Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali - A.C. 953 e abb-. Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 953/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 380
Data: 27/03/2012
Descrittori:
SCUOLA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

27 Marzo 2012

 

n. 380

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

A.C. 953 e abb.-Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

953 e abb.

Titolo

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

14

Date:

 

adozione quale testo base

22 marzo 2012

richiesta di parere

 

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo unificato si articola in due Capi, il primo (artt. 1-10) dedicato all’autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali, il secondo (artt. 11-14) dedicato alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.

Preliminarmente è opportuno ricordare che, in base all’art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

L’art. 1, richiamato il principio dell’autonomia scolastica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., dispone, anzitutto, che la stessa autonomia è riconosciuta alle istituzioni scolastiche sulla base di quanto stabilito dall’art. 21 della L. 59/1997 e dal DPR 275/1999.

Si ricorda che l’art. 21 della L. 59/1997 ha introdotto il principio dell’autonomia scolastica – con specifico riferimento all’autonomia didattica (co. 9 e 10), organizzativa (co. 8), finanziaria (co. 5) e contabile (co. 1 e 14) – disponendo anche (co. 4) che l’attribuzione dell’autonomia è condizionata al raggiungimento di requisiti dimensionali ottimali. In attuazione, sono intervenuti:

- il DPR 275/1999, che ha declinato l’autonomia didattica (art. 4), organizzativa (art. 5), di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6), nonché amministrativa (art. 14, co. 1);

- il DPR 233/1998, che ha declinato l’autonomia finanziaria (art. 6) e ha individuato i requisiti di dimensionamento ottimale per il riconoscimento dell’autonomia, facendo riferimento ad una popolazione compresa tra 500 (ridotta a 300 per piccole isole, comuni montani, aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche) e 900 alunni. Al fine di agevolare il conseguimento dell’autonomia, il DPR ha previsto, per le scuole che non raggiungessero gli indici di riferimento, l’unificazione orizzontale con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale, ovvero l’unificazione verticale in istituti comprensivi.

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l’art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che ha disposto che dall’a.s. 2011/2012[1] le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi, con conseguente soppressione delle corrispondenti istituzioni scolastiche autonome, e ha aumentato ad un minimo di 1000 (ridotti a 500 per le situazioni particolari sopra indicate) il numero degli alunni necessario perché gli stessi istituti comprensivi possano conseguire l’autonomia scolastica.

Pertanto, poiché si fa riferimento al “riconoscimento” dell’autonomia scolastica, appare necessario introdurre un esplicito riferimento alle norme relative al dimensionamento richiesto.

Inoltre, nell’evidenziare le finalità delle istituzioni scolastiche autonome, si richiama la concorrenza di Stato, regioni e autonomie locali al perseguimento delle stesse - sulla base dell’esercizio delle funzioni previste dal d.lgs. 112/1998 - nonché il contributo delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

Al riguardo si ricorda che l’art. 137 del d.lgs. 112/1998 ha disposto che restano allo Stato, per quanto qui interessa, i compiti concernenti i criteri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, quelle relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie e del personale alle istituzioni scolastiche.

L’art. 138 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative a: programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione, della rete scolastica; suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali.

Su questa base si è, poi, innestato, con riferimento alle competenze legislative, l’art. 17, terzo comma, Cost. (si veda infra).

L’art. 139 del d.lgs. 112/1998 ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola, i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; la costituzione, i controlli e la vigilanza, compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a educazione degli adulti; interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

In materia occorre, peraltro, ricordare, che l’art. 118 Cost. attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

La principale novità recata dall’art. 1 è costituita dal riconoscimento dell’autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali recate dal provvedimento: in particolare, gli statuti regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

Sugli organi intervengono sia l’art. 1 che l’art. 2: in base al primo, gli organi promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, fra l’altro, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali.

Ai sensi dell’art. 2, gli organi - individuati in consiglio dell’autonomia, dirigente scolastico, consiglio dei docenti, con le sue articolazioni, nucleo di autovalutazione - sono organizzati distinguendo funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche.

Le funzioni di indirizzo sono attribuite dall’art. 3 al Consiglio dell’autonomia - che appare, sostanzialmente, sostitutivo del consiglio di circolo o di istituto - cui spetta, in particolare, adottare lo statuto e modificarlo (in caso di modifica, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti), deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento, approvare accordi e convenzioni con soggetti esterni, definire la partecipazione a reti e consorzi, nonché, su proposta del dirigente scolastico, deliberare il regolamento di istituto, adottare il piano dell’offerta formativa (POF), approvare i documenti contabili, designare i componenti del nucleo di autovalutazione.

