Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
Riferimenti:
AC N. 5420/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 431
Data: 19/09/2012
Descrittori:
IMMIGRAZIONE   ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI ( OIM )
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 Settembre 2012

 

n. 431

Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

A.C. 5420

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5420

Titolo

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 3178)

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

12 settembre 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 5420, di iniziativa del Governo e che il Senato ha approvato il 7 agosto 2012, reca l’autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti alla Costituzione dell’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) adottati a Ginevra con la risoluzione n. 997 del 24 novembre 1998.

La Costituzione dell’OIM attualmente vigente si compone di un Preambolo e 36 articoli, raggruppati in 10 Capitoli.

Il primo degli emendamenti in trattazione riguarda l’appartenenza a pieno titolo all’Organizzazione, e si limita ad aggiungere alla lettera b) dell’art. 2 della Costituzione dell’OIM la locuzione “conformemente ai suoi processi costituzionali”, con ciò riferendosi all’accettazione da parte di uno Stato candidato della Costituzione dell’OIM previo espletamento delle procedure interne costituzionalmente richieste, quale requisito indispensabile per entrare a far parte dell’OIM medesima. La relazione introduttiva al disegno di legge attribuisce la ratio di questo Emendamento alla necessità di chiarire interamente il profilo dell’appartenenza a pieno titolo all’Organizzazione, che in passato è stato oggetto di numerose controversie.

Il secondo emendamento riguarda la sostituzione del primo comma dell’art. 4 della Costituzione dell’OIM, allo scopo di rendere automatica – seppure in modo attenuato – la perdita del diritto di voto in capo a uno Stato membro i cui arretrati nel pagamento dei contributi dovuti all’OIM siano maggiori o uguali all’ammontare di due annualità di contribuzione. L’attenuazione consiste nel fatto che la perdita del diritto di voto sarà effettiva solo un anno dopo che il Consiglio sia informato della condizione contributiva dello Stato interessato, e solo se detta condizione sia ancora persistente. Se tuttavia il Consiglio accerta che i mancati pagamenti derivano da cause al di fuori del controllo dello Stato interessato, con un voto a  maggioranza semplice potrà mantenere o ripristinare il diritto di voto in capo a detto Stato membro.

Nella vigente formulazione del comma 1 dell’art. 4 la perdita del diritto di voto non è automatica, ma consegue a una votazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi. Inoltre la possibilità di restituire il diritto di voto con deliberazione del Consiglio a maggioranza semplice non prevede l’accertamento di cause di forza maggiore che abbiano eventualmente impedito allo Stato membro interessato di corrispondere quanto dovuto.

La relazione introduttiva al disegno di legge correla l’Emendamento in oggetto alla necessità di contrastare il fenomeno della crescita degli arretrati nei pagamenti a favore del bilancio amministrativo dell’OIM, che nel 2009 sfiorava il 20 per cento di quanto dovuto – si ricorda peraltro come solo meno del 3 per cento del bilancio dell’Organizzazione provenga da contributi fissi degli Stati membri.

 

Il terzo emendamento si limita ad aggiungere al comma 1 dell’art. 18 della Costituzione dell’OIM la locuzione “per un ulteriore mandato”, con ciò riferendosi alla durata in carica del Direttore generale e del suo Vice, che nella vigente formulazione dell’art. 18 non prevede limiti alla rielezione.

 

Il quarto emendamento mira a snellire le procedure per l’entrata in vigore degli Emendamenti alla Costituzione dell’OIM: mediante la sostituzione del secondo comma dell’art. 30, infatti, solo gli Emendamenti che il Consiglio, a maggioranza dei due terzi, riterrà di carattere sostanziale, richiederanno, oltre all’adozione (sempre con la medesima maggioranza) in seno al Consiglio anche l’accettazione da parte di due terzi degli Stati membri in conformità alle rispettive procedure costituzionali. Gli Emendamenti non dichiarati sostanziali dal Consiglio entreranno invece in vigore previa approvazione a maggioranza di due terzi da parte del Consiglio medesimo.

 

Il quinto e ultimo degli emendamenti è finalizzato alla cancellazione dall’organigramma OIM del Comitato esecutivo (ExCom), mediante abrogazione del Capitolo V e degli articoli 12-16 che esso comprende. L’Emendamento comprende inoltre una serie di modifiche limitate e di rinumerazioni nell’intero testo della Costituzione dell’OIM, conseguenti alla cancellazione del Comitato esecutivo. In particolare:

·   viene cancellata la lettera b) dell’art. 5, che prevede il Comitato esecutivo tra gli Organi dell’OIM;

·   vengono modificate le lettere a) e b) dell’art. 6, in modo da, rispettivamente, estendere le competenze del Consiglio dalla mera determinazione delle politiche dell’OIM anche alle funzioni di esame e revisione delle politiche stesse, oltre che dei programmi e delle attività dell’Organizzazione; e da sostituire al Comitato esecutivo la locuzione “ogni organo sussidiario” in riferimento alle funzioni di supervisione, approvazione e direzione esercitate su tali organi dal Consiglio;

·   viene cancellata la lettera b) del comma 2 dell’art. 9, che prevede il Comitato esecutivo tra gli Organi abilitati a richiedere una riunione in sessione speciale del Consiglio dell’OIM;

·   viene modificato l’art. 10, sostituendo ai sottocomitati la locuzione “organi sussidiari”, in riferimento alla facoltà del Consiglio di dar vita a nuovi organismi per l’espletamento delle proprie funzioni.

·   Le rimanenti modifiche riguardano gli articoli 18, 21, 22, 23, 24 e 29, e si limitano alla cancellazione dei riferimenti al Comitato esecutivo e ai sottocomitati, questi ultimi sostituiti dalla locuzione “organi sussidiari”.

 

 

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell’OIM adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.

L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazioni allegate

Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il ddl originario è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

 

 


 

 

 

 

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