Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto - A.C. 2094 NT - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2094/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 362
Data: 15/02/2012
Descrittori:
CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI   CODICE DI PROCEDURA PENALE
DIRITTO PROCESSUALE PENALE     

 

15 febbraio 2012

 

n. 362

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

A.C. 2094 NT

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2094

Titolo

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Iniziativa

On. Tenaglia ed altri

Iter al Senato

no

Numero di articoli

10

Date:

 

adozione quale testo base

2 febbraio 2012

richiesta di parere

15 febbraio 2012

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si

 

 


Contenuto

La proposta di legge AC 2094 è volta a consentire una rapida definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

La proposta ha finalità di deflazione del carico processuale penale. Come emerge dalla relazione illustrativa, essa, fermo restando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, introduce nel codice di rito un istituto deflattivo in presenza di vicende che, pure astrattamente valutabili sul piano penale, risultino di così scarsa offensività da non giustificare l’impiego della costosa risorsa del processo.

Il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dalla Commissione Giustizia, ai fini dell’accertamento della particolare tenuità del fatto, individua i seguenti parametri (art. 3, che inserisce nel codice di procedura penale l’art. 530-bis):

-          le modalità della condotta;

-          l’occasionalità della condotta. La condotta non è occasionale quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero quando ha commesso (in precedenza o successivamente) altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto è stato ritenuto di particolare tenuità;

-          l’esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della condotta.

 

Il nuovo testo della proposta di legge prevede, nei casi di particolare tenuità del fatto:

§   la declaratoria d’ufficio con sentenza della particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado del processo, con una modifica all’art. 129 c.p.p. (articolo 1)

L’attuale art. 129 c.p.p. stabilisce che in ogni stato e grado del processo, il giudice che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

§   che la richiesta di archiviazioneal giudice da parte del PM debba essere notificata alla persona offesa che potrà entro 10 giorni prendere visione degli atti e presentare opposizione (articolo 5, che novella l’art. 408 c.p.p.), anche se non abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.

L’art. 408 dispone attualmente che a chiusura delle indagini il PM, se ritiene la notizia di reato infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione, trasmettendogli gli atti. L’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. Nell’avviso è precisato che entro 10 giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione, chiedendo la prosecuzione delle indagini.

§   la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, con una modifica all’art. 425 c.p. (articolo 2);

L’art. 425 c.p.p. prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.

§   la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, con l’introduzione dell’articolo 530-bis c.p.p. (articolo 3).

Le attuali ipotesi di sentenze di proscioglimento sono la sentenza di non doversi procedere (perché l’azione penale non doveva essere avviata o non deve essere proseguita o per estinzione del reato, artt. 529 e 531 c.p.p.); la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione; perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile; perchè vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, art. 530).

 

Dalla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (ex art. 530-bis, c.p.p.), il testo fa discendere le seguenti conseguenze:

-        l’obbligo per il giudice di pronunciarsi anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, analogamente a quanto attualmente fa in relazione a sentenze di condanna (articolo 6, che novella l’articolo 538 c.p.p. e articolo 7, che novella l’articolo 578 c.p.p.);

-        l’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dei confronti del prosciolto per particolare tenuità del fatto nonché nel giudizio per responsabilità disciplinare (articolo 8, che sostituisce l’articolo 651 c.p.p. e articolo 9, che novella l’articolo 653 c.p.p.);

-        l’iscrizione per estratto nel casellario giudiziale del provvedimento con il quale l’imputato è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto (articolo 10, co. 2).

 

Il nuovo testo della proposta di legge, con finalità di coordinamento, interviene inoltre su:

 

§         il procedimento penale minorile disciplinato dal D.P.R. 448/1998.

Si ricorda, infatti, che nel processo minorile è già previsto il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nei casi di tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento. L’art. 27 del DPR 448/1988 prevede che nel corso delle indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne (primo comma).

In presenza di tali condizioni, analoga sentenza può essere pronunciata d’ufficio dal giudice nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato (quarto comma).

L’articolo 10 delle proposta aggiunge la possibilità per il giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto anche ad esito del dibattimento.

 

§         Il rito penale dinanzi al giudice di pace, disciplinato dal d.lgs. 274/2000. L’articolo 11 della proposta sopprime la previsione dell’art. 34 che attualmente esclude la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

Si ricorda l’istituto dell’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto è infatti già previsto nei procedimenti davanti al giudice di pace.

L’art. 34 del d.lgs. 274/2000 prevede che il fatto sia di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato (comma 1).

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (comma 2). Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (comma 3).

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è di iniziativa parlamentare e dunque corredata della sola relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è ricondubile alle materie giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

A fronte di un fatto qualificato dal legislatore come reato, il testo individua una serie di parametri collegati alle modalità della condotta, al soggetto che agisce (occasionalità della condotta) e alle conseguenze della sua azione, che fanno venire meno l’esigenza di perseguire il reato.

Conseguentemente, la proposta di legge deve essere valutata almeno alla luce dei seguenti principi costituzionali:

§         il principio di legalità, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.;

§         il principio della soggezione del giudice solamente alla legge, di cui all’art. 101, secondo comma, Cost.;

§         l’obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’art. 112.

Infatti, pare opportuno considerare che:

-        l’archiviazione e il proscioglimento per particolare tenuità del fatto demandano al giudice di stabilire, caso per caso, se l’esercizio dell’azione penale, pur in presenza di un fatto tipico (come tale per definizione lesivo dell’interesse tutelato), sia nondimeno ingiustificato, secondo la valutazione caso per caso del magistrato;

-        potrebbero considerarsi spettare al solo legislatore le scelte caratterizzanti del precetto, in modo da rendere possibile individuare a priori la distinzione tra lecito e illecito e tra comportamenti sanzionati e non;

-        il progetto potrebbe configurare fattispecie penali che, in taluni casi, restano sprovviste di sanzione.

 

Occorre altresì rammentare che l’istituto in commento ha un precedente nel nostro ordinamento nel processo penale davanti al giudice di pace (v. sopra). La Corte costituzionale, chiamata in più occasioni a verificare la legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 rispetto al parametro dell’art. 112 Cost. ha sempre pronunciato ordinanze di manifesta inammissibilità (cfr. ord,. n. 34/2003 e n. 371/2004), senza affrontare nel merito la questione.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost362-A.C.2094NT.doc