Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante A.C. 3367 e abb. -Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 486 | ||
Data: | 18/12/2012 |
18 dicembre 2012 |
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n. 486 |
Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidanteA.C. 3367 e abb.Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
3367 |
Titolo |
Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
7 aprile 2010 |
richiesta di parere |
13 dicembre 2012 |
Commissione competente |
XII commissione affari sociali |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente, concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
. Il testo unificato in esame (A.C. 3367 e abb.), composto da 3 articoli, è volto al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante.
Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, pur essendo stata – grazie al vaccino - la poliomelite nel nostro paese debellata da tempo, vi è un numero elevato di persone, stimato in circa settantamila - , sopravvissute alla poliomelite, che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Si tratta di persone affette dagli “effetti tardivi della polio”, colpite sintomi muscolari ed articolari, che non trovano una giusta risposta sanitaria ed istituzionale essendo stati dismessi da tempo i diversi centri di ricerca, di recupero e riabilitazione. Pertanto, oltre al riconoscimento specifico della malattia, occorre individuare sul territorio strutture sanitarie per la diagnosi, la riabilitazione e centri di ricerca per lo studio di tale patologia.
Nel corso dell’esame in sede referente sono state approvate alcune modifiche al testo. Qui di seguito si darà conto del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.
Venendo all’esame delle disposizioni, l’articolo 1 è diretto al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante.
La disciplina riguardante l’esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione a particolari
condizioni di malattia è contenuta nell’art.
5 del D.Lgs. 124/1998[1], che
prevede, in particolare, l’emanazione di un decreto. del Ministero della
salute, per l’individuazione delle condizioni di malattia croniche o invalidanti
(lettera a), che danno diritto all’esenzione. In attuazione di quanto disposto,
il D.M. 28 maggio 1999, n.
L’articolo 2 demanda alle regioni, nell’ambito della programmazione ad esse spettante, al fine di promuovere forme di assistenza per le persone affette dalla sindrome sopracitata, l’individuazione dei reparti e degli ambulatori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate idonei alla diagnosi, cura e riabilitazione della PPS privilegiando quelli più adeguati già operanti sul territorio (comma 1).
Viene previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, individui i centri di studi e di ricerca relativi alla PPS, mentre viene rimessa alle regioni la predisposizione di idonei corsi di formazione, nell’ambito degli obbiettivi formativi definiti attraverso la programmazione pluriennale della Commissione nazionale per la formazione continua in medicina (commi 2 e 3)
Viene infine demandato ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di apposite linee guida per lo svolgimento di indagini epidemiologiche dei soggetti affetti da PPS e per la predisposizione di specifici protocolli terapeutici (comma 4).
L’articolo 3 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari..
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Il provvedimento è diretto al riconoscimento della sindrome post polio tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e ad individuare strutture sanitarie e centri di ricerca specificamente dedicati a tale patologia. La materia trattata può quindi ricondursi all’ambito “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
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[1] Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.