Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Protocollo alla convenzione delle Alpi, relativo ai Trasporti - A.C. 5465 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 443 | ||||
Data: | 09/10/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
9 ottobre 2012 |
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n. 443 |
Protocollo
alla convenzione delle Alpi, relativo
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Numero del progetto di legge |
5465 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 3086) |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
-- |
richiesta di parere |
-- |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in Commissione |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì |
La ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, finalmente conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50 – ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento - ha avuto un iter parlamentare assai articolato. E’ opportuno infatti ricordare che un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nella XIV e nella XV legislatura, senza peraltro riuscire ad ottenere l’approvazione definitiva.
Nella XIV legislatura, dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato
aveva modificato il testo del provvedimento per espungere il riferimento al
Protocollo trasporti. Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera che
però lo ha nuovamente modificato reinserendo la lettera i) soppressa dal Senato (che consentiva, appunto, la ratifica del
Protocollo Trasporti). L’iter del progetto
di legge si è successivamente interrotto presso
Nella XV Legislatura il progetto di legge d’iniziativa governativa (A.C. 2861) fu discusso alla Camera congiuntamente a tre proposte di origine parlamentare ed adottato come testo base dalla Commissione Esteri. L’iter del provvedimento si è fermato nella seduta del 20 dicembre 2007 con la chiusura della discussione generale e la richiesta del gruppo di Forza Italia di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.
Come nel passato, anche nella presente Legislatura la questione di maggior problematicità è stata rappresentata dall’articolo 11 del Protocollo Trasporti, che prevede l’impegno delle Parti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per i trasporti transalpini, salvo che per alcune condizioni specifiche dettagliatamente previste. Dopo l’approvazione al Senato, il 14 maggio 2009, del disegno di legge governativo (A.S. 1474), che ha assorbito quattro disegni di legge di iniziativa di diversi senatori, il ddl di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi ha iniziato il suo iter alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica. Successivamente, il Senato ha approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso da Montecitorio.
L’iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo sui trasporti ha tuttavia determinato, sin dall’inizio della legislatura, la presentazione al Senato di due progetti di legge di iniziativa parlamentare (senn. Peterlini e Thaler Ausserhofer): il 10 gennaio 2012 il sen. Peterlini presentava un’ulteriore proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui trasporti (A.S. 3086), che l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 18 settembre 2012, e che si trova ora all’esame in sede referente da parte della III Commissione della Camera.
Il Protocollo
sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel
Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale.
Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti.
Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.
In materia di trasporti stradali, come già ricordato, l’articolo 11 del Protocollo fissa l’impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.
Come riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il citato progetto
di legge (A.S. 1474) per l’autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in
occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria il Governo italiano ha
ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse
accompagnata da una dichiarazione
interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione
di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e
Il traffico aereo dovrà a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.
Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.
La proposta di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, in quanto volto alla ratifica di uno strumento internazionale, si inquadra anzitutto nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).
Si ricorda tuttavia che ai sensi del terzo comma del citato art. 117 Cost. le grandi reti di trasporto sono incluse nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.
Va del resto tenuto
presente che la legge di autorizzazione alla ratifica degli altri Protocolli
alla Convenzione delle Alpi (legge 5 aprile 2012, n. 50), al comma 3 dell’art.
L’articolo 3 della legge di ratifica della Convenzione delle
Alpi (legge 14 ottobre 1999, n. 403) ha delegato al Ministero dell'ambiente
l'attuazione della Convenzione; il Ministero agisce d'intesa con altri
Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Affari esteri |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost443-AC5465.doc