Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori - AA.CC. 2438 e 5382 ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2438/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 434
Data: 19/09/2012
Descrittori:
CONTRATTI DI LAVORO   DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
INDENNITA' PARLAMENTARE   PARLAMENTARI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 settembre 2012

 

n. 434

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri
del Parlamento e i loro collaboratori

AA.CC. 2438 e 5382 – Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

AA.CC. 2438 e 5382

Titolo

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

Iniziativa

On. Codurelli ed altri e on. Cazzola ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

12 settembre 2012

richiesta di parere

18 settembre 2012

Commissione competente

XI (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in commissione (concluso l’esame degli emendamenti)

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (inizio discussione previsto il 24 settembre 2012)

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 2438 (Codurelli e altri) e C. 5382 (Cazzola e altri) reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

 

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

 

L’articolo 1 configura come diritto dei membri del Parlamento l’assistenza da parte di collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere.

 

L’articolo 2 reca la disciplina del rapporto di lavoro e la normativa applicabile.

Si prevede, in primo luogo, che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria (ma non può essere instaurato con parenti o affini del parlamentare entro il secondo grado) e, salvo diverso accordo delle parti, ha una durata commisurata a quella della legislatura e può essere rinnovato. In caso di contratti di lavoro subordinato si applica l’articolo 2118 del Codice civile (che prevede la recedibilità ad nutum, con preavviso). Il rapporto di lavoro cessa di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura. Il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest’ultimo e le amministrazioni delle Camere. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.

 

L’articolo 3 dispone che gli  Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d’intesa tra loro tenendo presente l’esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall’inizio della XVII legislatura, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. Entro tali limiti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all’equo compenso, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d’intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell’attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

I membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge sono allegate le relazioni illustrative, ove vengono indicate le finalità degli interventi.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 2438 si evidenzia che l’”esigenza di regolamentare in via definitiva la figura del collaboratore parlamentare nasce da un duplice ordine di fattori: 1) cancellare ogni accezione negativa del termine «portaborse» con il quale sono appellati i collaboratori parlamentari, che in realtà sono professionisti, nella maggior parte dei casi laureati; 2) rispondere all'esigenza di trasparenza che l'opinione pubblica chiede da sempre al mondo politico”.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 5382 si afferma che essa è volta a “regolamentare alcuni aspetti peculiari del rapporto di lavoro tra deputati e loro collaboratori, nonché a consentire il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte della Camera di appartenenza del singolo parlamentare […]”; inoltre, si intendono “introdurre nell’ordinamento alcune limitate norme di rango legislativo necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione, evitando incertezze interpretative circa la titolarità del contratto e la giurisdizione competente”.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Merita tuttavia ricordare che la normativa interna della Camera dei deputati è ripetutamente intervenuta a disciplinare, per taluni profili, il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

Già con delibera del 3 giugno 2003, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato una nuova disciplina per il rilascio del titolo di accesso ai collaboratori dei deputati. In particolare, era stabilito che i deputati, nel richiedere l’accreditamento presso le sedi della Camera per i propri collaboratori, nel numero massimo di due, dovessero depositare la documentazione relativa al rapporto di lavoro, nel caso di contratto a titolo oneroso, ovvero autocertificare la natura non onerosa della collaborazione.

Tale disciplina è stata profondamente modificata con le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 13 marzo e del 5 luglio 2007, di cui i punti qualificanti sono:

§    il principio per cui ciascun deputato può chiedere il rilascio del titolo di accesso per collaboratori, sempre nel limite massimo di due, con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro a titolo oneroso. Tale rapporto può intercorrere anche con un soggetto terzo, purché ciò avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente. E’ ammesso, inoltre, l’accredito di collaboratori che svolgono attività di tirocinio formativo (stage), nel qual caso il titolo di accesso è valido per la sola durata dello stesso tirocinio;

§    per quanto concerne la collaborazione a titolo non oneroso, essa è ammessa soltanto per collaboratori titolari di reddito da pensione, da lavoro dipendente ovvero da lavoro autonomo, purché avvenga, per i lavoratori dipendenti, al di fuori del normale orario di lavoro;

§    in tutti i casi, sono stati previsti precisi oneri quanto alla documentazione da presentare, attestante il contratto ovvero l’attività lavorativa svolta. Nei casi in cui è consentito l’accredito per collaboratori a titolo non oneroso deve, inoltre, essere presentata la documentazione relativa all’iscrizione previdenziale.

