Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani - A.C. 3465 ' 4290-B - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3465-B/XVI   AC N. 4290-B/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 467
Data: 28/11/2012
Descrittori:
CENTRI URBANI   PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

28 novembre 2012

 

n. 467

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

A.C. 3465 – 4290-B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3465-4290-B

Titolo

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

8

Date:

 

adozione quale testo base

13 novembre 2012

richiesta di parere

23 novembre 2012

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si

 


Contenuto

Il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera[1], è stato nuovamente modificato dal Senato.

Si ricorda preliminarmente che il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l’istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l’aggiornamento della legge 113/1992 sull’obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili anche attraverso l'istallazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato adottato un nuovo testo come testo base che sostanzialmente riproduce le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato fatta eccezione per quelle riguardanti le disposizioni per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati, che erano contenute nei commi da 2 a 7 dell’articolo 6 del testo trasmesso dal Senato. Successivamente la Commissione di merito ha apportato ulteriori modificazioni al nuovo testo adottato come testo base.

Di seguito si riportano esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica, confermate nel nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione di merito, e le ulteriori modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente.

Le modifiche hanno riguardato in particolare gli articoli 3 e 4[2] e sono volte prevalentemente a recepire i rilievi espressi dalla Commissione bilancio del Senato come si specifica di seguito. In particolare:

§       si prevede che il piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere proposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.lgs. 281/1997, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come era previsto nel testo approvato dalla Camera (art. 3, comma 2, lett. c);

§       si specifica che ai componenti del predetto Comitato non sono, altresì, corrisposti rimborsi spese (art. 3, comma 3). Tale modifica è stata adottata in recepimento di una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato;

§       si prevede la destinazione delle maggiori entrate, derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal TU dell’edilizia (DPR n. 380/2001), alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50%, anziché entro un limite minimo del 25%, del totale annuo, sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente che incide sulla previsione contenuta nel testo approvato dal Senato (art. 4, comma 3);

§       le regioni e i comuni possono prevedere incentivi per la gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, riservati alle attività sociali e culturali di quartiere, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei contributi propri (art. 4, comma 6), anziché mediante riduzione del prelievo fiscale come era previsto nel testo approvato dalla Camera e al fine di recepire i rilievi della Commissione bilancio del Senato.

L’articolo 6 reca le disposizioni dell’art. 7 del testo approvato dalla Camera (in particolare i commi 1 e 8) volte alla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani in quanto, nel corso dell’esame in sede referente, sono state soppresse le norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati, introdotte al Senato, anche in considerazione del fatto che disposizioni a sostegno di tale settore produttivo sono state introdotte nel Capo IV-bis del decreto-legge n. 83/2012 (e precisamente negli articoli da 17-bis a 17-terdecies). Nel corso dell’esame in sede referente è stato, altresì, aggiunto il comma 1-bis che reca disposizioni volte al risparmio del suolo e alla salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate. A tal fine, infatti, i comuni hanno la facoltà di:

a) prevedere specifiche misure volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti rispetto alla concessione di aree non urbanizzate per tali finalità;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

Tali disposizioni riproducono parzialmente un emendamento (em. 5.1) approvato dall’Assemblea della Camera nel corso della prima lettura del provvedimento (vedi seduta del 20 settembre 2011). Le disposizioni introdotte con l’emendamento, che sono state poi soppresse nel corso dell’esame al Senato, prevedevano uno stanziamento di risorse come contributo statale all'attuazione delle suddette finalità e che le modalità per l’erogazione di tali risorse fossero individuate da un decreto ministeriale adottato d’intesa con la Conferenza unificata.

 

All’articolo 7, le modifiche ai commi 2 e 3 sono volte sostanzialmente a ripristinare la formulazione approvata in prima lettura dal Senato, prevedendo che il censimento degli alberi monumentali debba essere effettuato dai comuni e la redazione e l’aggiornamento periodico degli elenchi degli alberi monumentali dalle regioni e dai comuni. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati risultanti dal censimento comunale e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali.

Si segnala che tale disposizione è identica al comma 2 dell’articolo 7 del testo approvato dalla Camera e inserito nel corso dell’esame in Assemblea. Per l’attuazione della norma erano stanziati 20 milioni di euro per tre anni come contributo statale e si prevedeva, inoltre, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, per la definizione dei criteri di erogazione degli stanziamenti, nonché delle modalità attuative del comma 2.  Nel corso dell’esame al Senato le predette disposizioni sono state soppresse al fine di recepire una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato.

 

Relazioni allegate

Si ricorda che al disegno di legge A.C. 4290 sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Alla proposta di legge A.C. 3465, di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento nel suo complesso è prevalentemente riconducibile alla materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.

Rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall’articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

In particolare l’ambito di incidenza delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 6, introdotta nel corso dell’esame in sede referente - con riferimento alla facoltà per i comuni di prevedere misure di vantaggio ai fini di favorire la riqualificazione di insediamenti residenziali e produttivi esistenti invece di concedere aree non urbanizzate per le medesime finalità - è rappresentato dalla materia urbanistica, riconducibile al governo del territorio.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha più volte affermato (si veda la sentenza n. 401 del 2007) che, se è pur vero che «la parola “urbanistica” non compare nel nuovo testo dell'art. 117», nondimeno «ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma», facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso vedi, ex multis, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005).

 

Come esposto nell’illustrazione del contenuto del provvedimento, la lett. a) del comma 1-bis dell’art. 6 riproduce parzialmente un emendamento (em. 5.1) approvato dall’Assemblea della Camera nel corso della prima lettura del provvedimento (vedi seduta del 20 settembre 2011). Le disposizioni introdotte con l’emendamento, che sono state poi soppresse nel corso dell’esame al Senato, prevedevano che le modalità per l’erogazione delle risorse finalizzate alla tutela del risparmio del suolo fossero individuate d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Si segnala al riguardo l’opportunità di valutare le disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all’art.6, comma 1-bis, lett. a), alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica, con riferimento alla mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Ambiente

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File: cost467-AC3465-4290-B.doc



[1] Alla Camera è stato disposto l’abbinamento con la proposta di legge C. 3465.

[2]Si ricorda che l’articolo 4 è stato inserito nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera nella seduta del 20 settembre 2011.