Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 - A.C. 4933 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 360 | ||||
Data: | 09/02/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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n. 360 |
Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civileD.L. 212/2011 – A.C. 4933Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 4933 |
Numero del decreto-legge |
212/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
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Iter al Senato |
Si (A.S. 3075) |
Numero di articoli: |
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testo originario |
17 |
testo approvato dal Senato |
27 |
Date: |
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emanazione |
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pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
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approvazione del Senato |
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assegnazione |
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scadenza |
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Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Il testo originario del decreto-legge n. 212 del 2011 è ripartito in due Capi: il Capo I, che introduce nell’ordinamento una speciale procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore e consumatore, ed il Capo II, che detta disposizioni per l’efficienza della giustizia civile.
Prima di procedere all’esame del disegno di legge di conversione, il Senato ha approvato definitivamente un disegno di legge di iniziativa parlamentare che, oltre a dettare misure in tema di usura e estorsione, disciplinava la composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore che non può accedere al fallimento (ora legge n. 3 del 2012). Conseguentemente, in sede di conversione del decreto, il Senato ha approvato un maxiemendamento che: a) novella la legge n. 3, inserendo un procedimento per il sovra indebitamento del debitore in genere; b) introduce nel decreto-legge un procedimento parallelo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del solo consumatore.
Tale disciplina costituisce il Capo I del decreto-legge ed è stata soppressa dalla Commissione Giustizia nel corso dell’esame in sede referente.
Residua dunque il solo Capo II del decreto-legge, che riguarda l’efficienza della giustizia civile, peraltro privo dell’art. 12 (che riguarda la mediazione), già soppresso dal Senato. Il Capo II non è stato modificato dalla Commissione Giustizia.
L’art. 13, nel
testo trasmesso dal Senato, modifica il valore
soglia per la competenza del giudice di pace, portato da
L’art. 14 abroga la disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.
L’art. 15 dispone
la proroga al
L’art. 16 reca modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali.
L’art. 17 reca la clausola di entrata in vigore.
Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato, oltre che dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa e dalla relazione tecnica.
Per quanto riguarda l’art. 15, relativo ai giudici onorari,
si segnala che ormai da molti anni, in attesa di una organica riforma della
magistratura onoraria, la proroga nelle funzioni dei magistrati viene
realizzata con decreti-legge. Si vedano l’art. 2, comma 1-bis del D.L.
Il coordinamento è assicurato tramite la tecnica della novellazione.
Nelle premesse al decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile
Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, con riguardo alla giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.
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