 dall’art. 38 del decreto-legge 207/2008.

In relazione alla proroga del regime transitorio, essa accoglie la risoluzione 7-00079[30], con la quale si impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse.

Si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell’art. 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

La nuova disciplina dell’art. 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce, in buona sostanza, le competenze sull’autorizzazione paesaggistica nell’ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l’incardinamento della Sovrintendenza all’interno dello stesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver “acquisito il parere vincolante del soprintendente”, mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l’autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti.

Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall’art. 159.

 

La disciplina introdotta con il regime transitorio dell’art. 159 prevede, invece, un iter più snello contraddistinto da due fasi distinte e successive:

§      la prima consistente nel rilascio o diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte della regione o dell’ente locale delegatonel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. E’ la stessa amministrazione che poi comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate (comma 2);

§      la seconda nella possibilità di controllo e/o annullamento (con provvedimento motivato) da parte della soprintendenza, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione, c.d. silenzio-assenso (comma 3).

 

Pertanto, l’interessato può iniziare i lavori decorsi i 60 giorni entro i quali la soprintendenza potrebbe annullare l’autorizzazione (cd. silenzio-assenso). In altre parole, l’autorizzazione concessa dalla regione, una volta trascorso questo secondo termine di 60 giorni, non può più essere sospesa.

 

Si ricorda, infine, che con la circolare n. 125/2008[31] del 13 giugno 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per chiarire la portata applicativa dell’art. 159, comma 1, relativo alla disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica.


Profili finanziari (articolo 23, comma 6)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 6 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

 

 

 



[1]    Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva  in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.

[2]   I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009  relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10 del dossier n 187.

 

[3]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[4]    https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=36&Internet=1

[5]    Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Si ricorda che l’art. 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, ha previsto che per tutti gli schemi dei regolamenti di delegificazione sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

[6]   I criteri ai quali ci si deve attenere nella emanazione dei regolamenti sono stati così individuati:

a)    razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso;

b)    ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari;

c)     revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d)    rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria;

e)    revisione dei criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA;

f)      ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti;

f-bis)                definizione di criteri, tempi e modalità il dimensionamento della rete scolastica;

f-ter)possibilità di prevedere misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.

Si ricorda che con sentenza n. 200 del 2009 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f-bis ed f-ter indicate, rilevando che esse invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta, quindi, dice la Corte, che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari.

[7]    Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[8]    Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[9]    La norma istitutiva assegna all’Agenzia tre funzioni principali (art. 2, c. 138): a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. E’ stato previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

[10]   Il CNVSU è stato istituito dall’art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Comitato è stato, poi, prorogato al 31 maggio 2009, nella composizione esistente, dall’art. 4-bis, c. 18, del D.L. 97/2008.

[11]   Il CIVR è stato istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. i componenti del CIVR sono stati riconfermati con D.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

[12]   D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64,Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

[13]   L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

[14]   http://www.intra.camera.it/_dati/lavori/stencomm/07/audiz2/2008/0617/s000r.htm

[15]    Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[16]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

[17]   Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per ilo 2001, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

[18]   L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.

[19]   Legge n. 296 del 2006.

[20]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. All’articolo 1, comma 2, si definiscono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999, come, ad esempio, le Agenzie fiscali, quella per la proprietà industriale e quella per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

[21]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[22]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[23]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. L’articolo 39 ha introdotto il principio della programmazione triennale nelle assunzioni per le amministrazioni dello Stato per le quali si prevede la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri. Inoltre, una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro, mentre d’altra parte si delinea un sistema di monitoraggio dei flussi di “entrata e uscita” del personale e delle conseguenti spese. Il quadro di intervento è quello della razionalizzazione del numero dei dipendenti pubblici, che si riallaccia alla normativa in materia di blocco delle assunzioni e di rideterminazione delle dotazioni organiche.

[24]   L. 28 febbraio 1987, n. 56, “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”.

[25]   Nella norma richiamata si ricomprendono nel personale in regime di diritto pubblico i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario), il personale carriera dirigenziale penitenziaria, nonché i professori e i ricercatori universitari.

[26]   L. 14 novembre 2000, n. 331, “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.

[27]   D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[28]   All’articolo 25, in tema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, si fissano alcune riserve di posti e concorsi riservati a favore di tale categoria di personale

[29]   Si fa presente che il termine per procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 30 settembre 2009 e la concessione delle relative autorizzazioni al 30 giugno 2009 dall’articolo 41, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L 27 febbraio 2009.

[30]   Approvata dalla VIII Commissione della Camera il 16 dicembre 2008 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1216/html/08/

[31]   http://www.beniculturali.it/pdf/circolare_125_2008.pdf