Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 - A.C. 4933 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4933/XVI   DL N. 212 DEL 22-DIC-11
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 360
Data: 09/02/2012
Descrittori:
DEBITI   DECRETO LEGGE 2011 0212
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 febbraio 2012

 

n. 360

Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

D.L. 212/2011 – A.C. 4933

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4933

Numero del decreto-legge

212/2011

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

Iter al Senato

Si (A.S. 3075)

Numero di articoli:

 

testo originario

17

testo approvato dal Senato

27

Date:

 

emanazione

22 dicembre 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

22 dicembre 2011

approvazione del Senato

2 febbraio 2012

assegnazione

6 febbraio 2012

scadenza

20 febbraio 2012

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

 

 


Contenuto

Il testo originario del decreto-legge n. 212 del 2011 è ripartito in due Capi: il Capo I, che introduce nell’ordinamento una speciale procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore e consumatore, ed il Capo II, che detta disposizioni per l’efficienza della giustizia civile.

Prima di procedere all’esame del disegno di legge di conversione, il Senato ha approvato definitivamente un disegno di legge di iniziativa parlamentare che, oltre a dettare misure in tema di usura e estorsione, disciplinava la composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore che non può accedere al fallimento (ora legge n. 3 del 2012). Conseguentemente, in sede di conversione del decreto, il Senato ha approvato un maxiemendamento che: a) novella la legge n. 3, inserendo un procedimento per il sovra indebitamento del debitore in genere; b) introduce nel decreto-legge un procedimento parallelo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del solo consumatore.

Tale disciplina costituisce il Capo I del decreto-legge ed è stata soppressa dalla Commissione Giustizia nel corso dell’esame in sede referente.

Residua dunque il solo Capo II del decreto-legge, che riguarda l’efficienza della giustizia civile, peraltro privo dell’art. 12 (che riguarda la mediazione), già soppresso dal Senato. Il Capo II non è stato modificato dalla Commissione Giustizia.

L’art. 13, nel testo trasmesso dal Senato, modifica il valore soglia per la competenza del giudice di pace, portato da 516,46 a 1.110 euro, e stabilisce un limite per le spese di giudizio davanti al medesimo giudice di pace. Modifica inoltre la disciplina dell’inventario nel procedimento di apertura delle successioni.

L’art. 14 abroga la disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

L’art. 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

L’art. 16 reca modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali.

L’art. 17 reca la clausola di entrata in vigore.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato, oltre che dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per quanto riguarda l’art. 15, relativo ai giudici onorari, si segnala che ormai da molti anni, in attesa di una organica riforma della magistratura onoraria, la proroga nelle funzioni dei magistrati viene realizzata con decreti-legge. Si vedano l’art. 2, comma 1-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354; l’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273; l'art. 1 del D.L. 30 maggio 2008, n. 95; l’art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193; l’art. 1, comma 2-ter, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il coordinamento è assicurato tramite la tecnica della novellazione.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nelle premesse al decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, con riguardo alla giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost360-AC4933.doc