Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - A.C. 5256 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5256/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 408
Data: 20/06/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

20 Giugno 2012

 

n. 408

Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita

A.C. 5256

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5256

Titolo

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 3249)

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

7 giugno 2012

Commissione competente

XI (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

I (Affari Costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro è stato presentato dal Governo al Senato il 5 aprile 2012 (AS 3249).

Il disegno di legge: quadro di sintesi

 

Nell’ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, si configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea l’apprendistato quale contratto tipico per l’accesso al mercato del lavoro (nonché per l’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede verso una ridistribuzione delle tutele dell’impiego, da un lato contrastando l’uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall’altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali.

Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro).

Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l’illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un’indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti.

 

Si opera un’ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASPI - Assicurazione sociale per l’impiego) in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all’estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l’attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni. Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l’impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale). Si prevedono, infine, incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l’introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni “in bianco” e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.

Il 31 maggio 2012 il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, apportandovi una serie di modifiche, frutto di emendamenti approvati dalla 11° Commissione. In Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo della Commissione, confermandone i contenuti sostanziali (marginali modifiche hanno riguardato aspetti formali). Per un puntuale raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo al Senato (AS 3249) e il testo licenziato dal Senato, ora all’esame della Camera dei deputati (AC 5256), si rinvia all’apposito allegato al dossier del Servizio Studi n. 650 (Schede di lettura).

Le modifiche introdotte al Senato

Flessibilità in entrata - Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è stata portata da 6 a 12 mesi la durata massima del primo contratto a tempo determinato stipulabile senza causale e inserita una ulteriore ipotesi di acausalità operante nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi produttivi. In materia di apprendistato, viene stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità (resta invece fermo il rapporto 3 a 2 per le aziende di dimensioni maggiori). Per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori over 55 anni e under 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni). Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il c.d. salario di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore  ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. E’ stata rafforzata, inoltre, l’indennità di disoccupazione una tantum  (in via sperimentale per un triennio, 6.000 euro per almeno 6 mesi di lavoro in un anno: a tal fine è stata prevista un’ulteriore integrazione di risorse per a 60 milioni). Con riferimento alle norme volte a contenere il fenomeno delle c.d. false partite IVA, è stato precisato l’ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata. Per quanto riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nei settore commerciale; nel settore agricolo, invece,  è stato previsto che il ricorso ai voucher potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari. Il valore orario del voucher, infine, è stato rimesso a un decreto del Ministero del  lavoro. Infine, per i tirocini formativi e di orientamento è stata esclusa l’ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata. E’ stato previsto, inoltre, l’obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.

Flessibilità in uscita - Al fine di contenere la discrezionalità in fase applicativa, è stato previsto che l’eventuale reintegro a seguito di licenziamento disciplinare illegittimo sarà deciso dal giudice verificando se il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente previsto).

Ammortizzatori sociali - Per quanto concerne l’”Assicurazione Sociale per l’Impiego” (ASPI), è stato previsto che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l’indennità in un’unica soluzione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. E’ stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage.

Altri interventi - E’ stata introdotta una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. E’ stata espunta la soppressione della gratuità del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre sono state rafforzate le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Sono state modificate le norme sul sostegno alla genitorialità prevedendo l’obbligo di astensione di 1 giorno  per il padre e la facoltà di astenersi per altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione. Per quanto riguarda l’apprendimento permanente e la certificazione degli apprendimenti non formali e informali, è stata ridefinita la platea degli enti autorizzati alla certificazione. Infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica.

Il contenuto del provvedimento all’esame della Camera

Di seguito si fornisce una analitica descrizione delle disposizioni del provvedimento che consta di 4 articoli, ciascuno dei quali composto da numerosi commi.

 

Articolo 1 - I commi 1-6 enunciano le finalità dell’intervento di riforma e istituiscono un sistema permanente di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione degli interventi. I commi 7 e 8 prevedono che le disposizioni della legge costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I commi 9-13 modificano la disciplina del contratto a tempo determinato (c.d. contratto a termine) e del contratto di somministrazione. I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento. I commi 16-19 modificano la disciplina generale del contratto di apprendistato. Il comma 20 è volto a rafforzare gli strumenti di tutela del lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro “clausole flessibili od elastiche” nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale (part time). I commi 21 e 22 modificano la disciplina del lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata). I commi 23-25 modificano la disciplina del lavoro a progetto. I commi 26 e 27 sono volti a razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti. I commi 28-31 intervengono sulla disciplina dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro. I commi 32 e 33 intervengono sulla disciplina del lavoro accessorio, al fine di restringere il campo di operatività dell’istituto. I commi 34-36 prevedono la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. I commi 37-41 modificano la legge n. 604 del 1966, in materia di licenziamenti individuali. I commi 42 e 43 modificano la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo una riduzione dell’area della tutela reale. I commi 44-46 modificano la disciplina dei licenziamenti collettivi.

