Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - D.L. 16/2012 - A.C. 5109
Riferimenti:
AC N. 5109/XVI   DL N. 16 DEL 02-MAR-12
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 387
Data: 17/04/2012
Descrittori:
ACCERTAMENTI FISCALI   SISTEMA TRIBUTARIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

17 Aprile 2012

 

n. 387

Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento

D.L. 16/2012 - A.C. 5109

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

5109

Numero del decreto-legge

16/2012

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Iter al Senato

Sì (A.S. 3184)

Numero di articoli:

 

testo originario

14

testo approvato dal Senato

17

Date:

 

emanazione

2 marzo 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 marzo 2012

approvazione del Senato

4 aprile 2012

assegnazione

4 aprile 2012

scadenza

1° maggio 2012

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge n. 16 del 2012 reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento.

Nell’ambito delle principali novità introdotte con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1) il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione: inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.

In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali.

L’articolo 2 del provvedimento, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. “spesometro”). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), si prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da stranieri non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. E’ inoltre differito al 1° giugno 2012 (secondo la modifica introdotta al Senato) l’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente nella materia dell’espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari.

Il comma 15, abrogando il comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer".

Il comma 16-bis, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per le regioni di confine dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2012, per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche di quelle zone.

I commi 16-ter e 16-quater, introdotti al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l’ammontare eccedente 11.500 euro.

L’articolo 3-bis, introdotto al Senato, dispone l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR).

L’articolo 3-ter, anch’esso introdotto al Senato, stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all’Iva, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede: l’applicazione delle variazioni delle aliquote d’imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l’abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l’erogazione per l’anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull’acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma 5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le lettere f) e g) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5reca integrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; il comma 5-sexies dispone una riduzione compensativa di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.

L’articolo 4, comma 5-quinquies, introdotto al Senato, esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011.

L’articolo 4, comma 12-bis, introdotto al Senato, modifica le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguarda la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

L’articolo 4-bis, introdotto al Senato, con riferimento alla disciplina fiscale del leasing, vincola la possibilità di dedurre i canoni di leasing, da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti IRES, non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.

Ulteriori disposizioni riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8).

In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell’Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l’Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale.

L’articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Quanto alle misure di contrasto all’evasione (articolo 8), le norme introdotte circoscrivono le ipotesi di indeducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata riformulata la norma relativa ai poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate la quale - in luogo della possibilità di elaborare liste selettive di contribuenti segnalati per violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini, ricevute ovvero documenti certificativi dei corrispettivi - deve tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali.

Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partite IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell’agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. “conto deposito”, bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero. Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, nelle more delle necessarie modificazioni al D.P.R. 144/2011, Regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengono trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero.

Il comma 24 autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’ Agenzia del territorio, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni. Il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza la Guardia di finanza ad effettuare nel triennio 2013-2015 un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri.

Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo. I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l’accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.

In materia di giochi (articolo 10) si autorizza l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Le norme estendono il controllo della documentazione antimafia anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi; si preclude la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica. Nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta una norma che obbliga le figure a vario titolo operanti nella “filiera” del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all’estero.

In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale, si prevede l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. I commi 3-bis e 3-ter, introdotti al Senato,escludono dal Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa le spese per la giustizia tributaria e ne definiscono le finalità di ripartizione. Il comma 4-bis, introdotto al Senato,istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale. I commi da 8 a 11-ter, modificati e integrati al Senato, recano infine disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l’altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l’utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell’impianto. I commi 11-quater e 11-quinquies concernono la certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle Regioni e degli enti locali ; il comma 11-sexies disciplina il pagamento dei debiti commerciali da parte dei Ministeri.

L’articolo 13 reca la norma di copertura finanziaria.

L’articolo 14 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nell’ambito delle politiche di rigore fiscale e risanamento della finanza pubblica condivise anche a livello europeo, nel corso dell’ultimo anno sono stati approvati numerosi decreti legge (70 del 2011, 98 del 2011, 138 del 2011, 201 del 2011, 5 del 2012) contenenti disposizioni volte a migliorare la qualità e l’efficacia del prelievo fiscale, in particolare con l’obiettivo di rendere più efficienti le procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Si è dunque mirato a molteplici obiettivi: non solo la semplificazione degli adempimenti del contribuente, ma soprattutto la lotta all'evasione e all’elusione fiscale. Contemporaneamente sono state introdotte norme premiali volte al miglioramento della tax compliance.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La necessità e l'urgenza di intervenire sono motivate nelle premesse del decreto-legge con l’esigenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nonché con l’esigenza di adottare interventi volti alla razionalizzazione ed al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato. Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 Cost., assumono, in particolare, rilievo:

-          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

-          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

-          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione;

-          tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le norme in materia di IMU (articolo 4, commi da 5 a 5-octies) consentono di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più D.P.C.M.

