Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo con San Marino per il riconoscimento dei titoli di studi universitari - A.C. 5585 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5585/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 470
Data: 04/12/2012
Descrittori:
DIPLOMI DI LAUREA   DIPLOMI UNIVERSITARI
EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO   RATIFICA DEI TRATTATI
REPUBBLICA DI SAN MARINO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

4 dicembre 2012

 

n. 470

Accordo con San Marino per il riconoscimento
dei titoli di studi universitari

A.C. 5585

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5585

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

3

Date:

 

richiesta di parere

28 novembre 2012.

Commissione competente

Commissione III affari esteri

Sede e stato dell’iter

Sede referente. Concluso l’esame preliminare

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 

 


Contenuto

L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati è stato stipulato a San Marino il 24 agosto 2011 allo scopo di rafforzare le relazioni bilaterali fra le due Parti, e di recepire i mutamenti dei rispettivi ordinamenti in materia di istruzione universitaria intervenuti dopo il precedente Accordo del 1983.

Il reciproco riconoscimento dei titoli di studio è infatti tuttora regolato dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, che l’Italia ha autorizzato alla ratifica con legge 18 ottobre 1984, n. 760.

L’Accordo in esame consentirà agli studenti universitari iscritti negli atenei indicati nell’Allegato A (Università italiane) e nell’Allegato B (Università degli Studi della Repubblica di San Marino) di trasferirsi da uno degli atenei dell’Allegato A a quello dell’Allegato B, e viceversa, per proseguire gli studi dopo il completamento del primo livello di studi nell’università del paese di origine.

Oltre che dei due Allegati, l’Accordo consta di dieci articoli.

L’articolo 1 (Ambito di validità)definisce la sfera di applicazione dell’Accordo, precisando che esso si applica ai titoli rilasciati dagli istituti Universitari elencati nei due Allegati. Il secondo paragrafo del medesimo articolo 2 specifica che i due Allegati sono parte integrante dell’Accordo e che loro eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere notificate per via diplomatica.

L’articolo 2 (Uso della qualifica accademica) fornisce alcune definizioni di termini utilizzate nell’Accordo. In particolare, in esso viene specificato che il termine “titolo” sta ad indicare qualsiasi titolo che gli Istituti universitari sono autorizzati a rilasciare al termine di un ciclo di studi, in base alla normativa del proprio paese. 

L’articolo 3 (Individuazione dei titoli di livello corrispondente) contiene una tabella in base alla quale viene stabilita la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Università delle due parti. L'equipollenza dei titoli è però riconosciuta solo in assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi.

L’articolo 4 (Riconoscimento di periodi di studio e di esami) sancisce l’obbligatorietà del conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore per l’accesso alle istituzioni universitarie di una delle due parti e, ove fosse previsto, il superamento dell’esame di idoneità al corso universitario prescelto.

L’articolo 5, (Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami) prevede l’equipollenza degli esami e l’equivalenza dei periodi di studio sulla base di una certificazione rilasciata dall’Istituto di provenienza sulla quale l’Istituzione di accoglienza esprime un giudizio.

L’articolo 6 (Riconoscimento di titoli finali di studio per l’accesso a corsi di livello successivo) assegna all’Istituzione di accoglienza la competenza a giudicare altresì sulla corrispondenza sostanziale dei titoli di studio universitari conseguiti nell’Istituzione di origine, richiesti per il proseguimento degli studi in quella di accoglienza.

L’uso del titolo accademico è regolamentato dall’articolo 7 che prevede che il possessore se ne possa fregiare nella forma consentita dall’ordinamento della parte nella quale si trova l’Istituzione che lo ha conferito.

L’articolo 8 (Convenzioni interuniversitarie) prevede che le parti favoriscano la stipula di convenzioni tra le proprie istituzioni universitarie, per la creazione di corsi di studio al termine dei quali sarà rilasciato un titolo finale congiunto, valido in entrambi i Paesi.

L’articolo 9 demanda ad esperti designati dalle parti la corretta interpretazione ed attuazione dell’Accordo.

L’articolo 10 contiene la clausola perl’entrata in vigore dell’Accordo e ne stabilisce la durata illimitata.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo con San Marino per il reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari, approvato dal Senato il 15 novembre scorso, si compone di tre articoli.

Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione ed il terzo la disposizione relativa all’entrata in vigore del provvedimento.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3144) è corredato di una breve relazione tecnica e di una analisi tecnico-normativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Affari esteri

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost470-AC5585.doc