Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - D.L. 2/2012 - A.C. 4999 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4999/XVI   DL N. 2 DEL 25-GEN-12
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 370
Data: 07/03/2012
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2012 0002
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SIWEB

 

7 marzo 2012

 

n. 370

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

D.L. 2/2012 - A.C. 4999

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4999

Numero del decreto-legge

2/2012

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Iter al Senato

Si (A.S. 3111)

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

12

Date:

 

emanazione

25 gennaio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 gennaio 2012

approvazione del Senato

23 febbraio 2012

assegnazione

24 febbraio 2012

scadenza

25 marzo 2012

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

 

 


Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura, si compone di 12 articoli.

Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto del provvedimento; per la descrizione analitica delle singole disposizioni si rinvia, invece, al dossier n. 601.

L’articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I commi da 1 a 3 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (co. 1); l’ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (co. 2) e il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l’aumento fino all’8% della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (co. 3). Il comma 3-bis dell’articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l’elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-ter dell’articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare  gli artt. 183 e 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l’utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consente la rimozione e l’utilizzo per la produzione di energia,oper il riutilizzoa fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato,esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell’ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).

L’articolo 1-quater,introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania e precisamente: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa,alla cui realizzazione non si fa più riferimento nelle norme oggetto di modifica (commi da 1 a 3); il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà (comma 4); l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la realizzazione (commi 3 e 5).

L’articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell’articolo in esame.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare:

·               i commi da 1 a 4 recano norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti “storici”, che sono inclusi nella definizione di “suolo” e, pertanto, esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti;

·               i commi 5 e 6 novellano gli articoli 182-ter e 183 del Codice dell’ambiente, in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio;

·               i commi da 7 a 9, novellando gli articoli 187, 205 e 216-bis del Codice dell’ambiente, recano misure al fine di: prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma; consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata;

·               il comma 10 novella l’art. 264 del Codice dell’ambiente, al fine di prevedere una procedura per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice;

·               il comma 11 novella il decreto legislativo 49/2010, al fine di escludere dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari;

·               il comma 12 novella il comma 29 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013;

·               i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l’altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi;

·               il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell’art. 3 della legge 549/1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche, nonché eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica;

·               il comma 18 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà  riscontrate  dagli  operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all’emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010;

·               il comma 19 modifica il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L’articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell’ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell’adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.

L’articolo 3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti “acquisti verdi”, e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l’articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l’aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l’altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l’impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell’acquisto di beni.

L’articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.

L’articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetarioe, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.

L’articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell’ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Minitero o a fondi istituiti con legge funzionali all’attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all’andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta

 

Relazioni allegate

Al disegno di legge presentato al Senato in prima lettura sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo agli articoli 1 e 1-quater, siosserva che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania è stata oggetto di numerosi decreti-legge nel corso della legislatura, tra i quali si ricordano: il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, nonché il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, e il D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Tali provvedimenti si caratterizzano per l’impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente. Si segnala, inoltre, che i decreti-legge 90/2008, 195/2009 e 196/2010 sono novellati dal provvedimento in titolo. Si ricorda, infine, che il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, non è stato convertito in legge. Per una disamina del contenuto dei precedenti decreti-legge concernenti la situazione dei rifiuti si rinvia al dossier n. 601.

Con riguardo più in generale alla materia ambientale, si segnala che il decreto-legge n. 208 del 2008 recava misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Si segnala, infine, che in precedenti decreti-legge sono contenute disposizioni connesse a quelle contenute nel provvedimento in titolo: è il caso, ad esempio, dell’articolo 4-quinquies, concernente la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole, del decreto-legge 171/2008 (misure urgenti per il rilancio agroalimentare), dell’articolo 7, riguardante le apparecchiature elettroniche ed elettroniche, del citato decreto-legge 208/2008 e dell’articolo 7, concernente sempre i RAEE, del decreto-legge 135/2009.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premesse del decreto sottolineano la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a: a) fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti (STIR) della Regione Campania assicurandone il costante e corretto funzionamento; b) disciplinare l’entrata in operatività del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci subordinandola all’adozione di un provvedimento che stabilisca puntuali modalità di informazione ai consumatori; c) offrire maggiori certezze agli operatori chiarendo che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale “materiale da riporto”. Rinviando a quanto osservato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità delle disposizioni del provvedimento, si segnala che le disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato, fatto salvo l’articolo 1-quater, riguardano profili della materia ambientale ulteriori rispetto a quelli contemplati nelle premesse del decreto.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'àmbito della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (sentenze n. 127/2010, 61/2009, 10/2009, 277/2008, n. 62/2008, n. 378/2007, n. 284/2006; n. 247/2006, n. 161/2005, n. 62/2005).

Tuttavia, «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62/2005).

 

Si segnala però che l’articolo 3-bis, comma 2 introduce – nell’ambito dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – il comma 4-bis, il quale dispone che nelle more dell’adozione di regolamenti ministeriali da adottare ai sensi del’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, alla “determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi” possano provvedere con propri regolamenti (che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti statali) le regioni e le province autonome, facendo salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari già adottate dalle regioni e province autonome. Si attribuisce così potestà regolamentare (nelle more dell’esercizio di quella statale) alle regioni ed alle province autonome in una materia che, ai sensi del citato articolo 195, è di esclusiva competenza statale e nella quale quindi lo Stato può esercitare la propria potestà regolamentare.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il Senato ha integrato l’articolo 1 con ulteriori due commi di valenza generale (e quindi non limitati all’emergenza rifiuti in Campania), interamente sostituito l’articolo 2 e l’articolo 3 ed ha approvato altri 8 articoli (da 1-bis a 3-sexies), che, con l’eccezione dell’articolo 1-quater, riguardante la problematica dei rifiuti nella regione Campania e quindi riconducibile, come materia, all’articolo 1, trattano ulteriori profili ambientali, per lo più con disposizioni di carattere ordinamentale.

A proposito di tali disposizioni, inserite in sede di conversione, si rammenta che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo nell’ambito dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), sottolineando che “La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione”. La Corte ha quindi evidenziato che “l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”.

I contenuti della sentenza sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012.

 


 

 

 

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