Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti a tutela della salute,dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale D.L. 207/2012 ' A.C. 5617 Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5617/XVI   DL N. 207 DEL 03-DIC-12
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 480
Data: 12/12/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

12 Dicembre 2012

 

n. 480

Disposizioni urgenti a tutela della salute,dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

D.L. 207/2012 - A.C. 5617

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5617

Numero del decreto-legge

207

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

 

Date:

 

emanazione

3 dicembre 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

3 dicembre 2012

approvazione del Senato

--

assegnazione

3 dicembre 2012

scadenza

1° febbraio 2013

Commissione competente

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

Esame in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Di seguito si richiama sinteticamente il contenuto delle disposizioni del decreto rinviando per un’analisi più dettagliata del contenuto alle relative schede di lettura[1].

In particolare, l’articolo 1si compone di 5 commi:

• il comma 1prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato “di interesse strategico nazionale” per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

• il comma 2 dispone che le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto le misure contenute nel provvedimento di AIA, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame;

• il comma 3introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva - rispetto al quadro normativo previgente. fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA;

• il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività alle condizioni ivi indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolaredello stabilimento;

• il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA nei casi di cui all’articolo 1.

L’articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.

L’articolo 3si compone di sei commi:

• il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1;

• il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA emanato con D.M. Ambiente 26 ottobre 2012;

• il comma 3 immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2;

• i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.

 

Relazioni allegate o richieste

Il decreto legge disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione tecnica. Manca invece la l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in quanto è allegata la richiesta di autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), formulata dal Ministero dell’ambiente a norma dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’analisi tecnico-normativo, allegata al decreto, sottolinea che il provvedimento è coerente con il quadro normativo nazionale, in particolare con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83[2], recante misure urgenti per la crescita del Paese, che riconosce lo “stato di crisi industriale complessa” per l’area di Taranto. In realtà, l’articolo 27 del D.L. 83/2012 disciplina la riconversione   e la riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, mentre l’articolo 2 del decreto legge n. 129 del 2012, non richiamato nella predetta analisi ma richiamato nelle premesse dello stesso decreto, riconosce l’area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Si ricorda, infatti, che il decreto legge n. 129/2012 ha dettato disposizioni volte a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di Taranto.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse del decreto fanno riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia un’assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Le premesse del decreto fanno, altresì, riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la piena attuazione delle prescrizioni dell’AIA ai fini dell’immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni di del comma 1 - che consentono al Ministro dell'ambiente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione - trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa. L’articolo 3 reca disposizioni specificamente riferite all'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, richiamando ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva l’AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012 e reimmettendo l’ILVA nel possesso dei beni dell’impresa.

Si segnala in proposito che Il 25 luglio 2012, con ordinanza del GIP di Taranto è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento.

il 26 novembre è stato altresì emanato dal GIP di Taranto un provvedimento di sequestro dell'area a freddo dello stabilimento.

 

In riferimento all'interferenza tra norme di legge e provvedimenti giurisdizionali, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento a due diverse fattispecie: le cc.dd. leggi-provvedimento e le norme retroattive.

 

La Corte individua come leggi-provvedimento le norme che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, presentando un contenuto particolare e concreto. Le leggi-provvedimento sono considerate di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (sentenza 270/2010, sentenza n. 137 del 2009, e n. 267 del 2007), purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005).

La Corte costituzionale esclude dunque che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo. In tal caso è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, poiché legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi: il primo fornisce regole di carattere tendenzialmente generale e astratto; il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso ordinanze n. 32 del 2008, n. 352 del 2006, sentenze n. 211 del 1998, n. 263 del 1994). Sono, invece, censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, non potendo ritenersi consentito al legislatore di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 94/2009; sentenza n. 374 del 2000).

Quanto al rapporto tra leggi-provvedimento e principio di uguaglianza, la Corte costituzionale ha rilevato che legittimità delle leggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparità di trattamento che è insito nella adozione di disposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell’atto, il cui scrutinio sarà tanto più stringente quanto più marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta al controllo (sentenza n. 289/2010, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007).

Secondo la sentenza n. 270/2010, che ripercorre la precedente giurisprudenza, la legittimità di questo tipo di leggi va, in particolare, «valutata in relazione al loro specifico contenuto» (sentenze n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995) e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenza n. 137 del 2009). Peraltro, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi (sentenza n. 12 del 2006), è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato di questa Corte sulla eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore «non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima» (sentenze n. 347 del 1995 e n. 66 del 1992).»

 

Con riferimento all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva, secondo la giurisprudenza della Corte, il legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282/2005; nello stesso senso, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002). In particolare, al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 282/2005, nello stesso senso sentenze sentenza n. 525 del 2000, n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995).»

Inoltre, con riguardo al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, secondo la sentenza n. 93/2011, la retroattività della norma, reca vulnus alle stesse, quando travolge gli effetti di pronunce divenute irrevocabili (sentenze n. 209 del 2010, n. 364 del 2007) e, comunque, nel caso in cui la disposizione non stabilisce una regola astratta, ma mira a risolvere specifiche controversie (ex plurimis, sentenza n. 94 del 2009), risultando diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti (sentenza n. 170 del 2008).

