Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo tra Italia ed Egitto sul trasferimento delle persone condannate - A.C. 5586 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5586/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 471
Data: 04/12/2012
Descrittori:
EGITTO   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI   RIMPATRIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

4 dicembre 2012

 

n. 471

Accordo tra Italia ed Egitto sul trasferimento
delle persone condannate

A.C. 5586

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5586

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo, 15 febbraio 2001

Iniziativa

governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

richiesta di parere

28 novembre 2012

Commissione competente

Commissione III affari esteri, concluso l'esame preliminare

Sede e stato dell’iter

Sede referente.

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

no

 


Contenuto

L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo egiziano sul trasferimento delle persone condannate, fatto al Cairo il 15 febbraio 2001, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

L’Accordo si compone di 23 articoli, raggruppati nel Titolo 1 (artt. 1-15) dedicato ai principi generali – e che costituisce il vero cuore dell’Accordo – e nel Titolo 2 (artt. 16-22) concernente gli aspetti procedurali. Infine, il Titolo 3, che comprende il solo articolo 23, riguarda le disposizioni finali.

 

L’articolo 1 è dedicato ai chiarimenti terminologici, mentre l’articolo 2 esplicita i termini dell’Accordo, in base al quale una “persona condannata nel territorio di uno Stato, può…essere trasferita nel territorio dell’altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.”

L’articolo 3 illustra i principi generali dell’Accordo, in base ai quali il trasferimento può essere richiesto dallo Stato di condanna o da quello di esecuzione, ovvero dal condannato stesso.

L’articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, e che egli acconsenta al  trasferimento alle condizioni di cui al successivo articolo 8, e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente – quest’ultimo potrà peraltro porre ulteriori condizioni al trasferimento.

L’articolo 5 che dispone in tema di obblighi di informazione, stabilisce che ogni persona condannata, alla quale può essere applicato l’Accordo, deve esserne informata dallo Stato di condanna, così come delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. Inoltre, lo Stato potenzialmente ricevente viene informato dall’altro Stato all’occasione di una condanna cui potrebbe seguire un trasferimento ai sensi dell’Accordo in esame.

L’articolo 6 contempla i casi di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, che si verificano se la richiesta di trasferimento concerne una pena inflitta per fatti giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena eventualmente inflitta è stata eseguita o prescritta, ovvero qualora la condanna sia stata pronunciata per un reato di carattere puramente militare. L’articolo 7 elenca invece le fattispecie facoltative di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, ovvero: se lo Stato di esecuzione decide di non avviare o di porre fine a procedimenti giudiziari riguardanti gli stessi fatti; se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento anche nello Stato di esecuzione; se la persona condannata non ha corrisposto somme, multe, spese giudiziarie, risarcimento dei danni e pene pecuniarie di qualsiasi genere a suo carico; se, alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna, la persona condannata possiede anche la nazionalità dello Stato di condanna; se, infine, il massimo della pena privativa della libertà prevista dalla legge dello Stato di esecuzione è fortemente inferiore alla pena inflitta nello Stato di condanna.

Ai sensi dell’articolo 8 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.

Con l’articolo 9 si definiscono i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare  un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata. In ogni caso (articolo 10) lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se da esso richiesto, sui seguiti dati alla esecuzione della pena, che comunque sono disciplinati unicamente dalla legge dello Stato di esecuzione (articolo 11). Peraltro, invece, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna medesima (articolo 12).

Con l’articolo 13 si stabilisce la cessazione dell’esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile. L’articolo 14 contiene una clausola di ne bis in idem, in base alla quale nessun condannato trasferito in applicazione dell'Accordo in esame potrà essere nuovamente oggetto di procedimento, arresto o detenzione nello Stato di esecuzione per il medesimo reato che aveva dato luogo al trasferimento da parte dello Stato di condanna.

Passando agli aspetti procedurali di cui al Titolo 2, gli articoli 16-19 e 21 prevedono le caratteristiche formali e di contenuto delle domande di trasferimento, che verranno trasmesse direttamente tra i due Ministeri della Giustizia. Gli atti e documenti correlati alle domande di trasferimento ai sensi dell'Accordo in esame sono esenti da legalizzazione: essi verranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e tradotti nella lingua dell’altro Stato, ovvero in inglese o in francese.

L’articolo 20 regola gli aspetti finanziari dell’Accordo, precisando che le spese derivanti dall’applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Ai sensi dell’articolo 22 l’Accordo è applicabile all’esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l’entrata in vigore del medesimo.

L’articolo 23, infine, detta le disposizioni finali dell’Accordo, che ha durata illimitata, ma potrà essere denunciato con preavviso scritto di un anno da ciascuna delle Parti contraenti.

 

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 15 novembre 2012, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia ed Egitto del 15 febbraio 2001 sul trasferimento delle persone condannate.

L’articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in euro 5.806 annui a decorrere dall’anno 2012.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica (A.S. 3299) fornisce una dettagliata quantificazione degli oneri derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili a spese di viaggio per il trasferimento di 2 detenuti italiani all’anno (euro 596), a spese di viaggio e missione per 4 accompagnatori (euro 2.710) e spese per traduzione di atti e documenti (euro 2.500).

 

Relazioni allegate

Oltre alla relazione introduttiva, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

 

 

 


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File: cost471-AC5586.doc