Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5419/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 447
Data: 18/10/2012
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI
MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

18 ottobre 2012

 

n. 447

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale

A.C. 5419

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5419

Titolo

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

16 ottobre 2012

Commissione competente

VII Cultura

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì: lunedì 29 ottobre

 

 


Contenuto

Il progetto di legge, già approvato dal Senato (A.S. 3412), prevede la concessione di un contributo straordinario in favore di quattro festival musicali e operistici italiani, a decorrere dal 2013, per complessivi 4 milioni di euro annui.

Si tratta della Fondazione Rossini Opera Festival , della Fondazione Festival dei due Mondi , della Fondazione Ravenna Manifestazioni  e della Fondazione Festival Pucciniano .

 

In particolare, l’articolo 1 inquadra il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, che fanno capo alla Repubblica.

In tale contesto, l’articolo 2 assegna alle quattro fondazioni menzionate un contributo di un milione di euro ciascuna, a decorrere dal 2013.

 

Si ricorda che le quattro Fondazioni ricevono già il contributo annuale erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sui fondi del cap. 3670 , ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448 del 2001 (finanziaria 2002).

            La disposizione citata, infatti, nel dettare disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha disposto che gli importi dei contributi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari .

In particolare, per l’anno 2012, gli artt. 1 e 2 dello schema di decreto recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del MIBAC (Atto n. 448 ), non ancora emanato, assegnava alle suddette fondazioni le somme di seguito riportate:

-Fondazione Rossini Opera Festival:            € 862.298,00

-Fondazione Festival dei Due Mondi:            € 747.486,00

-Fondazione Ravenna Manifestazioni:          € 247.496,00

-Fondazione Festival Pucciniano: € 247.494,00

           

            Sulla base di tale contesto normativo la rubrica dell’art. 2 qualifica il contributo come “straordinario”, ad indicarne, cioè, quel “carattere aggiuntivo” rispetto alle risorse statali di cui già beneficiano le quattro fondazioni, evidenziato durante l’esame al Senato .

Si evidenzia che la relazione illustrativa dell’A.S. 3412, specificando anch’essa la natura “straordinaria” del contributo, chiariva che il finanziamento “è destinato a garantire la realizzazione e la prosecuzione di tutta quella serie di iniziative, manifestazioni e programmazioni poste in essere da queste Fondazioni che sono destinatarie di benefici proprio in virtù della loro rilevanza culturale e artistica. Il contributo potrà consentire loro di operare con maggiore certezza di sovvenzioni annuali”.

 

L’articolo 3 dispone che alla copertura finanziaria dell’onere – pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa che ha incrementato, dal 2011, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (art. 1, co. 1, lett. a), D.L. 34/2011).

           

L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Il progetto di legge presentato al Senato (A.S. 3412) era corredato di relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall’art. 117 della Costituzione.

Sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale(sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla materia promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., nel vigente quadro costituzionale affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Con riferimento al finanziamento, deve essere richiamata la sentenza n 255/2004, nella quale la Corte costituzionale ha rilevato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale. La Corte sottolineava che «per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni.

Nella sentenza n. 285/2005, relativa al sostegno al settore cinematografico, la Corte ha rilevato «come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico.»  E’ stato pertanto ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta “chiamata in sussidiarietà”, un intervento dello Stato, ritenendo peraltro al tempo stesso indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni) tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche. Sono state pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge 28/2004 nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

La Corte costituzionale ha peraltro più volte rilevato che lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni» e giustifica un intervento dello Stato «anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost.» (sentenze n. 153/2011, n. 307 del 2004, n. 478 del 2002).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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