Nella sentenza n. 364/2007, la Corte ha infine ritenuto che i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale all’emanazione di norme retroattive siano comunque applicabili alle disposizioni idonee a travolgere provvedimenti giurisdizionali definitivi, anche se non configurate come retroattive in senso tecnico (nel caso di specie la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma che disponeva l’inefficacia di decreti ingiuntivi e sentenze divenute esecutive, nonché l’inefficacia dei conseguenti pignoramenti).

 

Per quanto riguarda altri precedenti interventi normativi incidenti su provvedimenti dell’autorità giudiziaria, si ricorda che:

§         il decreto-legge n. 61/2007 - recante interventi straordinari per superare l' emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l' esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti - prevede che il Commissario delegato può utilizzare, anche tramite requisizione,gli impianti, le cave dimesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Si dispone direttamente la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento dall’adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza;

§         il decreto-legge n. 90/2008, - recante misure straordinarie  per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile –attribuisce, all’art. 2, la qualifica di “aree di interesse strategico nazionale” ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti. L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a definire - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale - la competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. La nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale. Inoltre, le misure cautelari già disposte dal PM o convalidate dal GIP perdono efficacia se non sono convalidate, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale.

 

Inoltre il D.L. 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, prevedeva la sospensione fino al 30 giugno 2011 delle demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

Nel corso dell’esame presso la Camera, è stata approvata, nella seduta dell’8 giugno 2010, la questione pregiudiziale di costituzionalità Donadi ed altri n. 1.

La questione pregiudiziale, oltre a sottolineare la violazione del principio di uguaglianza conseguente all’applicazione del decreto nella sola regione Campania e l’assenza dei requisiti di necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 Cost., rileva che la disciplina recata dal decreto “rappresenta inevitabilmente una violazione del principio della separazione dei poteri”, realizzando “una palese interferenza del legislatore che interviene su sentenze passate in giudicato, peraltro contro ogni principio della certezza del diritto e della pena con riferimento al delicato profilo del rapporto tra legislazione e giudicato”.

La pregiudiziale richiama altresì la lettera che il Presidente della Repubblica, aveva inviato al Presidente del Consiglio in data 6 febbraio 2009, precedentemente all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto-legge in relazione al caso di Eluana Englaro. In tale lettera, il Presidente della Repubblica rilevava come «il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente al legislatore di disattendere la soluzione che - nel caso di specie - sia stata già individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico vigente».

 

Sulla rilevanza costituzionale degli interessi in gioco nella vicenda dell’ILVA, si sofferma la relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 17 ottobre 2012 (Doc. XXXIII, n. 12 - Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia, interamente dedicata alla vicenda dell’ILVA), attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera.

In particolare, la relazione, approvata precedentemente al riesame dell’AIA del 26 ottobre 2012, sottolinea che “gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili fra di loro, sì da determinare la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro. In particolare, fondamentale oggetto di tutela è la salvaguardia del diritto alla salute, contemplato dall'articolo 32 della Costituzione che recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Si tratta di un diritto insopprimibile, che non può essere bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o libertà, sia pure di rango costituzionale. La salvaguardia della salute umana è definita come fondamentale diritto dell'individuo.”

“Anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro. Non solo l'articolo 1 della Carta costituzionale afferma il principio per cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero).

Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela dignità umana. Nessuna dignità può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima fra tutti la famiglia. E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore medesimo.

Ed allora, è proprio dalla lettura delle norme che si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro che si trova in una posizione, per così dire, di «forza»; dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare.

Altro interesse coinvolto è quello relativo all'iniziativa economica privata (contemplato dall'articolo 41 della Costituzione), iniziativa che è definita «libera», ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Ancora una volta si ha la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la tutela del diritto alla salute è insopprimibile, non limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto fondamentale per il singolo, ma un interesse per l'intera collettività, di tal che non è disponibile.”

La relazione si conclude con un riferimento all’(allora) emananda «nuova» autorizzazione integrata ambientale, da parte dal Ministero dell'ambiente (quella di cui all’art. 3 del decreto-legge):

“Sarà di particolare interesse comprendere quali siano gli elementi di novità rispetto alla precedente AIA, se e in quale modo siano state recepite le indicazioni contenute nella perizia effettuata nell'ambito del procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto e, ancora, in che modo il nuovo provvedimento potrà interfacciarsi con le prescrizioni contenute nell'atto di sequestro emesso dal Gip di Taranto.

Un dato è certo: il provvedimento del Ministero riveste, in questo momento storico, un'importanza fondamentale, perché è proprio in questa fase che il Governo ha il dovere di esprimersi, in maniera adeguata ed esaustiva, rispetto a problematiche di grande rilievo che investono il presente ed il futuro della popolazione di Taranto e non solo.”

 L’ultimo comma dell’art. 3 fa riferimento agli articoli 41 e 43 Cost., in tema di misure che possono essere oggetto di proposta da parte del garante. Tali articoli sono richiamati dalla prima premessa del decreto-legge.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 1, prevede che, alle condizioni ivi indicate, nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale individuati con D.P.C.M., il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva. La predetta disposizione è derogata dall’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto laddove rispettivamente dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e autorizza l’ILVA a proseguire l’attività produttiva con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’art. 3, comma 4, demanda a un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concentro con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, la nomina di un Garante incaricato di vigilare sull’attuazione delle disposizioni del decreto.

L’art. 3, comma 5, demanda a un D.P.C.M. la definizione del compenso del Garante in misura non superiore a 200.000 lordi annui.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost480-AC5617_.doc



[1] Vedi dossier n. 738 del 2012.

[2] Convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012.