Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 - A.C. 5521 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5521/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 445
Data: 16/10/2012
Descrittori:
ESTRADIZIONE   INDIA
RATIFICA DEI TRATTATI   RIMPATRIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

16 ottobre 2012

 

n. 445

Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012

A.C. 5521

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5521

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

12 ottobre 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

 

L’Accordo si compone di 20 articoli.

L’articolo 1 è dedicato ai chiarimenti terminologici.

L’articolo 2 illustra i principi generali dell’Accordo in base ai quali il trasferimento può essere richiesto dallo Stato ricevente o da quello trasferente, dal condannato o da terzi aventi titolo ad agire per suo conto. L’Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Con l’articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale. L’Autorità centrale per il Governo della Repubblica dell’India è il Ministero dell’interno.

L’articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Statoricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente.

L’articolo 5 che dispone in tema di obbligo di informazione, stabilisce che ogni persona condannata, alla quale può essere applicato l’Accordo, deve essere informata dallo Stato trasferente del contenuto dell’Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

 

L’articolo 6 detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento ed elenca la necessaria documentazione a sostegno.

Ai sensi dell’articolo 7 il consenso al trasferimento debba essere volontario ed informato.

L’articolo 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell’Accordo, affinché il trasferimento favorisca il reinserimento sociale del condannato. La norma prevede, altresì, che le Autorità degli Stati contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l’ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Con l’articolo 9 è disciplinata la continuazione dell’esecuzione della condanna, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 11 dell’Accordo in esame, che deve effettuarsi nel rispetto della natura e della durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato trasferente.

L’articolo 10 stabilisce che l’eventuale revisione della sentenza di condanna è di esclusiva competenza dello Stato trasferente.

L’articolo 11 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e indulto.

Con l’articolo 12 si stabilisce la cessazione dell’esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

L’articolo 13 regolamenta lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti concernenti l’esecuzione della pena.

Con l’articolo 14 si disciplinano le modalità dell’eventuale transito del condannato trasferito sul territorio di uno Stato terzo.

L’articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell’Accordo precisando che le spese derivanti dall’applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

L’articolo 16 prescrive l’uso della lingua inglese per la redazione delle domande di trasferimento e per i documenti allegati.

Ai sensi dell’articolo 17 l’Accordo è applicabile all’esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l’entrata in vigore del medesimo.

L’articolo 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie di interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’Accordo che, quando non possibile tra le Autorità centrali, avverrà attraverso canali diplomatici

 

L’articolo 19 stabilisce le modalità di consegna della persona trasferita.

L’articolo 20, infine, detta le disposizioni finali dell’Accordo, prevedendo che esso sia soggetto a ratifica; l’entrata in vigore è stabilita per il primo giorno del secondo mese dalla data dell’ultima notifica. L’Accordo ha durata illimitata e potrà essere rescisso con preavviso scritto di sei mesi da una delle Parti contraenti.

 

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e India del 10 agosto 2012 sul trasferimento delle persone condannate.

L’articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati, quanto alle spese di missione, in euro 94.120 a decorrere dall’anno 2012 e, quanto alle rimanenti spese,  in euro 4.500 a decorrere dall’anno 2012. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. In base al comma 2, viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti.

 L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il ddl è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost., demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

 

 

 


 

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File: cost445-AC5521.doc