Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale - D.L. 1/2013 - A.C. 5714 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5714/XVI   DL N. 1 DEL 14-GEN-13
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 490
Data: 22/01/2013
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2013 0001
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 3658/XVI     

 

22 gennaio 2013

 

n. 490

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni
di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni
di inquinamento ambientale

D.L. 1/2013 - A.C. 5714

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5714

Numero del decreto-legge

1/2013

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

Iter al Senato

Si (A.S. 3658)

Numero di articoli:

 

testo originario

3

testo approvato dal Senato

5

Date:

 

emanazione

14 gennaio 2013

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

14 gennaio 2013

approvazione del Senato

16 gennaio 2013

assegnazione

17 gennaio 2013

scadenza

15 marzo 2013

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

Sede referente

 


Contenuto

Il decreto legge in titolo, che è stato modificato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, si compone di 5 articoli.

All'articolo 1:

il comma 1 proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall’art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della regione Campania. La disposizione prevede, inoltre, che, decorso il predetto termine, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78/2010, sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, che attribuisce ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Si segnala che, in relazione all’articolo 11, comma 2, del D.L. 185/2009 che prevede che le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società partecipate, subentrano nei contratti in corso con soggetti privati che svolgano attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti. è stata rimessa la questione di legittimità costituzionale con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 07/09/2011 nn. 29 e 30.

il comma 2 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.;

il comma 2-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. 151/2005 rendendo permanente la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) storici, il c.d. eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici.;

il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall’attuazione dell’articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all’articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine;

L’articolo 2, comma 1, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali, relative rispettivamente: alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano (NA) in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (CE), alla situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, al naufragio della nave Concordia, presso l’Isola del Giglio. Nel corso dell’esame al Senato l’applicabilità della disposizione è stata estesa alla gestione commissariale relativa all’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

L’articolo 2-bis , introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella l’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, prevedendo la possibilità di concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto decreto legge anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell’analisi tecnico-normativa (ATN). Al disegno di legge non è allegata l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nella XVI legislatura sono stati emanati diversi decreti-legge volti a prorogare o differire termini legislativamente previsti: taluni hanno avuto portata generale contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tra questi si ricordano: il D.L. 207/2008 (convertito dalla legge n., 14/2009), il D.L. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009), il D.L. 194/2009 (convertito dalla legge 25/2010), il D.L. 225/2010 (convertito dalla legge 10/2011) e il D.L. 216/2011 (convertito dalla legge 14/2012). Disposizioni di proroga sono inoltre contenute in vari provvedimenti d’urgenza tra i quali si ricordano a titolo di esempio il D.L. 97/2008 (convertito dalla legge 129/2008), il D.L. 208/2008 (convertito dalla legge 13/2009).

Il decreto-legge interviene, in maniera testuale o non testuale, sui seguenti decreti-legge, emanati nel corso della legislatura: n. 195/2009 (emergenza rifiuti in Campania), n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), n. 216/2011 (proroga di termini), n. 59/2012 (riordino della protezione civile), n. 78/2010 (stabilizzazione finanziaria e competitività economica), n. 74/2012 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).

Le proroghe recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono già state oggetto di precedenti proroghe in provvedimenti d’urgenza precedentemente citati.

Per quanto riguarda, infine, l’art. 2-bis, si rammenta che, oltre al D.L. 74/2012, ulteriori disposizioni in favore dei territori colpiti dai citati eventi sismici sono state previste negli articoli 10 e 67-septies del decreto legge n. 83 del 2012, negli articoli 7 e 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012 e negli articoli 11 e 11-bis del decreto legge n. 174 del 2012.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 1, comma 2-bis, reca un contenuto identico al comma 5 dell’articolo 15 della proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 4240, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale che, dopo essere stata approvata in prima lettura dalla Camera il 16 febbraio 2012 e dal Senato il 9 maggio 2012, è stata nuovamente modificata dalla Camera ed approvata in sede legislativa dall’VIII Commissione il 21 dicembre 2012 e trasmessa al Senato (A.S. 3162-B).

Si segnala, inoltre, che la proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 4661[1] (all’esame dell’VIII Commissione) reca disposizioni volte a reintegrare le competenze dei comuni campani nella gestione dei rifiuti.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse del decreto fanno riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticità nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania.

Le premesse del decreto e lo stesso testo dell’articolo 2, inoltre, segnalano la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni commissariali di alcune emergenze ambientali, atteso il permanere di gravi fenomeni di inquinamento, con particolare riferimento alle gestioni riguardanti i comuni di Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di Cogoleto (GE), nonché di consentire la proroga della gestione straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al fine di consentire le attività necessarie a porre in sicurezza, rimuovere e trasferire la nave stessa.

Le suddette motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa e nell’analisi tecnico-normativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto sono prevalentemente riconducibili alla materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con la sentenza n. 249 del 2008, la Corte costituzionale ha evidenziato che la disciplina della gestione dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche se interferisce con altri interessi e competenze; deve dunque essere riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelle propriamente ambientali.

 

Con riferimento a specifiche disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie:

-          “sistema tributario e contabile dello Stato”, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione (art. 1-bis);

-          “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione (art. 2);

-          protezione civile” assegnata dall’articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni (artt. 2 e 2-bis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Ambiente

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File: cost490-AC5714.doc