Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate - A.C. n. 2861 ed abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 450 | ||
Data: | 07/11/2012 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
7 novembre 2012 |
|
n. 450 |
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armateA.C. n. 2861 ed abb.Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
2861; 4106; 4174; 4375; 4385 |
Titolo |
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
|
adozione quale testo base |
26 settembre 2012 |
richiesta di parere |
3 ottobre 2012 |
Commissione competente |
IV Difesa |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il provvedimento in esame reca il testo unificato di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato dalla Commissione Difesa nella seduta del 26 settembre 2012.
Nello specifico, l’articolo 1 individua le finalità della legge, volta a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabile a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.
A tal fine l’articolo 2 conferisce una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare:
Ø l’istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione «SNM»;
Ø l’istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate «RNQ».
A loro volta i successivi articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi relativi all’istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione ed i principi e i criteri direttivi relativi all’istituzione ed al funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate.
In particolare, con riferimento al Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, l’articolo 3 assegna a tale struttura il compito prioritario della difesa della Patria, nonché il concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo, anche ad istanza dei presidenti delle Regioni interessate da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 4 assegna, invece, alla Riserva nazionale qualificata delle Forze armate il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militar
Ai sensi del successivo articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, saranno adottati appositi regolamenti finalizzati a dare attuazione ad alcuni aspetti della legge con particolare riferimento allo svolgimento dei corsi di formazione, alla dislocazione dei reparti del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, alla determinazione dei percorsi di carriera e delle modalità di promozione del relativo personale, alle modalità di costituzione e impiego della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate ed alle procedure di presentazione delle domande, di iscrizione.
I citati regolamenti sono adottati dal Ministro della difesa, di concerto, per le parti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Da ultimo, l’articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
il testo unificato in esame trae origine da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Il testo unificato in esame è diretto a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate Il provvedimento è pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa e Forze armate (art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.).
Per taluni limitati profili, può essere altresì richiamata la materia protezione civile, di legislazione concorrente tra Stato e regioni.
Come precedentemente rilevato, ai sensi dell’articolo 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per disciplinare l’istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e l’istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate.
Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi saranno adottati successivamente all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimeranno entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema. Trascorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso il proprio parere, i decreti legislativi potranno essere comunque adottati.
AI sensi del successivo comma 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, saranno adottati i sopra richiamati regolamenti attuativi.
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Difesa |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost450-AC2861.doc