Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi A.C. 4945 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4945/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 368
Data: 29/02/2012
Descrittori:
INQUINAMENTO DELLE ACQUE   NAVI E NATANTI
SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

29 febbraio 2012

 

n. 368

Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi

A.C. 4945

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

4945

Titolo

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

21 febbraio 2012

Commissione competente

III (Affari Esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

La Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi (Convenzione AFS) è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell’utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).

L’attenzione è posta sulle vernici antivegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell’imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante. Nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l’industria chimica, a partire dagli anni ’60, realizzasse le moderne vernici antivegetative con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell’acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l’ambiente in generale.

La Convenzione AFS è entrata in vigore a livello internazionale il 17 settembre 2008: ovviamente, per l’Italia ciò avverrà dopo il deposito dello strumento di adesione debitamente autorizzata dal Parlamento.

L'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.

Particolare rilievo assume l’articolo 1, in base al quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull’ambiente marino e sulla salute umana e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale. Gli Stati Parte inoltre, si impegnano a cooperare al fine di garantire una efficace messa in opera, l’osservanza e applicazione effettiva della Convenzione.

In base all’articolo 3, la Convenzione si applica alle navi che battono la bandiera di uno Stato Parte o che operano sotto la sua autorità e alle navi che, non rientrando in queste tipologie, entrano in un porto, in un cantiere o in un terminale offshore di uno Stato Parte. Per “Nave” si intende ogni tipo di imbarcazione in ogni modo operante nell’ambiente marino e include aliscafi, mezzi a cuscino d’aria, sommergibili, mezzi galleggianti, piattaforme fisse o galleggianti, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units, FSUs) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units, FPSOs).

Gli Stati Parte hanno altresì l’obbligo, ai sensi dell’ articolo 5, di imporre sul proprio territorio che la raccolta, la movimentazione, il trattamento e lo smaltimento dei residui derivanti dall’applicazione o dalla rimozione dei sistemi anti-vegetativi nocivi considerati dall’Allegato 1 avvenga in maniera ambientalmente sicura e compatibile, tenendo conto delle regole e standard internazionali applicabili.

Gli artt. 6 e 7 della Convenzione stabiliscono una procedura specifica per la modifica dell’Allegato I e l’eventuale assoggettamento di ulteriori sistemi anti-vegetativi alla Convenzione.

La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni. Le ispezioni delle navi possono avvenire in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale off-shore di una Parte (art. 11).

L’Amministrazione da cui dipende la nave ha l’obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente. Sull’Amministrazione grava l’obbligo di condurre indagini sulla violazione che sia stata riportata da una Parte e, in caso dell’avvio di un procedimento e della comminazione di sanzioni, di informarne la Parte stessa nonché l’IMO (art. 12).

La Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica (art. 19).

L’allegato I individua i sistemi anti-vegetativi nocivi e le relative prescrizioni.

L’allegato II fornisce gli elementi necessari per una proposta iniziale di controllo di un sistema antivegetativo.

Nell’allegato III sono specificate le informazioni necessarie per una proposta esaustiva di controllo di un sistema antivegetativo.

L’allegato IV riguarda le visite ispettive (surveys) e i requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi.

 

Il disegno di legge è composto da sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le disposizioni riguardanti, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione. L’esecuzione è data conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n.782/2003 relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

L’articolo 3 affida la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall’Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L’articolo 4 reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione.

Il comma 1 prevede la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.500 a 15.000 euro per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell’articolo 4 della Convenzione e dell’allegato 1 della medesima, nonché dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n.782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l’armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione di cui al comma 1.

Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1083 del codice della navigazione (1)

Il comma 4 inibisce l’attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.

Il comma 5 dispone l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1186 del codice della navigazione(2), alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall’articolo 11 della Convenzione.

Il comma 6 prevede infine l’applicazione dell’articolo 1193 del codice della navigazione(3) nell’ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all’allegato 4 della Convenzione.

L’articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’Adesione alla Convenzione. Il comma 1 autorizza la spesa di 7.740 euro annui, a decorrere dal 2012, da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2012-2014) nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”  dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tale spesa è necessaria a garantire la partecipazione almeno due volte all'anno di dirigenti e di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle riunioni del MEPC ed in particolar modo alle riunioni dei gruppi tecnici, di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione, che dovranno insediarsi nei casi in cui dagli Stati parte provenga una richiesta di ammissione di nuove sostanze contenute in sistemi antivegetativi da limitare o da sottoporre a bando, a quelle contenute nell'allegato 1 e dedicati alle revisione delle prescrizioni tecniche contenute nella Convenzione.

Il Ministro dell’ambiente, secondo il successivo comma 2, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009(4), nonché a riferirne al Ministro dell’economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro dell’ambiente, provvede, con proprio decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere. Delle cause degli scostamenti e dell’adozione di dette misure, il Ministro dell’economia riferisce senza ritardo, con apposita relazione, alle Camere (comma 3)

L’articolo 6 reca la disposizione relativa all’entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa, di relazione tecnica, di un’analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

 

 

 

 

(1) Il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, stabilisce, all’articolo 1083, che la sospensione dai titoli professionali marittimi priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni

(2)L’articolo 1186 del Codice della navigazione stabilisce che, chiunque non osservi le prescrizioni concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro.

(3)L’articolo 1193 del Codice della navigazione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1549 a 9.296 euro, per il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, ovvero che tiene irregolarmente i documenti di bordo o non vi esegue le annotazioni prescritte.

(4) Legge di contabilità e finanza pubblica.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni-Esteri

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File: cost368-AC4945.doc