Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Protocollo alla convenzione delle Alpi, relativo ai Trasporti - A.C. 5465 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5465/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 443
Data: 09/10/2012
Descrittori:
ALPI   AMBIENTE
RATIFICA DEI TRATTATI   TRASPORTI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 ottobre 2012

 

n. 443

Protocollo alla convenzione delle Alpi, relativo
ai Trasporti

A.C. 5465

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5465

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Sì (A.S. 3086)

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

--

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

La ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, finalmente conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50 – ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento - ha avuto un iter parlamentare assai articolato. E’ opportuno infatti ricordare che un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nella XIV e nella XV legislatura, senza peraltro riuscire ad ottenere l’approvazione definitiva.

Nella XIV legislatura, dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato aveva modificato il testo del provvedimento per espungere il riferimento al Protocollo trasporti. Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera che però lo ha nuovamente modificato reinserendo la lettera i) soppressa dal Senato (che consentiva, appunto, la ratifica del Protocollo Trasporti). L’iter del progetto di legge si è successivamente interrotto presso la Commissione Esteri del Senato.

Nella XV Legislatura il progetto di legge d’iniziativa governativa (A.C. 2861) fu discusso alla Camera congiuntamente a tre proposte di origine parlamentare ed adottato come testo base dalla Commissione Esteri. L’iter del provvedimento si è fermato nella seduta del 20 dicembre 2007 con la chiusura della discussione generale e la richiesta del gruppo di Forza Italia di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Come nel passato, anche nella presente Legislatura la questione di maggior problematicità è stata rappresentata dall’articolo 11 del Protocollo Trasporti, che prevede l’impegno delle Parti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per i trasporti transalpini, salvo che per alcune condizioni specifiche dettagliatamente previste. Dopo l’approvazione al Senato, il 14 maggio 2009, del disegno di legge governativo (A.S. 1474), che ha assorbito quattro disegni di legge di iniziativa di diversi senatori, il ddl di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi ha iniziato il suo iter alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica. Successivamente, il Senato ha approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso da Montecitorio.

L’iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo sui trasporti ha tuttavia determinato, sin dall’inizio della legislatura, la presentazione al Senato di due progetti di legge di iniziativa parlamentare (senn. Peterlini e Thaler Ausserhofer): il 10 gennaio 2012 il sen. Peterlini presentava un’ulteriore proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui trasporti (A.S. 3086), che l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 18 settembre 2012, e che si trova ora all’esame in sede referente da parte della III Commissione della Camera.

Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.

Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale.

Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. 

Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.

In materia di trasporti stradali, come già ricordato, l’articolo 11 del Protocollo fissa l’impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il citato progetto di legge (A.S. 1474) per l’autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che i il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all’acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. “Conformemente alle rispettive competenze – prosegue la dichiarazione - la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell’attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell’UE definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull’Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento ‘Marco Polo’”.

Il traffico aereo dovrà a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.

La proposta di legge  in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, in quanto volto alla ratifica di uno strumento internazionale, si inquadra anzitutto nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

Si ricorda tuttavia che ai sensi del terzo comma del citato art. 117 Cost. le grandi reti di trasporto sono incluse nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Va del resto tenuto presente che la legge di autorizzazione alla ratifica degli altri Protocolli alla Convenzione delle Alpi (legge 5 aprile 2012, n. 50), al comma 3 dell’art. 1 ha previsto che lo “Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.”

L’articolo 3 della legge di ratifica della Convenzione delle Alpi (legge 14 ottobre 1999, n. 403) ha delegato al Ministero dell'ambiente l'attuazione della Convenzione; il Ministero agisce d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, istituita appunto dalla legge 403/1999, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost443-AC5465.doc