I commi 47-69 introducono un rito speciale per le controversie relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

 

Articolo 2 - I commi 1-3, nell’ambito di una revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali, istituiscono dal 1° gennaio 2013 l”’Assicurazione Sociale per l’Impiego” (ASPI), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. I commi 4-5 individuano i requisiti ai fini della fruizione dell’ASPI. I commi  6-10 individuano l’importo e le modalità di calcolo dell’ASPI. Il comma 11 individua la durata di corresponsione dell’ASPI, in relazione all’età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016. I commi 12-14 disciplinano la procedura per l’erogazione dell’ASPI. I commi 15-19 disciplinano la sospensione d’ufficio della fruizione dell’ASPI – fino ad un massimo di sei mesi - in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato, nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. I commi  20-24, introducono un’ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-ASPI,  che va a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è volto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell’ASPI. I commi 25-39 definiscono le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità (ASPI e mini-ASPI), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime. I commi 40 e 41 individuano le cause di decadenza dalla fruizione dell’ASPI e della mini-ASPI, con obbligo di restituzione dell’indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti. I commi 42 e 43 applicano all’ASPI le norme sul contenzioso amministrativo, relativo alle prestazioni o alla contribuzione, già vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. I commi 44 e 45 disciplinano la fase transitoria, in attesa dell’entrata a regime dell’ASPI, per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. Il comma 46 ridefinisce, con un progressivo ridimensionamento, i periodi massimi di fruizione dell'indennità di mobilità per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. I commi 47-50 disciplinano la destinazione, la riscossione e il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, disposto dall’articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005, prevedendo che, a decorrere, dal 1° gennaio 2016, gli introiti dell’addizionale siano versati alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS. I commi  51-56, disciplinano, a decorrere dal 2013, una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, dall’ambito di applicazione dell’ASPI. Il comma 57 prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, con un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al, rispettivamente, 33% (dal 27% attuale) e 24% (dal 18% attuale) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018. I commi  58-63, introdotti al Senato, prevedono la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali di cui siano titolari soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale. I commi 64-67, consentono, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Il comma 68 estende agli imprenditori agricoli professionali, dal 1° gennaio 2013, gli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS, posti in essere dall’articolo 24, comma 23, del D.L. 201/2011. I commi  69-73 recano una serie di abrogazioni e modifiche al fine di coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali recata dal provvedimento in esame.

 

Articolo 3 - Il comma 1 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione della CIGS ad alcuni settori già interessati da estensioni del medesimo istituto mediante norme transitorie o modalità particolari, che con tale norma vengono quindi tutelati a regime. I commi 2 e 3 prevedono l’erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto, dall’articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale, in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti. I commi  4-13 istituiscono fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. I commi 14-18, introdotti al Senato, introducono un modello di costituzione dei fondi di solidarietà alternativo a quello dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dai precedenti commi 4-13. Inoltre, è riconosciuta, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione dell’ASPI (per un periodo massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall’articolo medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa. I commi  19-21 prevedono l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, con apposito decreto non regolamentare interministeriale, per i settori in cui non siano stati attivati, entro il 31 marzo 2013, i fondi di solidarietà bilaterali. I commi 22-25 individuano i criteri di ripartizione dei contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale. I commi  26-30 dettano la disciplina delle risorse finanziarie dei fondi, prevedendo, in particolare, l’obbligo di pareggio; la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie e l’obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito dal MEF. I commi  31-34 indicano espressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. I commi 35-41, disciplinano le modalità di gestione dei fondi di solidarietà bilaterali, cui provvede un comitato amministratore per ciascun fondo. I commi 42 e 43 adeguano, mediante appositi decreti, la disciplina dei fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28 della L. 662/1996, a specifiche disposizioni contenute nel provvedimento in esame, sulla base di accordi e contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno 2013. I commi 44 e 45 prevedono  l'adeguamento a specifiche disposizioni del provvedimento in esame della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dei settori del trasporto aereo e del trasporto ferroviario. I commi 46 e 47, recano una serie di abrogazioni, con diverse decorrenze, in relazione agli interventi normativi di cui ai commi 1-45 dell’articolo 3, con i quali viene ridefinito un quadro di tutele per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. I commi 48 e 49 novellano le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Articolo 4  - I commi 1-7 prevedono, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, venga posto a carico del datore di lavoro l’erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro,

