Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori dei trasporti, portuale, navale e delle microimprese - D.L. 57/2012 - A.C. 5194 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5194/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 396
Data: 30/05/2012
Descrittori:
IGIENE DEL LAVORO   LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO
PORTI   SICUREZZA NEL LAVORO
TRASPORTI   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 57 DEL 12-MAG-12     

 

30 maggio 2012

 

n. 396

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori dei trasporti, portuale, navale e delle microimprese

D.L. 57/2012 - A.C. 5194

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

5194 (Governo)

Numero del decreto-legge

57/2012

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

2

Date:

 

emanazione

12 maggio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

14 maggio 2012

assegnazione

14 maggio 2012

scadenza

14 luglio 2012

Commissioni competenti

XI Lavoro e XII Affari sociali

Stato dell’iter

In corso di esame in commissione

 

 


Contenuto

decreto-legge n. 57 del 2012 e il relativo disegno di legge di conversione in legge (AC 5194), modificano in più parti il decreto legislativo n.81 del 2008, che reca una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

In primo luogo, per effetto del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione e dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge, si dispone (l’ulteriore) differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013), del termine per l’adozione dei regolamenti (di delegificazione previsti dall’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008) finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione (con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n.81/2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito).

 

In secondo luogo, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, modificando l’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, proroga (dal 30 giugno 2012)al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi nell’ambito di procedure standardizzate.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino, al più tardi fino al 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate definite (ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81/2008), dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

 

Al riguardo la relazione illustrativa segnala che tali procedure sono in corso di elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L’adozione di tali procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La necessità della proroga discende pertanto dal fatto che in assenza della stessa i datori di lavoro richiamati “sarebbero obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese”.

 

 

In terzo luogo, infine, l’articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge di conversione, modifica l’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l’inciso “e non oltre”, con riferimento al termine (di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008) entro il quale devono essere individuate le “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” di cui occorre tenere conto per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 in particolari settori.

 

Si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’ articolo 30 del D.P.R. 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.

 

Nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII del 29 maggio, è stato soppresso l’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, che alla lettera a) modificava l’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l’inciso “e non oltre”. Inoltre, è stato approvato un emendamento che sostituisce il termine “entro quarantotto mesi”, previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con il termine “entro cinquantacinque mesi”; infine, si stabilisce che i decreti, di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Relazioni allegate o richieste

La relazione illustrativa dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento, nonché dei motivi che ne hanno imposto l’adozione.

Al provvedimento è altresì allegata (conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), la richiesta di esenzione dall’obbligo di redazione della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), “in quanto trattasi di caso straordinario di necessità e urgenza”.

Si segnala, infine, che il provvedimento non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato novellato, con specifico riguardo al termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione ivi previsti, da vari decreti-legge. Il termine, inizialmente stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008, è stato dapprima portato a 24 mesi (dal decreto-legge n. 207 del 2008), quindi a 36 mesi (dal decreto-legge n. 194 del 2009) ed, infine, a 48 mesi (ossia al 15 maggio 2012, dal decreto-legge n. 225 del 2010).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che contestualmente al decreto-legge in esame il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’11 maggio 2012, ha adottato un disegno di legge “in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, con lo scopo di prevedere una delega, necessaria al fine di armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative dei suddetti settori, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo 81 del 2008. La delega consentirà di colmare l’assenza di un’adeguata disciplina sanzionatoria, anche di carattere penale” (così nel comunicato stampa relativo alla citata riunione del Consiglio dei ministri).

Sembrerebbe quindi che si demandi a decreti legislativi il compito di coordinare normative di rango primario, attualmente affidato dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a regolamenti di delegificazione. Questi ultimi sono evidentemente risultati di problematica elaborazione, tanto che è stato necessario prorogare via via il termine per la loro emanazione, inizialmente stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 (come detto, prima a 24 mesi dal decreto-legge n. 207 del 2008; quindi a 36 mesi dal decreto-legge n. 194 del 2009 ed, infine, a 48 mesi dal decreto-legge n. 225 del 2010).

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni di necessità e urgenza del decreto-legge sono individuate (in premessa al provvedimento) in:

·         evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008;

·         scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo n. 81/2008, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;

·         evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile alle materie "tutela e sicurezza del lavoro" e “tutela della salute”, che ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rientrano nell'ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (al riguardo si osserva peraltro che le modifiche proposte dal provvedimento in esame lasciano impregiudicato il parere della Conferenza Stato-Regioni previsto per l’adozione dei decreti interministeriali di attuazione dell’articolo 3, comma 2).

Inoltre, attese le finalità generali del decreto legislativo n.81/2008, appare possibile fare riferimento anche alla materia di competenza legislativa statale “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lettera m), Cost.).

 

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi (si tenga conto, tuttavia, di quanto evidenziato nel precedente paragrafo “Collegamento con lavori legislativi in corso”).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost396-AC5194.doc