Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo - A.C. 762 ' Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 390 | ||
Data: | 23/05/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
23 maggio 2012 |
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n. 390 |
Tutela
professionale dei lavoratori del settore
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Numero del progetto di legge |
Ulteriore nuovo testo unificato
AA. C. |
Titolo |
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
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Commissione competente |
XI Lavoro |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – concluso esame emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il nuovo testo
unificato delle proposte di legge C.
Il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni volte a estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Si tratta, in particolare, di lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. A tali lavoratori vengono estese l'indennità di disoccupazione (peraltro subordinata al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali (commi 2-4); l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7); e l'indennità di maternità (comma 8). Si prevede, poi, l’istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di sostegno al reddito (comma 5). I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare, si prevede che i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota, potendo con più facilità: riscattare i contributi previdenziali versati all'estero (comma 9); accedere all'istituto dei contributi d'ufficio (comma 10); inserire le giornate di prova ai fini del raggiungimento dell'annualità contributiva (comma 11). Il comma 15 specifica che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'INPS. Il comma 16 interviene per porre fine ad una questione oggetto di un lungo contenzioso fra l'ex Enpals e i lavoratori dello spettacolo, equiparando il massimale retributivo imponibile e il massimale retributivo pensionabile. Il comma 17 prevede la ricongiunzione dei contributi versati all'INPS e ad altre gestioni previdenziali, tenendo conto, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza. Ai sensi del comma 18, le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.
L’articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minorenni e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'INPS.
L’articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato al comma 3 che l'attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni. Ai sensi del comma 5, inoltre, le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro.
L’articolo 4 istituisce presso il
Ministero del lavoro il registro dei
lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i
prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello
spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello
spettacolo. Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura un doppio
«binario»: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti,
l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un
periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il comma 5
prescrive l'obbligo di attingere al registro dei lavoratori dello spettacolo ai
fini della realizzazione di spettacoli a carattere commerciale. Il comma 6
prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
con
L'articolo 5, infine, reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.
E’ in corso di esame presso
La disciplina oggetto del provvedimento è riconducibile, in linea generale, alla materia di competenza esclusiva statale previdenza sociale (art. 117. secondo comma, lett. o),Cost).
Con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell’attività professionale è possibile fare riferimento alle materie di competenza concorrente Stato-regioni professioni e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost).
L’articolo 1, comma 18, rinvia a un regolamento interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione delle modalità attuative dell’articolo 1.
All’articolo 1, i commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.
L’articolo 4, comma 6, prevede che con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Lavoro |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost390-AC762NT.doc