In sede di prima attuazione, lo statuto e il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio dell’autonomia sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e possono essere modificati dal Consiglio dell’autonomia decorsi 6 mesi dal suo insediamento. Lo statuto non è soggetto ad approvazione o convalida, salvo il controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente che, ai sensi dell’art. 13, è individuato, fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, nell’Ufficio scolastico regionale.

Il Consiglio dell’autonomia dura in carica 3 anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza: in caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, l’organismo istituzionalmente competente - individuato, sempre ai sensi dell’art. 13, “fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”, nell’Ufficio scolastico regionale – provvede a scioglierlo, nominando un commissario straordinario.

Al riguardo occorre valutare il coordinamentodi tale previsione con quanto dispone l’art. 139, co. 1, del d.lgs. 112/1998 circa l’attribuzione a province e comuni dei controlli e della vigilanza, compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale (si veda ante).

Non appare inoltre chiaro il riferimento alla “completa attuazione del Titolo V”.

In base all’art. 4, ilConsiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra 9 e 13. Lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti (però, gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per il programma annuale e il conto consuntivo e hanno voto solo consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile); del Consiglio fanno parte membri esterni, in numero non superiore a 2, scelti fra le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, di cui all’art. 1, co. 2; può partecipare, su invito, un rappresentante dei soggetti indicati nell’art. 10, senza diritto di voto.

Con riferimento ai membri esterni, appare necessario un chiarimento, poiché i soggetti cui si fa riferimento nel co. 1, lett. d), e quelli cui si fa riferimento nel co. 1, lett. e), potrebbero coincidere (si confrontino l’art. 1, co. 2, ultimo periodo, e l’art. 10, co. 2), nel primo caso però prevedendosi la partecipazione a pieno titolo, nel secondo caso su invito e senza diritto di voto.

Con riferimento agli studenti minorenni, appare necessario chiarire se per le deliberazioni riguardanti il bilancio pluriennale di previsione essi esprimono un voto consultivo, oppure se non hanno diritto di voto.

L’art. 4 dispone, inoltre, che le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti, nonché le modalità di scelta dei membri esterni, sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio dell’autonomia.

Al riguardo appare necessario un chiarimento, considerato che l’art. 3, co. 1, lett. i), affida allo statuto la definizione delle “modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri” (in ciò raccordandosi con l’art. 1, co. 4).

Il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l’ordine del giorno. Esso si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.

In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio si svolgono entro il 30 settembre dell’a.s. successivo all’approvazione dello statuto.

Ai sensi dell’art. 5, il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultanti del servizio.

Al riguardo si ricorda che l’art. 25 del d.lgs. 165/2001 dispone in termini pressoché analoghi, stabilendo che Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali - spettandogli anche l’adozione dei provvedimenti di gestione del personale - e dei risultati del servizio[2].

Appare, pertanto, necessario almeno richiamare l’art. 25 del d.lgs. 165/2001.

L’art. 6 affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell’attività didattica. Il Consiglio opera anche per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del POF, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

L’attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti. Lo statuto disciplina “la composizione” e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe.

Appare necessario esplicitare se “la composizione” si riferisce alle articolazioni del Consiglio dei docenti.

Ai docenti compete, in sede collegiale, la valutazione degli studenti, che deve essere periodica e alla fine dell’a.s., sulla base della normativa e delle Indicazioni nazionali vigenti.

L’art. 7 dispone la valorizzazione della partecipazione degli studenti e delle famiglie, ai quali è garantito l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Si opera, così, un’estensione delle possibilità previste dall’art. 12 del d.lgs. 297/1994, ai sensi del quale il diritto di assemblea è riconosciuto agli studenti della scuola secondaria superiore.

L’art. 8 introduce la novitàdel nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico, che è costituito da ogni istituzione scolastica in raccordo con l’INVALSI. Il regolamento disciplina il funzionamento del nucleo, che è composto, in base allo statuto, da 3 a 7 componenti, assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal Consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.

Si segnala che l’art. 1, co. 4, affida allo statuto la definizione del funzionamento degli organi. Inoltre, l’art. 3, co. 1, lett. g), già dispone che il Consiglio dell’autonomia designa i componenti del nucleo.

