Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - A.C. 4573 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4573/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 451
Data: 07/11/2012
Descrittori:
BARRIERE ARCHITETTONICHE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

6 novembre 2012

 

n. 451

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

A.C. 4573

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

4573

Titolo

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

17 ottobre 2012

Commissione competente

VIII Ambiente

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, è volta a prevedere l’emanazione di un unico regolamento da parte del Governo ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti, al fine di promuovere l’adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, di garantire l’omogeneità e l’unitarietà della disciplina relativa agli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico. Il riferimento alla promozione e all’adozione della progettazione universale in conformità ai principi citati dalla Convenzione è stato aggiunto nel corso dell’esame in Commissione e tiene conto di quanto rilevato nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 4 aprile 2012. Il riferimento alla progettazione universale ha pertanto sostituito il concetto di eliminazione delle barriere architettoniche presente nella proposta originariamente presentata.

Il comma 1, pertanto, prevede l’emanazione di un unico regolamento, da adottare con D.P.R., ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì:

§         acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta;

§         sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997;

§         acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione dello schema di decreto.

Il riferimento all’adozione di un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 recepisce una condizione formulata nel parere del Comitato per la legislazione nella seduta del 9 ottobre 2012, in quanto la proposta di legge originariamente presentata autorizzava il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 400.

La norma prevede che nel nuovo regolamento dovranno essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. n. 503/1996 e nel DM dei lavori pubblici n. 236/1989.

 

Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell’art. 27 della legge n. 118/1971. Tale regolamento ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati . L’art. 1, comma 2, prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dei lavori pubblici fissasse con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Ulteriori disposizioni sull’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall’art. 24 della legge quadro sull’handicap n. 104/1992.

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) recano, poi, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, già contenute nella legge 13/1989, nonché nella citata legge n. 104/1992.

Si segnala che, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 13/1989, è stato emanato il DM dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.

 

Il comma 2 dispone quindi l’abrogazione del D.P.R. n. 503/1996 ed del D.M. n. 236/1989 adecorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo D.P.R.

Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede la ricostituzione della Commissione di studio permanente, di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; tale articolo fa infatti rientrare tra gli obblighi generali degli Stati  contraenti quello di promuovere la progettazione universale nello sviluppo di standard e linee guida.

 

L’art. 12 del citato decreto ministeriale prevedeva, infatti, l’aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche da parte di una Commissione permanente da istituirsi con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. La citata Commissione è stata quindi istituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l’approvazione di uno schema di regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione. Nella relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia; la Commissione ha suggerito, pertanto, l’emanazione di un unico D.P.R. di riordino dell’intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori.

Secondo quanto segnalato dal rappresentante del Governo nella seduta dell’VIII Commissione del 16 ottobre 2012, la Commissione, “avendo ultimato i propri compiti, è stata di recente soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012”, che prevede iltrasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è in corso di esame al Senato la proposta di legge recante norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (A.S. 108 e 2069) e che è in corso di esame alla Camera la proposta di legge recante norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (A.C. 2367).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile:

- alla materia di competenza concorrente governo del territorio,nella quale la consolidata giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia (ex multis, sentenze n. 303/2003, n. 362/2003 e n. 196/2004).

- alla materia di competenza residuale regionale servizi sociali. Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale ha ascritto a tale materia la disciplina dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali (sentenza n. 50/2008);

- alla materia di competenza concorrente tutela della salute. Con la sentenza n. 339 del 2007, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma che prevede per gli edifici destinati all'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l'adozione di opere provvisionali, rilevando che essa “fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona”, rientrante nell’ambito materiale tutela della salute.

 

La previsione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, di un regolamento governativo in tale materie deve essere valutata alla luce dell’articolo 117, sesto comma, Cost., che attribuisce alla regioni la potestà regolamentare nelle materie che non rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato.

Bisogna peraltro ricordare che, secondo una nutrita giurisprudenza costituzionale, nei settori di competenza concorrente o residuale regionale nei quali sussistono “forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale” (sent. n. 285/2005), è ammissibile un intervento del legislatore statale in applicazione del principio dell’”attrazione in sussidiarietà” (o “chiamata in sussidiarietà”), enunciato per la prima volta nella sentenza n. 303 del 2003 (nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 163/2012, n. 76/2009, n. 88/2007, n. 214/2006 e n. 4/2004).

A partire dalla richiamata sentenza, la Corte costituzionale ha dato un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative all'art. 118, primo comma, Cost., in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative si riflette anche sulla distribuzione delle competenze legislative: il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone infatti che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

La giurisprudenza costituzionale ha peraltro fissato precisi limiti all’applicazione del principio dell’”attrazione in sussidiarietà”: l’intervento del legislatore statale deve essere proporzionato, non irragionevole e deve operare nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenze n. 6/2004, n. 383/2005, n. 248/2006 e n. 88/2009).

 

Per quanto riguarda il contenuto specifico del provvedimento in esame, l’articolo 1, comma 1, prevede l’emanazione di un regolamento governativo, previo parere della Conferenza unificata, volto al coordinamento ed aggiornamento di prescrizioni tecniche già contenute in atti statali di rango regolamentare.

Possono richiamarsi alcune considerazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 285/2005 (riferita al settore cinematografico).

Tale sentenza ha infatti considerato rilevante, ai fini dell’applicazione dell’”attrazione in sussidiarietà”, la preesistenza di una disciplina operante a livello nazionale. Essa inoltre, con riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione, ha ritenuto che, nei casi di attribuzione di un potere normativo di natura tecnica, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio.

 

L’articolo 1, comma 3, prevede la ricostituzione della Commissione di studio permanente di cui all’articolo 12 del DM n. 236/1989. Il citato art. 12 prevede l’istituzione, con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, di una Commissione per la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché per l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica.

Può essere in proposito nuovamente richiamata la sentenza n. 285/2005, secondo la quale non sussiste la necessità di ricondurre ai moduli della concertazione fra organi statali e Conferenza Stato-regioni la disciplina della composizione e delle modalità di organizzazione e funzionamento di organi collegiali nazionali, poiché tale disciplina è inerente alla materia di competenza esclusiva statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.).

Per quanto riguarda invece la nomina dei membri, la medesime sentenza ha ritenuto necessario un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nella forma dell’espressione di un parere obbligatorio.

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, si valuti l’opportunità, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, di prevedere l’espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della commissione di cui all’articolo 1, comma 3.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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