Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare - A.C. 2024 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2024/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 397
Data: 29/05/2012
Descrittori:
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE   ASSISTENZA SANITARIA
HANDICAPPATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

29 maggio 2012

 

n. 397

Assistenza in favore dei disabili gravi
privi del sostegno familiare

A.C. 2024

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2024

Titolo

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

Iniziativa

On. Turco ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

10

Date:

 

adozione quale testo base

24 novembre 2010

richiesta di parere

12 aprile 2012

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede e stato dell’iter

In corso d’esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2024 ed abb., reca disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave, non autonome e prive del sostegno familiare.

Iniziato nel marzo 2010 l’esame del provvedimento, la XII Commissione, nel novembre dello stesso anno, ha adottato un testo unificato delle diverse proposte di legge presentate che ha subito alcune modifiche a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti.

Qui di seguito si procederà ad una rapida illustrazione del contenuto del testo quale risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento si compone di 10 articoli.

L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento diretto a prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi, non autonomi e che rimangano privi del sostegno familiare, in quanto privi di entrambi i genitori, o perché questi non sono più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali. Tali misure vengono adottate previa predisposizione dei progetti individuali per le persone disabili di cui all’articolo 14 della legge 328/2000[1], in modo da consentire la progressiva presa in carico del soggetto già durante l’esistenza in vita dei genitori.

L’articolo 2 dispone l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, assegnando allo stesso una somma di 150 milioni di euro a decorrere dal 2011. L’articolo 3 consente il finanziamento del Fondo anche attraverso la devoluzione della quota del 5 per mille dell’IRPEF, rimettendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’inserimento del Fondo tra i soggetti a favore dei quali è ammessa la destinazione della quota predetta a decorrere dal 2012. L’articolo 4 individua le finalità ed il funzionamentodel Fondo. Anche alfine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui al successivo articolo 5, viene rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la ripartizione delle risorse del Fondo tra alcune finalità definite, relative al finanziamento di- programmi specifici di intervento di cura e assistenza dei soggetti disabili, al finanziamento in concorso con gli enti locali per la realizzazione da parte di questi ultimi di un sistema di protezione e assistenza globale per i soggetti disabili mediante l’adozione di progetti personalizzati di presa in carico, dei quali sono disciplinate le modalità di elaborazione, nonché per la creazione di case-famiglia o di analoghe strutture, da parte di associazioni o fondazioni senza scopo di lucro con esperienza specifica nel settore, o di strutture residenziali innovative anche da parte di gruppi di famiglie.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge.

L’articolo 5 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti di cui all’articolo 1.

L’articolo 6 prevede che lo Stato agevoli la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all’articolo 1, rimettendo ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle disposizioni attuative anche per il regime della detraibilità dei premi. Viene poi disciplinata la copertura dell’onere derivante dall’articolo in esame valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. L’articolo 7 prevede l’attivazione di una campagna informativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge al fine di divulgare la conoscenza delle norme in esame.

L’articolo 8 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l’assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave e privi di assistenza familiare.

Gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria del provvedimento e sull’entrata in vigore della legge.

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l’istituzione e la disciplina di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati. Stabilisce anche alcune agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dei disabili gravi.

Esso appare pertanto riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) e lettera e), sia alla competenza legislativa esclusiva delle regioni.

In ossequio al principio di “leale collaborazione“² in alcune disposizioni (cfr. artt. 4, 5 e 7) è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 rimette ad un decreto ministeriale la disciplina e le ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, mentre l’articolo 5 rimette ad un d.p.c.m. previa intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore dei soggetti di cui all’articolo 1.

Inoltre l’articolo 6 rimette ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle norme attuative in tema di polizze previdenziali ed assicurative in tutela dei soggetti disabili.

 

 

 

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²Cfr., tra le altre, sentenza Corte Cost. n. 407/2002

 

 


 

 

 

 

 

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File: cost397-AC2024.doc



[1] Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.