Il nucleo, coinvolgendo operatori scolastici, studenti, famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base di criteri e strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. Il rapporto - che è reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento - è assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del POF e del programma annuale e per la valutazione esterna della scuola.

L’art. 9 dispone che ogni anno il Consiglio dell’autonomia promuove una conferenza di rendicontazione - aperta ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà economiche, sociali e culturali del territorio - sulle materie di sua competenza e, in particolare, sulle procedure e sugli esiti dell’autovalutazione, ed invia una relazione all’USR.

L’art. 10 dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni, nel rispetto di requisiti, modalità e criteri indicati con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, co. 1, della L. 400/1988 e di quanto disposto dall’art. 7 del DPR 275/1999. I partner possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni no profit.

Si ricorda che l’art. 7 del DPR 275/1999 già prevede che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, e può prevedere lo scambio temporaneo di docenti.

Inoltre, le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, e con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Infine, le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col POF e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Dunque, mentre nell’assetto normativo vigente le istituzioni scolastiche procedono liberamente alla stipula di convenzioni, ovvero alla costituzione e adesione ad accordi di rete e a consorzi, in base all’art. 10 in esame esse dovranno rispettare requisiti, modalità e criteri indicati con un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, co. 1, L. 400/1988.

L’art. 10 dispone anche che le istituzioni scolastiche possono ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel POF e per l’innalzamento dei livelli di competenza degli studenti. A tutela della trasparenza, esse devono definire annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni formative cofinanziate attraverso il contributo ricevuto (che, nel co. 3, a differenza di quanto previsto nel co. 1, può provenire non solo da fondazioni, ma da tutti i partner previsti). Contributi superiori a 5000 euro possono provenire solo da enti che hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Nel comma 1, secondo periodo, appare necessario fare riferimento agli ulteriori soggetti indicati nel comma 2, ai quali fa riferimento il comma 3.

 

Il Capo II riguarda, come ante evidenziato, la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.

L’art. 11 dispone, nei commi 1 e 2, che con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, co. 3, L. 400/1988, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche - composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei “consigli delle istituzioni scolastiche autonome” – e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e ad esso partecipano rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni delle province e dei comuni, nonché il Presidente dell’INVALSI.

Appare necessario esplicitare se il riferimento è ai presidenti dei Consigli dell’autonomia.

Il Consiglio nazionale - che, in base alle abrogazioni definite dall’art. 12, sostituirà il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - è definito “organo di partecipazione e di corresponsabilità fra Stato, regioni, enti locali ed autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione” (che, come si è visto, comprende le scuole paritarie). Esso tutela la libertà di insegnamento e la qualità della scuola e garantisce la piena attuazione dell’autonomia scolastica.

I commi da 3 a 8 dispongono che le regioni, in attuazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e nestabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell’offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche.

Sull’assetto attuale delle competenze amministrative, si veda ante.

Le regioni istituiscono anche Conferenze di ambito territoriale alle quali partecipano i comuni, singoli o associati, l’Ufficio scolastico regionale, le università, le istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell’impresa. Gli ambiti territoriali sono definiti dalle regioni d’intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche autonome. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, sulla programmazione dell’offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità fra i vari cicli di istruzione, sull’integrazione degli alunni diversamente abili, sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Sostanzialmente, le Conferenze di ambito territoriale sembrano sostituire - in relazione a quanto dispone l’art. 12 del t.u. - il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio provinciale di cui agli artt. 18[3] e 20 del d.lgs. 297/1994.

L’art. 12 opera il raccordo con la normativa vigente, disponendo la cessazione di efficacia, ovvero l’abrogazione, di alcune disposizioni del d.lgs. 297/1994. In particolare:

- le disposizioni riguardanti gli organi interni delle istituzioni scolastiche cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi;

- le disposizioni concernenti gli organi collegiali a livello distrettuale e gli organi collegiali a livello provinciale cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione della Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e delle Conferenze di ambito territoriale.

Occorre valutare se non debba essere disposta l’abrogazione anche del DPR 233 del 1999, che aveva previsto nuovi organi collegiali, da costituire entro il 31 dicembre 2002[4] (consiglio superiore della pubblica istruzione al posto del CNPI, consigli regionali dell’istruzione, consigli scolastici locali al posto dei consigli scolastici distrettuali e provinciali) - di fatto mai costituiti -, nonché l’art. 7 della L. 137/2001, che aveva conferito una delega per l’ulteriore riordino degli organi collegiali, scaduta senza essere esercitata[5].

