Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche al testo unico dei cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio - A.C. 2618 e abb. Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2618/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 376
Data: 22/03/2012
Descrittori:
DL 2001 0151   INDENNITA' DI MATERNITA'
LAVORATORI MADRI E PADRI   TESTI UNICI

 

22 Marzo 2012

 

n. 376

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio

Testo unificato A.C. 2618 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2618 e abb.

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

7 marzo 2012

richiesta di parere

15 marzo 2012

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Sede e stato dell’iter

Sede referente (concluso esame emendamenti)

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 2618 (Mosca), C. 3023 (Saltamartini), C. 15 (Brugger), C. 2413 (Caparini), C. 2672 (Calabria), C. 2829 (Jannone), C. 2993 (Reguzzoni), C. 3534 (Donadi), C. 3815 (Golfo) e C. 4838 (Savino) reca modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito “decreto legislativo”).

 

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 introduce l’articolo 17-bis al decreto legislativo, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

L’articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità. Il comma 1 regola l’assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell’attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso  di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista.

I commi da 3 a 6 prevedono una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell’ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

L’articolo 3 modifica l’articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

L’articolo 4 modifica l’articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.

Relazioni allegate

Alle proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme previste dal provvedimento, in quanto intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulla tutela della maternità e della paternità, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva stataleordinamento civile”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. e “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 31 della Costituzione prevede che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 1, capoverso Art. 17-bis, la quale consente alle lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive a causa della gravidanza, di partecipare ad una seconda sessione previo accantonamento del numero dei posti necessario (che solo ove le interessate non superino le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione), occorre valutare, per quanto concerne in particolare la partecipazione a concorsi pubblici, se la disposizione non possa potenzialmente prefigurare un irragionevole accostamento, nell’ambito delle varie forme di tutela della maternità garantite dall’articolo 31, tra situazioni giuridiche diverse. In particolare l’accostamento riguarderebbe la situazione di lavoratrici già dipendenti di un’amministrazione pubblica (e, come tali, titolari di un rapporto con l’amministrazione in questione caratterizzato da diritti e doveri) e quella di soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici (e che in quanto tali appaiono titolari unicamente di un’aspettativa all’ingresso nell’amministrazione pubblica in questione). In tal senso, la protezione riconosciuta, nell’ambito della tutela della maternità, ai soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici potrebbe apparire non coerente rispetto alla più debole salvaguardia, sempre nell’ambito dei concorsi pubblici, di altri valori pure costituzionalmente garantiti come la tutela alla salute ex art 32 della Costituzione (in altre parole, a fronte della disposizione in commento, l’ordinamento non appare prevedere analoga facoltà di partecipare a una seconda sessione di prove nei concorsi pubblici per soggetti impossibilitati a partecipare a concorsi a causa di malattie, anche gravi). Nel valutare gli effetti della disposizione, infine, appare opportuno fare riferimento anche al rispetto del principio costituzionale del “buon andamento” della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97.

Attribuzione di poteri normativi

I commi da 3 a 6 dell’articolo 2 prevedono una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell’ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

 


 

 

 

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File: cost376-AC2618.doc