La disposizione in commento andrebbe valutata con riferimento all’articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell’imposizione di una prestazione personale o patrimoniale. Si osserva al riguardo, peraltro, che il decreto-legge n. 201 del 2011 non aveva esplicitamente quantificato il gettito atteso dalla norma in commento, che trova la propria quantificazione nella sola relazione tecnica allegata al provvedimento.

Il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di semplificazioni tributarie (titolo I), di efficientamento (titolo II, capo I) e potenziamento (titolo II, capo II) dell’azione dell’amministrazione tributaria. Non appaiono riconducibili a tale contenuto ed al contenuto dell’articolo 12, come definito dalla rubrica (“Contenzioso in materia tributaria e riscossione”) le disposizioni recate dai commi da 8 a 11-ter dell’articolo 12, che riguardano l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania, intervenendo su una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa negli ultimi anni. Appaiono inoltre non immediatamente riconducibili al contenuto del provvedimento le seguenti disposizioni dell’articolo 12, riguardanti:

• la certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle Regioni e degli enti locali (commi 11-quater e 11-quinquies);

• il pagamento dei debiti commerciali da parte dei Ministeri (comma 11-sexies).

Infine, il comma 4-quinquies (banche di credito cooperativo) non appare riconducibile al contenuto dell’articolo 4 (“Fiscalità locale”).

Sul punto va rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 171 del 2007; in conformità, sentenza n. 128 del 2008) collega il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. Pertanto, la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.

Ciò premesso, si ricorda che la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. 22/2012) non esclude che le Camere possano, nell’esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall’art. 77, secondo comma, Cost., è l’alterazione dell’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario,

Infine, l’articolo 12, comma 8, riproduce in maniera pressoché identica il contenuto del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dalla legge di conversione n. 28 del 2012. Si rammenta in proposito che l’articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988 dispone che il Governo non può, mediante decreto-legge, “rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere”.

Attribuzione di poteri normativi

Il decreto-legge in esame prevede l’adozione di numerosi adempimenti, attribuendo sia al Governo ed ai singoli Ministri sia ad altri soggetti (in particolare ai direttori delle Agenzie finanziarie) il compito di dare attuazione a diverse disposizioni.

L’articolo 4, comma 5-bis, e l’articolo 12, comma 11-quinquies, prevedono l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Con riguardo a tali previsioni, si segnala che il Comitato per la legislazione ha più volte rammentato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

L’articolo 8, comma 23, demanda a regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 l’adeguamento dell’assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali conseguente alla soppressione dell’Agenzia per il terzo settore.

L’articolo 10, comma 1, demanda ad un regolamento interministeriale di natura regolamentare la definizione delle modalità in base alle quali il personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Polizia, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza può effettuare operazioni di gioco a fini di controllo, “nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili”.

L’articolo 10, comma 3, autorizza il Governo ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 volti a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, indicando le finalità delle modifiche. La disposizione, nella parte in cui prevede il “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”, ribadisce quanto già disposto in via generale dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009.

L’articolo 10, comma 4, secondo periodo attribuisce ad un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la possibilità di modificare l’importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli fissata dal primo periodo del medesimo comma.

Talune disposizioni attribuiscono ai Direttori delle Agenzie fiscali il compito di dare attuazione alle loro previsioni. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se la previsione di provvedimenti dei Direttori di tale agenzie di natura sostanzialmente regolamentare appaia coerente con il sistema delle fonti o se non sia piuttosto preferibile demandare i compiti attuativi a fonti regolamentari. A titolo esemplificativo, si segnalano, in particolare:

• l’articolo 2, comma 10 (che demanda a  provvedimenti dell’Agenzia delle dogane il compito, tra l’altro, di dettare “regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente);

• l’articolo 2, comma 12 (che demanda ad una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane il compito di definire l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione);

• l’articolo 3, comma 2 (che demanda ad un decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini secondo i quali i cedenti o i prestatori di beni e servizi legati al turismo devono inviare apposita comunicazione preventiva per poter usufruire di un regime più favorevole di circolazione del denaro contante);

• l’articolo 4, comma 12 (che affida ad un provvedimento del Direttore del’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota di IRAP deducibile dalle imposte sul reddito);

• l’articolo 8, comma 20 (che demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle ulteriori modalità attuative delle disposizioni recate dai commi 18 e 19, che riducono da 10.000 a 5.000 euro l’ammontare di crediti compensabili a prescindere dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerga il credito).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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