-le disposizioni concernenti le assemblee degli studenti e dei genitori e quelle concernenti la disciplina dell’elezione degli organi collegiali interni cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto;

- le disposizioni concernenti il CNPI sono abrogate a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche.

 

L’art. 13 è già stato illustrato in precedenza.

L’art. 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni allegate

Le pdl erano corredate di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso direttamente collegati agli argomenti trattati nel testo unificato. Tuttavia, l’art. 50 del D.L. 5/2012 dispone in materia di autonomia responsabile delle scuole, prevedendone un potenziamento. Le disposizioni riguardano, in particolare, organici, reti scolastiche e trasferimenti di risorse. L’art. 52 dispone che con D.I. sono adottate linee guida per realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai “principi fondamentali”, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».

La Corte è tornata sull’argomento con la sentenza n. 200/2009, concernente l’art. 64 del D.L. 112/2008, nella qualeha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di “norme generali sull'istruzione”. Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003,che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle “norme generali sull'istruzione” evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l’altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i princípi della valutazione complessiva del sistema, i princípi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali.

La stessa sentenza n. 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che “la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa […] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi”. Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

Al riguardo, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, appare opportuno un approfondimento in ordine alle previsioni dell’articolo 11, commi da 3 a 8, che prevedono:

a)       l’istituzione da parte delle Regioni di una Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo con funzioni consultive anche sui piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituzioni scolastiche

b)      l’istituzione di Conferenze di ambito territoriale, come luogo di coordinamento tra istituzioni scolastiche, enti locali, rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio, con funzioni consultive anche sui piani di organizzazione della rete scolastica

 Da un lato, infatti, occorre considerare che con tali previsioni la legge statale appare intervenire nelle modalità di definizione da parte del legislatore regionale del dimensionamento della rete scolastica sul territorio; dall’altro lato, però, occorre tenere presente che si tratta di norme procedimentali e che composizione e durata degli organi, che rivestono unicamente funzioni consultive, sono comunque demandate alle regioni (anche se, per le Conferenze di ambito territoriale il comma 7 indica le tipologie di soggetti da coinvolgere).

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 10, co. 1, e l’art. 11, co. 1, dispongono l’adozione di un regolamento, rispettivamente, ai sensi dell’art. 17, co. 1, e dell’art. 17, co. 3, L. 400/1988.

Per l’oggetto, si veda par. Contenuto.

Formulazione del testo

All’art. 1, co. 1, dopo le parole “articolo 117” occorre aggiungere le parole “, terzo comma”. Al co. 5, occorre aggiungere una “i” prima della parola “piani”.

All’art. 2, il co. 2 ripete un concetto già presente nell’art. 1, co. 4. Lo stesso avviene per l’art. 6, co. 4.

All’art. 6, co. 4, prima della parola “raggiungimento” occorre inserire la preposizione “al”.

All’art. 8, co. 1, le parole “regolamento interno” e, al co. 2, le parole “regolamento della scuola” dovrebbero essere sostituite con le parole “regolamento di istituto”.

All’art. 9, le parole “di cui all’articolo 1” devono essere sostituite con le parole “di cui all’art. 3”.

All’art. 10, co. 2, si valuti la sostituzione delle parole “organizzazioni non profit” con le parole “organizzazioni senza scopo di lucro”.

All’art. 11, la rubrica deve essere integrata con un riferimento anche alle Conferenze regionali. Il co. 5 sembra ripetere in gran parte quanto già espresso nel co. 4.

All’art. 12, co. 2, il riferimento corretto è all’articolo 11, commi da 3 ad 8 (e non 6).

All’art. 13, dopo le parole “Titolo V” occorre inserire le seguenti “della parte seconda”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost380-AC953 e abb.doc



[1] Peraltro, rispondendo all’interpellanza urgente 2-01231 il 3.11.2011, il rappresentante del Governo ha fatto presente, che, essendo stati già a suo tempo definiti i piani di dimensionamento per l’a.s. 2011/2012, la norma si applicherà dall’a.s. successivo.

[2]Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

[3] Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 297/1994, i distretti, costituiti su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, realizzano la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola.

[4] Termine così fissato dall’ art. 6 del D.L. 411/2001.

[5] I termini per l’esercizio della delega erano stati fissati al 23 gennaio 2004 e poi prorogati al 29 luglio 2005 dall’art. 2, co. 2, della L. n. 186/2004, di conversione del D.L. n. 136/2004.