Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Modifiche al testo unico dei cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio - A.C. 2618 e abb. Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 376 | ||||
Data: | 22/03/2012 | ||||
Descrittori: |
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22 Marzo 2012 |
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n. 376 |
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorioTesto unificato A.C. 2618 e abb.Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2618 e abb. |
Titolo |
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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adozione quale testo base |
7 marzo 2012 |
richiesta di parere |
15 marzo 2012 |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente (concluso esame emendamenti) |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato delle proposte di legge C. 2618 (Mosca), C. 3023 (Saltamartini), C. 15 (Brugger), C. 2413 (Caparini), C. 2672 (Calabria), C. 2829 (Jannone), C. 2993 (Reguzzoni), C. 3534 (Donadi), C. 3815 (Golfo) e C. 4838 (Savino) reca modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito “decreto legislativo”).
Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 introduce l’articolo 17-bis al decreto legislativo, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.
L’articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità. Il comma 1 regola l’assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell’attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista.
I commi da
L’articolo 3 modifica l’articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
L’articolo 4 modifica l’articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.
Alle proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
Le norme previste dal provvedimento, in quanto intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulla tutela della maternità e della paternità, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva statale “ordinamento civile”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. e “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m).
L’articolo 31 della Costituzione prevede che “
Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 1, capoverso Art. 17-bis, la quale consente alle lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive a causa della gravidanza, di partecipare ad una seconda sessione previo accantonamento del numero dei posti necessario (che solo ove le interessate non superino le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione), occorre valutare, per quanto concerne in particolare la partecipazione a concorsi pubblici, se la disposizione non possa potenzialmente prefigurare un irragionevole accostamento, nell’ambito delle varie forme di tutela della maternità garantite dall’articolo 31, tra situazioni giuridiche diverse. In particolare l’accostamento riguarderebbe la situazione di lavoratrici già dipendenti di un’amministrazione pubblica (e, come tali, titolari di un rapporto con l’amministrazione in questione caratterizzato da diritti e doveri) e quella di soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici (e che in quanto tali appaiono titolari unicamente di un’aspettativa all’ingresso nell’amministrazione pubblica in questione). In tal senso, la protezione riconosciuta, nell’ambito della tutela della maternità, ai soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici potrebbe apparire non coerente rispetto alla più debole salvaguardia, sempre nell’ambito dei concorsi pubblici, di altri valori pure costituzionalmente garantiti come la tutela alla salute ex art 32 della Costituzione (in altre parole, a fronte della disposizione in commento, l’ordinamento non appare prevedere analoga facoltà di partecipare a una seconda sessione di prove nei concorsi pubblici per soggetti impossibilitati a partecipare a concorsi a causa di malattie, anche gravi). Nel valutare gli effetti della disposizione, infine, appare opportuno fare riferimento anche al rispetto del principio costituzionale del “buon andamento” della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97.
I commi da
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File: cost376-AC2618.doc