al fine di incentivarne l’esodo. In tale ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati. I commi  8-11 introducono, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori, modulata per quanto riguarda la durata, all’età dei lavoratori, al loro status lavorativo e alla tipologia contrattuale applicata. I commi 12-15 pongono alcune norme, relative all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi. I commi  16-23 modificano la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. I commi 24-26, modificati durante l’esame al Senato, prevedono due misure sperimentali in materia di maternità e paternità per gli anni 2013-2015. Il comma 27, modificato durante l’esame al Senato, interviene su alcune disposizioni della legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili. I commi 28 e 29, introdotti al Senato, disciplinano i benefici contributivi previsti per la contrattazione collettiva di secondo livello. Il comma 30, corretto nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro. Il comma 31, introdotto al Senato, interviene sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori. Il comma 32 prevede che i trattamenti nelle imprese ferroviarie possano essere definiti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale (come attualmente previsto), ma anche, in via delegata, dalla contrattazione decentrata. Il comma 33 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 181 del 2000, al fine di definire livelli essenziali delle prestazioni rese dai servizi per l’impiego nei confronti di beneficiari di ammortizzatori sociali e di strumenti di integrazione salariale. I commi 34- 7 prevedono la definizione di un sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del Fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego. I commi 38 e 39 recano misure di semplificazione in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione. I commi  40-45 regolano alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale legate al rifiuto di un’offerta di lavoro congrua o di partecipazione ad attività formative. I commi 46 e 47 abrogano alcune disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti di sostegno del reddito.. I commi  48-50 modificano la delega conferita al Governo in materia di servizi per l'impiego, differendone il termine, estendendone l'ambito alle politiche attive, prevedendo l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e aggiungendo altri principi e criteri direttivi. I commi  51-54 definiscono  gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede Conferenza unificata.  I commi 55-57 disciplinano l’istituzione di reti territoriali di servizi di istruzione, formazione e lavoro, indicando alcune azioni prioritarie. I commi 58-61 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. I commi 62 e 63, introdotti durante l’esame al Senato, attribuiscono una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa. I commi  64-68, prevedono un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. I commi 69-71 recano la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento e la relativa clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo a tal fine, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro dell’economia provveda, a decorrere dall’anno 2013, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. I commi 72-76 recano disposizioni volte a reperire maggiori entrate, destinate a confluire nella copertura degli oneri della legge (ai sensi dell’articolo 4, comma 69). I commi 77-79 dispongono per alcuni enti (INPS, INAIL e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) l'adozione, a decorrere dal 2013, di misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, volte alla riduzione delle spese di funzionamento.

 

Relazioni allegate

Al disegno di legge presentato al Senato sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Il disegno di legge non è invece corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento all’articolo 2, commi 58-63, si ricorda, che è attualmente all’esame della 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato la proposta di legge S. 2418 (Fedriga ed altri), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2010, recante disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

 

Con riferimento all’articolo 4, commi 16-23, si ricorda che sulla disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono attualmente all’esame della Commissione XI (Lavoro) della Camera dei deputati le abbinate proposte di legge AA.C.3409, C.4958, C.4967, C.4988 e C.5094.

 

Con riferimento all’articolo 4, commi 24-26, ove si prevedono misure sperimentali per il sostegno della genitorialità (e, in particolare, l’introduzione di un congedo di paternità obbligatorio), si ricorda che sono attualmente all’esame della Commissione XI (Lavoro) della Camera dei deputati le abbinate proposte di legge C. 2618, C. 3023, C. 15, C. 2413, C. 2672, C. 2829, C. 2993, C. 3534, C. 3815 e C. 4838

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In linea generale, per la gran parte delle disposizioni del provvedimento, che detta disposizioni relative alla disciplina civilistica dei rapporto di lavoro, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento civile”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l).

