Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda - A.C. 2298 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2298/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 236
Data: 28/10/2009
Descrittori:
CHIESE ED EDIFICI DI CULTO   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
PADOVA - Prov, VENETO   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

28 ottobre 2009

 

n. 236/0

Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda

A.C. 2298

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2298

Titolo

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione alla Camera

16 marzo 2009

assegnazione

23 marzo 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge in esame concerne la predisposizione e il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda[1].

Ai sensi dell’articolo 1, il progetto, da attuarsi entro il 2014, è volto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

§         recupero architettonico del complesso monastico; recupero di tratti dell’antico tracciato indicante gli insediamenti pre-romani; restauro dei manufatti d’interesse storico-culturale esistenti nella zona (c. 1, lett. a), b) e g));

§         inventario del materiale documentario e librario già appartenente all’antica biblioteca del monastero, attualmente custodito negli archivi di Stato di Padova e di Venezia; costituzione di un museo e di una biblioteca storica aperta al pubblico, con una sezione specializzata per i libri in forma digitale destinati ai portatori di handicap visivo (c. 1, lett. c), d) ed e));

§         costituzione di laboratori dedicati:

·        alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e dell’arte del ricamo dei tessuti (c. 1, lett. f));

·        allo studio delle tradizioni monastiche per la preparazione di medicamenti erboristici e alla coltivazione del vitigno dell’”uva schiava” (c. 1, lett. h));

·        alla preparazione di prodotti dell’apicoltura, con connessa costituzione di un alveare (c. 1, lett. i));

§         allestimento di spazi interattivi mirati a progetti scolastici didattico-formativi (c. 1, lett. l)).

Per la realizzazione del progetto, si prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione complessiva di 24 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS[2], in cinque annualità (articolo 2).

L’articolo 3 stabilisce che la Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno e fino al termine della realizzazione del progetto, presenta alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici una relazione giurata sui lavori svolti nell’anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull’impiego del finanziamento ottenuto.

 

La relazione illustrativa della proposta di legge ripercorre la storia del Monte Venda, da antica meta di eremiti a luogo di culto. In particolare, ricorda l’edificazione della chiesa nel 1209 e le successive vicende del monastero, abbandonato dai monaci nel 1916 a causa delle condizioni critiche in cui versava. Evidenzia, inoltre, che il complesso si presenta oggi in stato di degrado: sussistono i muri perimetrali della chiesa, la torre campanaria e, parzialmente, i tracciati dei chiostri[3]. L’area – ubicata in un ambito boschivo non particolarmente curato, attigua ad un comprensorio dismesso dell’Aeronautica militare – è di proprietà dellaFondazione Monte Venda ONLUS. La stessa relazione evidenzia che la Fondazioneha già predisposto il progetto di recupero, approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale. Il progetto è dettagliatamente descritto e si dà, inoltre, conto del piano crono-finanziario, per un importo totale stimato di 23.111.000 euro. In particolare, si evidenzia che il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo del complesso monastico attraverso un intervento articolato in tre fasi successive, per un tempo totale di realizzazione di trentasei mesi.

Tra gli obiettivi non richiamati dall’articolato della pdl, ma illustrati nella relazione, si evidenziano, in particolare:

-          la ripresa della vita monastica di una comunità benedettina olivetana[4];

-          la costruzione di una foresteria per l’accoglienza di pellegrini e visitatori.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato, prevedendo l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta in parte alla “tutela”, in parte alla “valorizzazione” dei beni culturali.

In particolare, sulla base delle indicazioni recate dagli artt. 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[5], le finalità di cui alle lettere a), b) e g) dell’art. 1, c. 1, sembrano attenere alla tutela, mentre le finalità di cui alle lettere c), d), e), f), h), i) e l) dell’art. 1, c. 1, sembrano presentare aspetti attinenti alla valorizzazione.

Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato diconservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento agli interventi di restauro, si ricorda che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio[6].

In particolare, l’art. 1 del Codice prevede che:

§          lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;

§          gli altri soggetti pubblici assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale;

§          i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

 

Gli articoli da 30 a 40 del Codice disciplinano più nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali.

 

Preliminarmente si ritiene utile ricordare che sono definiti beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, ad altri enti pubblici territoriali, nonché ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, c. 1, del Codice)[7]. Per i beni opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni, la verifica dell’interesse culturale è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali[8].

