Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari - A.C. 1777 ' Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1777/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 393
Data: 23/05/2012
Descrittori:
FRODE   REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

23 maggio 2012

 

n. 393

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali
e di altri illeciti societari

A.C. 1777 – Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

C. 1777 (nuovo testo)

Titolo

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

26 aprile 2012

richiesta di parere

I Affari Costituzionali e VI Finanze

Commissione competente

Giustizia

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dalla Commissione Giustizia, introduce modifiche sia alla disciplina del falso in bilancio contenuta nel codice civile che a quella della responsabilità dei revisori dei conti dettata dal d.lgs n. 39 del 2010.

 

L’articolo 1 novella il primo comma dell’articolo 2621 c.c. modificando ne la sanzione. Prevede infatti che le false comunicazioni sociali ai soci o al pubblico sono punite con la reclusione fino a tre anni, in luogo della vigente pena dell’arresto fino a due anni.

 

L’art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) prevede, nella formulazione vigente, una fattispecie contravvenzionale dolosa punita con pena detentiva. Si tratta di un reato proprio (potendo essere commesso solo dai soggetti che rivestono la qualifica espressamente prevista), avente natura di pericolo, che sanziona con l’arresto fino a due anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i revisori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione (primo comma). La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (secondo comma).

I commi terzo e quarto prevedono ipotesi di esclusione della punibilità.

Il terzo comma esclude la punibilità dell’illecito se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Ulteriore ipotesi di non punibilità è quella dettata dal quarto comma,  laddove il fatto sia conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nelle indicate ipotesi di non punibilità, si applicano ai responsabili delle false comunicazioni sociali la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (quinto comma)

 

A seguito della citata modifica del primo comma, le false comunicazioni sociali, reato di pericolo sanzionato in via contravvenzionale, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione fino a tre anni.

 

 

L’articolo 2 del testo - anche con la finalità di inserire nella fattispecie elementi che sarebbero conformi ai principi evidenziati dal GRECO[1] - introduce alcune modifiche all’art. 2622 c.c., attualmente relativo alla disciplina delle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

A seguito della novella, l’art. 2622 risulta composto da soli due commi.

 

In particolare, viene riformulato il primo comma dell’art. 2622.

Tale disposizione prevede nella formulazione vigente che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Una prima novità concerne l’applicazione della disciplina dell’art. 2622 ai soggetti responsabili delle comunicazioni sociali delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In senso analogo,viene, ridenominata la rubrica dell’art. 2622.

Ne deriva che la disciplina dell’art. 2621 c.c. si dovrebbe applicare alle sole società non quotate.

 

Inoltre, nel nuovo primo comma dell’art. 2622:

- è eliminato il riferimento alla punibilità a querela;

- l’attuale reato di danno diventa reato di pericolo (è infatti espuntoil riferimento all’avere cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori);

- è espunto il riferimento all’intenzione di ingannare i soci o il pubblico (dolo specifico);

- viene specificato il requisito della consapevolezza di esporre informazioni false (o di omettere di comunicare informazioni obbligatorie per legge) nonché dell’idoneità concreta delle modalità di commissione del reato ad indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sociali.

 

Inoltre, il nuovo primo commadell’art. 2622 c.c. aumenta l’entità della pena detentiva, che è fissata tra minimo di un anno e un massimo di quattro anni (attualmente è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni).

 

L’articolo 2 sopprime, inoltre, i commi dal secondo al quinto e dal settimo al nono dell’art. 2622.

 

Il secondo comma prevede la procediblità a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Il terzo comma prevede la procedibilità d’ufficio ed un aumento di pena (reclusione da uno a quattro anni) se le false comunicazioni sociali interessano le società con azioni quotate soggette alla disposizioni del Testo unico intermediazione finanziaria (artt. 119 ss. D.Lgs n. 58/1998). Il quarto comma, nell’ipotesi appena descritta, aggrava ulteriormente la pena (reclusione da due a sei anni) se l’ illecito cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave (quinto comma) quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

I commi settimo e ottavo dell’art. 2622 c.c. prevedono ipotesi di non punibilità conseguenti a falsità o omissioni ritenute di lieve entità. Il settimo comma. esclude la punibilità per le false comunicazioni sociali previste dal primo e terzo comma se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Analogamente, la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

 

In ogni caso, ai sensi dell’ottavo comma, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il nono comma dell’art. 2622, infine, stabilisce che, nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, agli amministratori, direttori generali, sindaci, ecc. sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

 

Un’ultima modifica riguarda il sesto comma dell’art 2622 che, attualmente, prevede che la punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A seguito della novella, dal sesto comma è eliminato il riferimento ai fatti previsti dal primo e terzo comma.

 

Gli articolo 3 e 3-bis del testo unificatointroducono specifiche circostanze aggravanti e attenuanti per i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile

 

L’articolo 3 aggiunge al codice una nuova disposizione (art. 2622-bis) che prevede un’aggravante di pena per le false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. quando provochino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società. Ai sensi dell’art. 64 c.p., non essendo determinata la misura dell’aumento, la pena è aumentata fino a un terzo.

 

L’articolo 3-bis prevede, come circostanza attenuante, la particolare tenuità degli illeciti in questione. Analogamente, la diminuzione della pena, ex art. 65 c.p., non può eccedere un terzo della pena.

 

L’articolo 4 novella l’art. 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010[2] in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

 

Il vigente art. 27 del citato decreto prevede che i responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti:

- se la condotta non ha cagionato ai destinatari delle comunicazioni sociali un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno (comma 1);

- se la condotta ha, invece, cagionato a questi un danno patrimoniale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (comma 2).

Una maggior pena (reclusione da uno a cinque anni) è stabilità se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico (comma 3).

 Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà (comma 4).

 La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto (comma 5).

 

L’art. 4 riformula il comma 1 dell’art. 27 coordinandone il contenuto con quello del riformato art. 2622 c.c. (cfr. art. 2). Infatti:

-    è espunto il riferimento al dolo specifico dell’illecito ovverosia all’intenzione da parte del revisore legale di ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali;

-    è, analogamente, eliminato il riferimento all’assenza del danno patrimoniale (la vigente fattispecie del primo comma si realizza infatti se la condotta non ha causato un danno patrimoniale, altrimenti trova applicazione la sanzione più grave del secondo comma);

-    si prevede che l’errore cui sono indotti i destinatari delle comunicazioni debba essere rilevante per natura o per entità.

Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale perde la natura contravvenzionale e diventa delitto punibile con la reclusione fino a quattro anni .

 

Una seconda modifica interessa il comma 2 dell’art. 27, la cui riformulazione prevede - analogamente a quanto stabilito dal nuovo art. 2622-bis c.c. (art. 3 del testo in esame) – una circostanza aggravante specifica nel caso in cui l’illecito del revisore provochi un grave danno alla società, all’ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori.

Al ricorrere dell’aggravante, la pena è, infatti, aumentata. Anche in tal caso di mancata determinazione del quantum, l’aumento non può eccedere un terzo della pena ai sensi dell’art. 64 c.p.

 

L’articolo 5 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, d’iniziativa parlamentare, è corredata dalla relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento civile e penale), Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Non risultano elementi di evidente contrasto con altre disposizioni costituzionali.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost393-AC1777NT.doc



[1] GRoupe d’Etats contre la COrruption / Group of States against Corruption è il gruppo di lavoro detto GRECO, istituito nell'ambito del Consiglio d’Europa, per supportare gli Stati membri nella lotta contro la corruzione.

[2] D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.