Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti - A.C. 124 ' Testo unificato -Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 384 | ||||
Data: | 02/04/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
2 aprile 2012 |
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n. 384 |
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenutiA.C. 124 – Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
C. 124 |
Titolo |
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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adozione quale testo base |
27 marzo 2012 |
richiesta di parere |
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Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì |
Il nuovo testo
unificato delle proposte di legge C.
Si
fa presente che su un precedente testo unificato delle proposte di legge in
esame
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto di 7 commi.
Il comma 1 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, agevolazioni per l’inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi previsti a favore delle cooperative sociali dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge n.381/1991(consistenti nella riduzione, in una misura fissata ogni due anni con decreto interministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione)siano applicati per un ulteriore periodo di 12 successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a prescindere che nel corso della detenzione il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).
Il comma 2 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il riconoscimento di un credito d’imposta mensile nella misura massima di 700 euro a favore delle cooperative sociali e delle imprese che assumono (con contratto a tempo indeterminato e per un periodo minimo di 30 giorni) lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno.
Il comma 3 dispone che con decreto interministeriale (lavoro e
politiche sociali, giustizia, economia e finanze), da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, vengano definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici di cui ai
commi 1 e 2, nonché le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato al comma 5 (3 milioni di euro annui per il
2012 e il
Il comma 4 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
Il provvedimento è riconducibile alle materie di potestà esclusiva statale “sistema tributario e contabile dello Stato”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione e “ordinamento penale”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;
Il provvedimento dispone l’attribuzione di poteri normativi al comma 3, prevedendo l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia chiamato a definire modalità e condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi e dei crediti di imposta.
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File: cost384-AC124.doc