Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Disposizioni per la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate in montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica - A.A.C. 4093, 4995, 5268 'Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 481 | ||||
Data: | 11/12/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
11 dicembre 2012 |
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n. 481 |
Disposizioni per la funzionalità e la
continuità didattica delle scuole situate in montagna, nelle piccole isole
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Numero del progetto di legge |
4093, 4995, 5268 –Testo unificato |
Titolo |
Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
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Commissione competente |
Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Concluso l’esame in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato elaborato dalle Commissioni VII e XI reca disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità delle scuole di montagna e delle piccole isole, nonché di quelle situate in territori a bassa densità demografica, al fine – indicato nell’art. 1 – di garantire ai minori il diritto allo studio e l’obbligo di istruzione, nonché di garantire la qualità del sistema scolastico e di salvaguardare la continuità territoriale.
Le definizioni delle tre realtà indicate - ai fini di quanto disposto dal testo - sono recate dall’art. 2.
Per “scuole di montagna” si intendono i plessi scolastici siti nei comuni montani che saranno individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tra quelli presenti nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano ove siano presenti scuole del medesimo ordine e grado.
Per l’emanazione del decreto non è fissato un termine.
Per “scuole delle piccole isole” si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori.
Per “scuole dei territori a bassa densità demografica” si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.
L’art. 3 dispone che il MIUR, annualmente, destina alle scuole di cui al’art. 2 un finanziamento per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche.
A tal fine, dispone che, a decorrere dal 2013, è istituito nello stato di previsione del MIUR un fondo con una dotazione di 700.000 euro annui.
Al relativo onere si provvede attraverso corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente riferito, ai fini del bilancio
Le modalità di copertura dell’onere indicate devono essere valutate con riferimento ai possibili tempi di approvazione del testo.
Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007 (L.
296/2006), al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, ha istituito nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 2007, oltre
al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche,
con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e
determinato”, il “Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Per la definizione di criteri
e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle
risorseè intervenuto il DM
In materia si ricorda, inoltre, che l’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha previsto l’emanazione con DM di linee
guida rivolte al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione
degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo
avvio di apposito progetto sperimentale. A sua volta, il rapporto sulla spending review del maggio
Appare dunque necessario chiarire il raccordo delle previsioni recate dall’art. 3 del testo con quelle recate dalla normativa vigente.
L’art. 4reca disposizioni di incentivo per la continuità didattica. In particolare, dispone:
a) di norma, la durata triennale degli incarichi a tempo determinato relativi a dirigenti, docenti e personale ATA nelle stesse scuole. La “validità degli incarichi” può essere ridotta a 1 o 2 anni se il servizio non è stato prestato in modo continuativo per l’intero anno scolastico o nel caso in cui intervengono, dopo il primo anno, differenti e comprovate esigenze organizzative;
b) la precedenza di nomina, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato per i dirigenti, i docenti, e il personale ATAche chiedono di effettuare il servizio nelle scuole di montagna e delle piccole isole e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui sono situate le stesse scuole;
c) il riconoscimento, al medesimo personale dirigente, docente e ATA, sia assunto a tempo indeterminato che assunto a tempo determinato, purché non residente, dell’equiparazione ai residenti per il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove prevista.
A tal fine, si dispone l’istituzione, a decorrere dal 2013, di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto dei docenti. La ripartizione delle risorse fra le regioni interessate è effettuata in sede di Conferenza unificata.
La modalità di copertura dell’onere sono analoghe a quelle previste con riferimento all’onere derivante dalle misure di cui all’art. 3.
Si rinvia, pertanto, alla precedente osservazione.
d) la valutazione in misura doppia del servizio effettivamente prestato in modo continuativo dai docenti con contratto a tempo determinato assegnati a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all’art. 2.
Con
riferimento a quanto indicato nei punti a) e b), si ricorda che
l’accesso ai ruoli del personale docente avviene, in base all’art.
Le graduatorie sono predisposte in ogni provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce - cui di recente si è affiancata una fascia aggiuntiva,- graduate in base ai requisiti posseduti dagli aspiranti.
A seguito dell’art. 9, co. 20, del D.L. 70/2011, vi è possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.
Per quanto attiene al personale ATA, l’art. 554 del D.lgs. 297/1994 ne ha disposto l’ammissione ai concorsi provinciali per l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale. In particolare, ai richiamati concorsi viene ammesso il personale ATA non di ruolo, con almeno 2 anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. Il personale ATA non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore. I titoli di studio richiesti sono stabiliti da regolamento.
Inoltre, con riferimento anche a quanto indicato nell’art. 5 - si ricorda che attualmente, sulla base del DM 131/2007 (artt. 5-7), il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento delle:
§ supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
§ supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine.
Con
riferimento a quanto indicato nel punto d), si ricorda che la tabella
di valutazione dei titoli allegata al D.L. 97/2004 (L. 143/2004) ha
previsto che per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o
elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statale sono
attributi, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, fino ad un
massimo di 16 punti per ciascun a.s. Ha altresì previsto (Punto B3, lett. h)
che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna - intendendosi per tali quelle di cui almeno una sede è
collocata in località situata sopra i
Dopo
l’intervento di una disposizione di interpretazione autentica, l’art. 1, co.
605, lett. c), della L. 296/2006 ha disposto l’abrogazione,
con effetto dal 1° settembre 2007, della disposizione sulla doppia valutazione
dei titoli, facendo salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente a tale data. Inoltre, il co. 607 dello stesso art.
Nel
frattempo,
“In
effetti – sostiene
Con
DM
Sull’argomento
si è sviluppato un contenzioso, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato,
con ordinanza n. 3642 del
Si
ricorda, infine che, con risoluzione n. 8-00041 approvata il 23 aprile
2009
L’art. 5 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di cui all’art. 2, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza. La supplenza non è prorogabile.
Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.
In tale prospettiva,
L’art. 5 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di montagna, delle piccole isole o situate in territori a bassa densità demografica, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza. La supplenza non è prorogabile.
In tal modo, sembrerebbe introdursi una deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto (v. sub Contenuto), basata non sull’ordine di utilizzo delle fasce, ma sulla residenza ed il domicilio.
Possono in proposito richiamarsi le pronunce della Corte costituzionale che hanno interpretato, in proposito, l’art. art. 51, primo comma, Cost. (parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici), e l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza, in raccordo con il criterio di ragionevolezza).
La Corte Costituzionale, infatti, sin dalla sentenza n. 15 del
Nella richiamata sentenza la Corte precisa, quindi, che “il presupposto dell'art. 120 é che la legge regionale non può mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma, non essendo riconosciuto al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale spetta di valutare i rapporti e gli interessi di tutta la collettività nazionale sotto l'aspetto dell'interesse generale, é permesso di identificare particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari discipline ispirate all'unico scopo di dare una più adeguata organizzazione ai pubblici servizi. É ovvio che l'apprezzamento discrezionale che il legislatore compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalità della disciplina stessa non può toccare l'ambito segnato dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione e non può trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di eguaglianza”.
Tali affermazioni hanno trovato svolgimento nella successiva giurisprudenza della Corte costituzionale (v. in particolare le sentenze 13/1961, 86/1963, 158/1969), dalla quale - come da ultimo evidenziato dalla Corte stessa - può ricavarsi il principio che “l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato” (ordinanza n. 33/1988).
L’art. 2 prevede l’intervento di un decreto ministeriale (per l’oggetto, si veda sez. Contenuto).
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