Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo tra Italia e Serbia in matria di cooperazione cultura e istruzione - A.C. 5421
Riferimenti:
AC N. 5421/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 432
Data: 19/09/2012
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ISTRUZIONE   LINGUA E LETTERATURA
RATIFICA DEI TRATTATI   SERBIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 Settembre 2012

 

n. 432

Accordo tra Italia e Serbia in materia di cooperazione cultura e istruzione

A.C. 5421

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5421

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009

Iniziativa

Governo)

Iter al Senato

Sì (A.S. 3285)

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

12 settembre 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 5421, d’iniziativa del Governo e che il Senato ha approvato il 7 agosto scorso, reca l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo italo-serbo di cooperazione in materia di cultura ed istruzione, firmato a Roma il 13 novembre 2009.

L’Accordo in esame è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento volto a disciplinare ogni forma di cooperazione culturale tra il Governo italiano e quello di Belgrado, sostituendo il pregresso Accordo culturale italo-jugoslavo, nel quale la Serbia era subentrata quale Stato successore, appunto, dell’ ex Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e autorizzato alla ratifica con la legge n. 1865 del 1962.

In particolare, l’Accordo, che si compone di un Preambolo e 18 articoli, contiene, agli artt. 1-3, l’enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti – si segnala subito che il successivo art. 5 prevede espressamente il sostegno di ciascuna Parte contraente all’attività degli istituti di cultura dell’altra Parte, e, da parte serba, dei Comitati della Società Dante Alighieri per la tutela e la diffusione della lingua italiana nel mondo.

Le Parti sono chiamate a cooperare (art. 2) mediante scambi di artisti, studiosi, docenti universitari e studenti, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e di ricerca culturale dei due Paesi; inoltre, si promuoverà la collaborazione nei settori bibliotecario e archivistico (v. anche art. 11), nonché fra i rispettivi enti radiofonici e televisivi (v. anche art. 8). Infine (v. anche art. 10), sarà posta particolare attenzione ai profili bilaterali nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e si promuoverà inoltre la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell’altra Parte contraente, con particolare riguardo alle scienze umane e sociali e al settore archeologico (v. anche art. 7).

Nel particolare ambito dell’istruzione (art. 3) si mirerà anzitutto ad una maggiore reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò verrà perseguito mediante l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente. Verranno inoltre incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l’insegnamento delle rispettive lingue, nonché informazioni sui due sistemi di istruzione. Lettori e assistenti di ciascuna delle due lingue verranno scambiati in regime di reciprocità, e vi sarà collaborazione anche per la formazione di docenti nella lingua dell’altra Parte contraente.

E’ prevista, sempre in regime di reciprocità, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario per lo svolgimento di studi e ricerche. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica e del design faranno parte anch’esse della collaborazione tra i due Paesi nel settore dell’istruzione, attraverso lo studio comparativo dei rispettivi programmi e metodi e la realizzazione di progetti congiunti anche di livello europeo.

E’ infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici, istituti di istruzione superiore e accademico, nell’ambito della qualesi prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti, oltre allo scambio di docenti e ricercatori e alla realizzazione di ricerche congiunte.

Nel settore artistico (art. 6), le Parti cureranno l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi nelle differenti discipline, facilitando la mobilità delle persone interessate tra i due Paesi e la loro eventuale partecipazione a programmi di livello europeo o regionale.

Per quanto concerne il profilo della tutela del patrimonio culturale intesa come recupero e valorizzazione (art. 4), le Parti coopereranno nei settori del restauro dei beni culturali e paesaggistici – con particolare attenzione alla ricerca, segnalazione e tutela dei monumenti italiani in Serbia e di quelli serbi in Italia -, e promuoveranno la collaborazione anche nel  settore architettonico e urbanistico.

L’art. 9 riguarda la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il profilo del contrasto ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale medesimo, rispetto al quale le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia, della quale sia l’Italia che la Serbia – sempre come Stato successore della ex Jugoslavia - sono Parti, nonché la Convenzione UNIDROIT del 1995 e quella dell’UNESCO del 2001 a protezione del patrimonio culturale subacqueo, oltre agli altri strumenti internazionali in materia alle quali le due Parti abbiano aderito.

Si segnala al proposito che il riferimento alla Convenzione UNIDROIT del 1995 e a quella dell’UNESCO del 2001 appare congruo in virtù del ricorso alla formulazione “tenendo in considerazione” i princìpi” recati da dette due convenzioni: a differenza del nostro Paese, infatti, la Serbia non risulta Parte questi accordi.

Completano l’Accordo la previsione di un incoraggiamento agli scambi giovanili e alle attività sportive (art. 12), e di una crescita nella collaborazione tra i rispettivi Enti territoriali e Regioni (art. 13).

Rilevante appare poi il disposto dell’art. 14, in base al quale le Parti si impegnano a una comune azione a favore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo e le altre forme di discriminazione, mediante l’organizzazione di conferenze e seminari.

L’art. 15 prevede, come per altri analoghi accordi bilaterali, l’istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione, che si  riunirà alternativamente in Italia e in Serbia, nelle rispettive capitali, potrà anche sottoporre alle Parti le modifiche all’Accordo che si rendessero eventualmente necessarie.

Gli artt. 16-18 contengono le clausole finali dell’Accordo, il quale avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualsiasi momento: la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica. L’Accordo potrà anche essere modificato con il consenso delle due Parti, le quali si impegnano altresì a risolvere mediante negoziato le eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo. All’entrata in vigore dell’Accordo è prevista esplicitamente la cessazione della validità dell’Accordo culturale italo-jugoslavo del 3 dicembre 1960.

 

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e Serbia del 13 novembre 2009, in materia di cooperazione culturale e istruzione.

L’articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 340.300 euro a decorrere dal 2012, oltre a 22.900 euro per il 2012 e il 2013, e a 26.320 euro a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli Affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall’art. 21, co. 5, lett. b), della legge n. 196/2009 - destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun dicastero interessato. Per l’anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (1)

Sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il ddl originario è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare inquadrabile - in quanto mirante all’autorizzazione alla ratifica di un Accordo internazionale - nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

D’altra parte va ricordato che una delle materie che l’Accordo concerne, ossia l’istruzione – con l’eccezione delle norme generali, che sono di competenza esclusiva dello Stato, e nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici  – è ricompresa nelle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione. Lo stesso vale per quegli aspetti dell’Accordo in oggetto che riguardano la promozione e l’organizzazione di attività culturali, nonché la valorizzazione di beni culturali.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     (1)Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione è recata dall’articolo 6, comma 12.

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni – Affari esteri

( 066760-9475– *st_istituzioni@camera.it

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