Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico A.C. 5103 e abb. Nuovo testo unificato | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 429 | ||
Data: | 11/09/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
11 Settembre 2012 |
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n. 429 |
Requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionisticoA.C. 5103 e abb. Nuovo testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
5103 e abb. |
Titolo |
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
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Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – concluso esame emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato delle proposte di legge C.5103 (on. Damiano) C. 5236 (on. Dozzo) e C. 5247 (Paladini) interviene su alcuni aspetti della recente riforma del sistema previdenziale, con l’obiettivo di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Il provvedimento si compone di 5 articoli.
L’articolo 1, comma 1, modifica l’articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, al fine di prevedere, in via sperimentale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, secondo il sistema delle quote, con liquidazione del trattamento pensionistico interamente il sistema di calcolo contributivo.
Il comma
L’articolo 2 modifica l’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n.216 del 2011, al fine di ampliare i requisiti previsti in relazione a lavoratori che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro sulla base di accordi collettivi o individuali o che abbiano fruito di permessi ai sensi della legge n.104 del 1992, ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.
L’articolo 3 riconosce piena validità agli
accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di
ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il
L’articolo 4 prevede che, ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge n.201/2011, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
L’articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.
Non vi sono lavori legislativi in corso.
Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
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File: cost429-AC5103.doc