 

Da ultimo, nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza (deliberazione n.185/2012)ha istituito un "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato" che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori. Tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:

- per un importo fino a un massimo del 50%, a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese documentate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da una professionista); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche.

- per il restante 50%, forfetariamente.

Per quanto riguarda, in particolare, le spese relative ai collaboratori, oltre a dichiarare di aver assolto agli obblighi di legge, il deputato deve consegnare copia del relativo contratto recante l’attestazione di un consulente del lavoro, ovvero di altro professionista qualificato, per quanto attiene la conformità del contratto medesimo alla normativa vigente. Sono comunque escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge, al convivente e ai parenti od affini del deputato entro il quarto grado.

Si fa presente, infine, che nelle premesse alla delibera del 30 gennaio 2012, l’Ufficio di presidenza ha evidenziato “l’esigenza di adottare un intervento legislativo volto a disciplinare in modo organico la figura del collaboratore del parlamentare, anche tenendo conto delle esperienze di altri parlamenti europei, e di affidare al Collegio dei questori l’incarico di predisporre una apposita iniziativa legislativa in materia, da sottoporre alla firma dei membri dell’Ufficio di presidenza in tempi rapidi, in modo tale che la relativa legge possa essere approvata nella presente legislatura e trovare applicazione a decorrere dall’inizio della prossima”.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica di alcuni peculiari rapporti di lavoro, riguarda principalmente la materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 3, comma 1, del testo in esame prevede l’adozione di una disciplina da parte degli Uffici di Presidenza delle Camere sulla base di delibere adottate di intesa. Appare opportuno valutare tale prescrizione procedurale e verificare gli effetti di un’eventuale mancanza di intesa in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 154/1985) che, con riferimento agli atti di autonomia normativa adottati ex art. 64, primo comma, Cost., ha qualificato l’indipendenza delle Camere come guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere, con conseguente preclusione di ogni sindacato. A tali fini non sembra peraltro rilevare l’inciso relativo all’esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall’inizio della XVII legislatura, in quanto esso appare privo di effettiva portata normativa.

L’art. 1, comma 2, reca un divieto di stipula di contratti di lavoro con parenti o affini del parlamentare entro il secondo grado, di carattere generale, non stabilito ai soli fini della responsabilità delle Camere per l’erogazione della retribuzione o  per l’assolvimento di oneri accessori. Invece, la ricordata deliberazione n.185/2012 dell’Ufficio di Presidenza della Camera richiama lo stato diconiuge e le situazioni del convivente e dei parenti od affini del deputato entro il quarto grado ai soli fini del l’esclusione del rimborso degli importi a titolo di collaborazione, senza escludere la possibilità di instaurare il relativo rapporto. Pertanto, la portata generale e assoluta del divieto – che riguarda rapporti pure definiti dal testo di natura fiduciaria - andrebbe approfondita alla luce del principio di autonomia privata, riconducibile alla libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost.

Inoltre, sotto il profilo della garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente assicurata ad ogni lavoratore dall’art. 36 Cost., si nota che la formulazione dell’art. 3 sembra limitare la disciplina prevista dal comma 1 ad un solo collaboratore per parlamentare, nonostante il principio di libertà di scelta dei collaboratori stabilito dall’art. 1 senza limitazioni numeriche. Infatti, da un lato, il comma 2 dell’art. 3 chiama in causa la responsabilità delle Camere – che comprende eventuali successive implicazioni processuali – solo per il contratto “tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore” per il quale si prescrive che sia “non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all’equo compenso”; dall’altro, il comma 3 consente che i membri del Parlamento si avvalgano di “ulteriori collaboratori” la cui retribuzione è a carico degli stessi membri, ma non è espressamente assistita da analoga garanzia nell’importo minimo.

 

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento rinvia (all’articolo 3) a deliberazioni degli Uffici di presidenza delle Camere per l’attuazione e l’integrazione della disciplina normativa.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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