Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta - A.C. 4108 e abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4114/XVI   AC N. 4108/XVI
AC N. 5090/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 399
Data: 06/06/2012
Descrittori:
BEVANDE   SUCCHI DI FRUTTA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

6 giugno 2012

 

n. 399

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta

A.C. 4108 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero dei progetti di legge

4108, 4114, 5090

Titolo

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date:

 

adozione quale testo base

16 maggio 2012

richiesta di parere

17 maggio

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Sede e stato dell’iter

Referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo unificato approvato dalla XIII Commissione Agricoltura nasce dall’unificazione di tre proposte di legge (C. 4108, 4114 e 5090) volte prevalentemente ad aumentare la quantità minima di frutta necessaria per la produzione delle bevande analcoliche a base di frutta.

L’intervento in esame, come recita l’art. 1, è volto, prevalentemente, a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata a tali produzioni..

Più in particolare, l’art. 2 interviene sulla normativa che disciplina la produzione di bevande analcoliche con denominazioni di fantasia prevedendo che la quantità minima di succo di agrumi debba essere innalzata dall’attuale 12 per cento al 20 per cento.

Per le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti, l’art. 3 prevede che il contenuto di succo non sia inferiore al 20 per cento, modificando la normativa attuale che prevede una quantità non inferiore a 12 gr. per 100 cc.

L’art. 4, come precedentemente accennato, è volto a dare parziale attuazione alla direttiva 2012/12/UE nella parte in cui vieta l’aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta; a tal fine l’articolo in esame modifica la normativa interna contenuta nel decreto legislativo n. 151 del 2004 prevedendo, comunque, che fino al 28 aprile 2015 è possibile la commercializzazione di succhi di frutta immessi sul mercato in conformità con le disposizioni vigenti anteriormente al 28 ottobre 2013.

L’art. 5 prevede l’obbligo di riportare nell’etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta, oltre alle indicazioni già obbligatorie, il luogo di provenienza e di origine della frutta.

L’art. 6 istituisce un logo nazionale per le bevande a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari, il cui processo di produzione e di trasformazione è interamente realizzato sul territorio nazionale e che riportano nell’etichettatura l’indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.

L’art. 7 prevede che vengano finanziate campagne di promozione sui mercati nazionali ed internazionali per la valorizzazione delle bevande che utilizzano il logo nazionale, sensibilizzando il pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggior consumo di frutta. La norma prevede altresì che le campagne sono predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L’art. 8 dispone che siano potenziati i programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni prevedendo che i laboratori dell’Ispettorato per la tutela della qualità e per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari effettuino analisi riguardanti il rispetto dei parametri qualitativo-merceologici delle bevande in esame.

L’art. 9, infine, estende l’applicazione dell’articolo 517-quater del codice penale – che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 – al caso in cui le bevande in esame siano commercializzate con l’indicazione di origine ed il logo nazionali contraffatti. Nel caso in cui si riscontra un impiego del logo nazionale difforme dalla disciplina prevista si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalle proposte di legge in esame può essere ricondotta alle materie “alimentazione” e “tutela della salute”, che l’articolo 117 cost., co. 3, rimette alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Alcune previsioni del testo unificato sembrano evidenziare elementi di criticità, con riguardo alla normativa comunitaria, che si possono riflettere sulla valutazione di costituzionalità delle norme proposte.

 

Si ricorda che l’articolo 117, comma 1 Cost. vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto - tra gli altri - degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, e che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile giudicare della legittimità costituzionale di leggi statali o regionali impugnate in via principale per violazione di norme comunitarie direttamente applicabili e, quindi, per violazione mediata dell’articolo 11 Cost. (cfr. sent. n. 384 del 1994, sent. n. 94 del 1995 e sent. n. 406 del 2005).

 

Innanzitutto, si rileva che l’art. 5, comma 2, del testo unificato individua il luogo di origine o di provenienza come “il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 1”. Tale indicazione appare solo in parte coincidente con la definizione di origine utilizzata dal Regolamento CE n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008). Quest’ultimo, all’art. 36, definisce l’origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale (nel caso in cui si tratti di merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori).

Si evidenzia inoltre che l’istituzione di un logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l’uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana (art. 6, comma 1 del testo unificato), potrebbe configurare una misura ad effetto equivalente,  contraria al disposto dell’articolo 34 TFUE. Secondo la disciplina comunitaria, l’obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l’origine di un dato prodotto potrebbe ritenersi ostativo della libera circolazione delle merci.

Da ultimo, si segnala che l’art. 7 del testo unificato, che prevede l’adozione di campagne pubbliche di promozione delle bevande analcoliche che utilizzano il logo nazionale, da finanziare con parte degli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate nell’attuazione di programmi antifrode, potrebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo la CGUE, infatti, la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati.

Si richiamano sul punto, la sentenza C-325/00, che ha condannato la Repubblica federale tedesca per aver introdotto un marchio riservato ai prodotti agro-alimentari realizzati interamente in Germania, e le successive pronunce della Corte (C-6/02 Commissione contro Francia; C-255/03 Commissione contro Belgio).

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 6 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d’intesa con la Conferenza unificata, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d’uso del logo nazionale.


 

 

 

 

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