Specifiche disposizioni riconducibili a materie di potestà legislativa esclusiva statale sono le seguenti:

-          articolo 1, commi 47-69, che introducono un nuovo rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti  (per le quali si può fare riferimento alla materia “giurisdizione e norme processuali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l));

-          articolo 1, commi 7 e 8, che riguardano il lavoro dei dipendenti delle P.A. e articolo 4, commi 77-79, che prevedono la riduzione delle spese di funzionamento di alcuni enti pubblici (per le quali si può fare riferimento alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g));

-          articolo 2, commi 47-50, che prevede un’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri  (per le quali si può fare riferimento alla materia “sistema tributario e contabile dello Stato”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e)) (di natura fiscale sono anche le norme di cui all’articolo 4, commi 72-76);

-          articolo 1, commi 26 e 32, articolo 2, commi 25-39, 47 e 58-63, che intervengono in vario modo (in primo luogo sulla misura della contribuzione) sulla materia previdenziale (per le quali si può fare riferimento alla materia “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o)).

 

Disposizioni riconducibili alla materia di potestà esclusiva regionale “formazione professionale” (ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost.) sono quelle riguardanti l’apprendimento permanente (articolo 4, commi 51-61 e 64-68), i servizi per l’impiego (articolo 4, commi 48-50) e i tirocini formativi (articolo 1, commi 34-36).

Infatti, la materia della formazione professionale appartiene “nell’assetto definito dal nuovo art. 117 della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni, in quanto non è inclusa nell’elenco delle materie attribuite dal secondo comma alla legislazione dello Stato ed è nel contempo espressamente esclusa dall’ambito della potestà concorrente in materia di istruzione, sancita dal successivo terzo comma” (Corte Costituzionale sent. n. 51 del 2005). Rientrando il tirocinio nel novero delle competenze legislative delle regioni (Corte Costituzionale sent. n. 50 del 2005, la direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 1° agosto 2005 ha precisato che la normativa nazionale “troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale”.

Si fa presente, peraltro, che le disposizioni da ultimo citate prevedono il pieno coinvolgimento del livello regionale attraverso l’intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 1, comma 7, stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolato costituiscono principi e criteri per  la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Alla materia dell’assetto del lavoro pubblico presiedono i principi dettati dall’art. 97 Cost., che, quanto al momento genetico del relativo rapporto stabilisce la regola del concorso pubblico.

Tale prescrizione è configurata da costante giurisprudenza costituzionale come meccanismo idoneo a garantire il canone dell'efficienza dell'azione amministrativa (tra le altre, sentenze n. 127 del 2011, n. 190 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004; n. 1 del 1999), derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 194 del 2002.)

L’articolo 1, comma 13, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), in merito al risarcimento del danno subito dal lavoratore nei casi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

In relazione a tale disposizione si ricorda il costante orientamento della Corte Costituzionale circa l’articolo 4 Cost. secondo il quale “resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro” (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000). In particolare, con la sentenza n. 303 del 2011, in relazione a fattispecie di forfetizzazione del risarcimento del danno per il lavoratore, la Corte ha affermato che “ la stabilizzazione del rapporto è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario” e “l’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge n.183/2010, non è ipotizzabile come “aggiuntiva al risarcimento dovuto secondo le regole di diritto comune” e pertanto “assorbe l’intero pregiudizio subìto dal lavoratore a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, dal giorno dell’interruzione del rapporto fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio”.

Più in generale, in tema di interpretazione autentica, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi di interpretazione autentica per definirne la natura. Infatti, per la portata retroattiva che la disposizione viene a spiegare, occorre che essa intervenga in relazione a fattispecie sulla quale siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili. A questa condizione, il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l’esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (e plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009). Infatti, “il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.” e in mancanza di “motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo” risulterebbe leso il canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall’art. 3 Cost. (sent. 78/2012).

L’articolo 4, commi 62-63, recante una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica, è volto a dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione (“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”).

 

Attribuzione di poteri normativi

L’attribuzione di poteri normativi è prevista all’articolo 1, commi 9 lettera f), 21 lettera b), 26, 32 lettera c); all’articolo 2, commi 19, 27 e 66; all’articolo 3, commi 4, 5, 6, 14, 16, 17, 29, 22, 23, 29, 30, 34, 37, 42, 44, 45; all’articolo  4, commi 11, 18, 25, 27 lettera c),  34, 49, 50, 58, 62, 70, 71 e 77.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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