 

Gli articoli del Codice sopra indicati (30-40) operano una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e entipubblicie beni di proprietà di privati, quale è quello in esame. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione.

Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente ed eseguiti dal proprietario (art. 31).

Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza[9], sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).

Entrambe le tipologie di intervento (volontario o imposto) sono accomunate da una serie di disposizioni.

In particolare[10]:

§         gli oneri dell’intervento sono a carico del proprietario;

§         il proprietario può fruire di un contributo statale fino a totale concorrenza della relativa spesa per interventi di particolare rilevanza o eseguiti su beni in uso o godimento pubblico. Nel caso di interventi conservativi volontari, a richiesta dell’interessato, il soprintendente si pronuncia, in sede di autorizzazione, anche sull’ammissibilità dell’intervento al contributo finanziario statale;

§         il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta, ovvero possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati;

§         per gli interventi autorizzati sono, inoltre, previsti contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari;

§         i beni restaurati o sottoposti ad interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari11.

 

Rispetto alla situazione normativa descritta, la proposta di legge sembrerebbe, quindi, delineare, per il caso specifico, una procedura alternativa con riferimento, in particolare, all’intervento finanziario dello Stato e alle modalità di erogazione del contributo.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

La relazione introduttiva alla proposta di legge dà conto – come già accennato – dell’approvazione, da parte della competente Soprintendenza, del progetto redatto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS. Per tale ragione, all’art. 1sembrerebbe opportuno individuare come oggetto della medesima proposta di legge non tanto la predisposizione del progetto – di fatto già ultimata – quanto, direttamente, gli obiettivi del progetto medesimo.

 

Con riferimento all’art. 3, si ricorda che con l’espressione “relazione giurata” il nostro ordinamento intende un atto redatto da un esperto nominato dal Tribunale, ovvero iscritto in albi speciali. In particolare, il codice civile (si veda, ad esempio, l’art. 2343 c.c.) richiama la relazione giurata nell’ambito della disciplina delle società e utilizza questo strumento ogni qual volta sia necessario procedere alla stima di beni o di crediti.

Più in generale, l’ordinamento usa l’espressione “perizia giurata” per designare un atto redatto da un professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo che certifica uno stato di fatto. La perizia è giurata in quanto sottoscrittadinanzi ad un cancelliere ed accompagnata da un “verbale di giuramento della perizia”12.

Alla luce di quanto ricostruito, si valuti, quindi, se si intende effettivamente prevedere una relazione, ovvero una perizia giurata.

Inoltre, nel caso si opti per la perizia giurata, si valuti l’opportunità di specificare i requisiti che deve possedere il professionista chiamato a predisporla. Nel caso di specie, essa potrebbe essere redatta dal direttore dei lavori, il quale, ai sensi dell'art. 64 del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia), ha la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, dellaqualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

 

Infine, si segnala che la proposta di legge non definisce le modalità di copertura dell’onere finanziario recato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11 Tali accordi stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

12 Nel verbale della perizia è riportato il seguente giuramento: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità”.

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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File: CU0111a



[1] Il Monte Venda, situato nel comune di Galzignano (Padova), con i suoi 601 metri di altezza è la maggiore elevazione dei Colli Euganei.

[2]La Fondazione Monte Venda ONLUS non risulta gestire un proprio sito internet. La relazione illustrativa chiarisce che l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ha natura giuridica di fondazione e risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Padova, risultando le finalità statutarie in accordo con i requisiti fissati dalla legge in quanto diretta al raggiungimento di finalità socialmente utili.

[3] http://www.magicoveneto.it/Euganei/Venda/Olivetani.htm

[4]Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto.

[5] D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, 137.

[6]Ai sensi dell’art. 29 del Codice, la conservazione è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[7] A norma del Codice sono ancora considerati beni culturali, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale (di cui all’art. 13):

§    le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al c. 1 dell’art. 10 (art. 10, c. 3, lett. a);

§    le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (art. 10, c. 3, lett. d).

[8]In attesa della verifica, i beni sono comunque soggetti, in via provvisoria, alla disciplina di tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 12, c. 1, D.Lgs. 42/2004).

[9] A tal fine, il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

[10] Artt. 31, 34-38, D.Lgs. n. 42 del 2004.