Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per l'Agenda digitale - A.C. 4891 e abb. Nuovo testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4891/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 428
Data: 11/09/2012
Descrittori:
RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

11 Settembre 2012

 

n. 428

Disposizioni per l’Agenda digitale

A.C. 4891 e abb. Nuovo testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

4891 e abb.

Titolo

Disposizioni per l’Agenda ditale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

32

Date:

 

adozione quale testo base

10 luglio 2012. Il testo base è stato emendato nella seduta del 26 luglio 2012

richiesta di parere

26 luglio 2012

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 4891 e C. 5093 interviene in materia di definizione dell’Agenda digitale nazionale.

L’art. 1 reca le definizioni rilevanti ai fini della disciplina prevista dal testo. L’art. 2 prevede che il Governo presenti, ogni due anni, un disegno di legge per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. Il Governo dovrà inoltre presentare una relazione annuale sulla materia oggetto della presente proposta di legge. Tale previsione è frutto di un emendamento che è intervenuto sul testo dell’articolo senza però modificarne la rubrica che prevede la periodicità annuale del disegno di legge in questione.

Gli artt. 3, 4 e 4-bis recano agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per lo sviluppo delle infrastrutture di rete e per la maggior diffusione delle comunicazioni elettroniche. L’art. 5 concede un contributo ai nuclei familiari con reddito annuo inferiore a 20.000 euro per la rottamazione di computer e per la connessione alla rete internet. L’art. 5-bis prevede una detrazione di imposta in favore dei titolari di esercizi commerciali che si dotano di terminali POS. L’art. 6 prevede la realizzazione di iniziative per favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie a rischio di esclusione. L’art. 7 dispone che sia effettuata ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale. L’art. 8 prevede lo svolgimento di campagne informative aventi ad oggetto l’illiceità delle violazioni al diritto d’autore effettuate mediante strumenti telematici digitali. L’art. 8-bis dichiara scorretta la pratica commerciale di imporre sovrapprezzi non giustificati per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

Gli articoli da 9 a 12 recano disposizioni per il sostegno delle start-up[1] innovative. A tal fine è istituito il Fondo per l’Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2013, 40 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni di euro per il 2015. Il Fondo assume quote di fondi di investimento mobiliare chiusi e di investment company,[2] i quali, a loro volta, investono in società non quotate, nella fase di sperimentazione e di sviluppo del prodotto. L’art. 13 estende l’applicazione e incrementa la quota ammessa in deduzione come aiuto alla crescita economica (ACE) in favore delle start-up innovative. Ulteriori agevolazioni sono previste dagli artt. 14 (supporto dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), 15 (remunerazione del lavoro con quote della società) e 16 (istituzioni di aree a condizioni agevolate). L’art. 17 istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento dei costi di costituzione di avviamento di incubatori privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.

Gli articoli da 18 a 24 (Capo IV) prevedono misure fiscali e di semplificazione a sostegno delle start-up innovative. In particolare l’art. 18 semplifica le procedure per la costituzione, l’art. 19 riduce gli oneri previdenziali e consente agli enti pubblici di mettere gratuitamente a disposizione immobili, l’art. 20 concede sgravi contributivi per l’apprendistato, l’art. 21 prevede, per il triennio 2013-2015, la detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese, l’art. 22 reca semplificazioni in materia di adempimenti ai fini IVA per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate mediante intermediari finanziari abilitati, e fissa al 4% l’aliquota IVA sulla compravendita di prodotti editoriali digitali via internet, l’art. 23 riconosce crediti di imposta e deduzioni dal reddito in favore delle imprese operanti nella produzione e distribuzione di software video ludico, l’art. 24 infine riconosce un credito di imposta in favore delle imprese che sviluppano in Italia piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

L’art. 25, relativo agli obblighi e alle responsabilità della Pubblica Amministrazione per garantire l’accessibilità dei sistemi informatici pubblici alle persone disabili e alle categorie deboli e svantaggiate, stabilisce che l’accessibilità è principio fondamentale del Piano triennale per la digitalizzazione della PA[3] e demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la definizione degli interventi per la realizzazione dell’inclusione digitale ed il relativo monitoraggio. L’art. 26 novella il codice dell’amministrazione digitale, introducendo misure per migliorare l’accessibilità ai sistemi informativi e telematici della pubblica amministrazione per le persone disabili e le categorie deboli e svantaggiate. L’art. 27 obbliga gli editori al deposito legale del materiale didattico e formativo utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, nella versione digitale accessibile agli alunni disabili.

L’art. 28 prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano il software libero nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e che lo Stato promuova l’interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. L’art. 28-bis stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni rendano disponibile l’accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale entro il 31 gennaio 2015 e che, entro il 31 gennaio 2014, le stesse amministrazioni rendano disponibili postazioni gratuite e assistite di accesso alla rete internet per la richiesta e la fornitura dei suddetti servizi digitali. L’accesso in formato digitale dovrà essere integralmente sostitutivo, se tecnicamente possibile, dei servizi di sportello prestati.

L’art. 29, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, prevede che sia possibile verificare in ogni momento che il possesso e l’utilizzo dei programmi per elaboratore nell’ambito della pubblica amministrazione sia conforme ai diritti di licenza d'uso lecitamente acquisiti. L’art. 30 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’UNEP (Ufficio notificazioni e protesti) del Ministero della giustizia dovrà effettuare le notificazioni degli atti richiesti dagli uffici giudiziari solo per via telematica, salvo che il destinatario non sia privo di posta elettronica certificata o che abbia manifestato diverso avviso. L’art. 31 è volto alla diffusione delle tecnologie digitali nella sanità. A tal fine il Ministero della salute promuove l'utilizzo di dispositivi connessi per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina. Si prevede inoltre che nelle strutture sanitarie, pubbliche o private convenzionate, sia consentito l’accesso pubblico alla rete internet per mezzo di tecnologia senza fili.

L’art. 32 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri di cui alla pdl in esame, valutati in complessivi 50 milioni di euro per il 2013, 60 milioni di euro per il 2014 e 70 milioni di euro per il 2015. Alla copertura si provvede nell’ambito delle risorse per il finanziamento del programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese, previsto dall’articolo 1 della 18 giugno 2009, n. 69.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge originariamente presentate è allegata la relazione illustrativa.

Collegamento con normativa di recente approvazione

Iniziative per la realizzazione dell’Agenda digitale nazionale sono state recentemente previste dalle seguenti disposizioni normative (tutte definitivamente approvate):

§       l’articolo 47 del D.L. n. 5/2012 (c.d. DL “semplificazioni”) ha istituito la Cabina di regia per l’Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana;

§       gli articoli 19-22 del D.L. n. 83/2012 (c.d. DL crescita) prevedono l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla sopra menzionata Cabina di regia. Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi;

§       i commi 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 (c.d. D.L. spending review) recano disposizioni volte a consentire l’attuazione dell’Agenzia per l'Italia digitale, attraverso l’intervento di Consip S.p.A. quale centrale di committenza per le opere connesse.

 

Si segnala inoltre che il Documento di economia e finanza 2012 (doc. LVII, n. 5) individua l’agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Le azioni previste prevedono il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno; la diffusione della banda larga ultraveloce; la realizzazione di data center per la creazione di un sistema di cloud computing propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La pdl in esame si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sempre con riferimento alla suddivisione delle competenze legislative tra Stato e regioni, si segnala che l’articolo 28-bis della pdl, relativo all’obbligo per la pubblica amministrazione di fornire ai cittadini l’accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale e di rendere disponibili al pubblico postazioni gratuite e assistite per l’accesso a internet, ai fini della richiesta e fornitura di servizi digitali, prevede che le sue disposizioni costituiscano principi fondamentali ai quali si devono attenere regioni e province autonome nell’esercizio delle proprie competenze normative. A tal proposito si ricorda che l’articolo 117 della Costituzione non prevede questa materia tra quelle per le quali la competenza legislativa è concorrente.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 25 richiama l’articolo 3 della Costituzione per la rimozione degli ostacoli che riduco la piena accessibilità dei sistemi informatici da parte delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate.

 

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge prevede l’emanazione di numerosi decreti ministeriali per l’attuazione delle sue disposizioni. Gli articoli che attribuiscono poteri normativi sono:

§       art. 4-bis: decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

§       art. 5, co. 6: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il 30 settembre 2012;

§       art. 6, co. 2: decreto del Ministro dell‘istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

§       art. 6, co. 6: regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

§       art. 9, co. 3: decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sentite le parti interessate;

§       art. 10. co. 5: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

§       art. 11, co. 3: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame;

§       art. 16, co. 2: il Ministro dello sviluppo economico individua (non è specificato l’atto con il quale si effettua l’individuazione) i comuni che costituiscono aree a condizioni agevolate per le start-up innovative;

§       art. 16, co. 3: decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare annualmente;

§       art. 16, co. 4: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare annualmente;

§       art. 17, co. 3: decreto del Ministro dello sviluppo economico;

§       art. 19, co. 3: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

§       art. 21, co. 2: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame;

§       art. 23, co. 8: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

§       art. 25, co. 2: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software;

§       art. 28, co. 2: il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione individua (non è specificato l’atto con il quale si effettua l’individuazione) soluzioni applicative standard, per realizzare l’interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

§       art. 28-bis, co. 1: il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico predispone, per il 2013, un piano di switch off dei servizi di sportello (non è specificato l’atto con il quale si provvede);

§       art. 31, co. 1: decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione;

§       art. 31, co. 2: decreto del Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute;

§       art. 32, co. 1: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame;

§       art. 32, co. 2: delibera CIPE, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost428-AC4891.doc



[1]     Con questo termine si intende, ai sensi dell’art. 1, lett. n), della pdl, un’impresa ad alto potenziale di crescita ed elevato contenuto di innovazione, con meno di cinque anni di vita.

[2]     Società che esercitano, nei confronti del pubblico, attività di assunzione di partecipazioni in start-up innovative.

[3]     Il piano triennale 2010-2012 è contenuto nella deliberazione n. 131/2011 del 9/11/2011 della DigitPa, istituita dal D.Lgs. n. 177/2009.