Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Interventi urgenti in materia di sovraffollamento carcerario - D.L. 211/2011 - A.C. 4909 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
DL N. 211 DEL 07-FEB-12   AC N. 4909/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 356
Data: 07/02/2012
Descrittori:
CARCERI   DECRETO LEGGE 2011 0211
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

7 febbraio 2012

 

n. 356

Interventi urgenti in materia di sovraffollamento carcerario

D.L. 211/2011 - A.C. 4909

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4909

Numero del decreto-legge

211/2011

Titolo del decreto-legge

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

Iter al Senato

Si (A.S. 3074)

Numero di articoli:

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

22 dicembre 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

22 dicembre 2011

approvazione del Senato

25 gennaio 2012

assegnazione

26 gennaio 2012

scadenza

20 febbraio 2012

Commissione competente

II (Giustizia)

Stato dell’iter

Richiesta dei pareri

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 9 articoli.

L’art. 1, al comma 01 introdotto dal Senato,integra il contenuto del comma 4 dell’art. 386 c.p.p., in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, precisando che sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 558 sulla convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. La disposizione chiarisce che per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale si può fare ancora ricorso in via prioritaria alla custodia in carcere dell’arrestato o del fermato.

Il comma 1, lett. a), dell’art. 1riformula il comma 4 dell’articolo 558 c.p.p., in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell’arresto.

La lett. b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge è stata modificata dal Senato, in modo da  aggiungere due commi (4-bis e 4-ter) all’art. 558 c.p.p. Stabilisce, come regola generale, che il PM disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il PM dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell’abitazione ovvero nel caso in cui l’abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto ovvero ancora qualora l’arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell’arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.

E’ previsto il ricorso alla custodia dell’arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, di rapina ed estorsione.

L’art. 2 reca modifiche alle norme di attuaz. c.p.p. Prevede che anche l’interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Eccezione a tale regola è l’ipotesi che l’arrestato sia custodito presso la propria abitazione.

Il Procuratore capo della Repubblica dovrà predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato art. 558.

Un’ulteriore modifica introdotta dal Senato concerne il comma 1-bis dell’art 146-bis delle disp. att. c.p.p. in tema di partecipazione al dibattimento a distanza: ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, è prevista l’audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.

Si prevede poi che l’arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.

L’art. 2-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione, modifica l’art. 67 dell’ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo art. 67-bis precisa, inoltre,che la disciplina delle visite prevista dall’art. 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

L’art. 2-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, integra l’elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni prevedendo anche l’inosservanza da parte del giudice della novellatadisciplina dell’udienza di convalida dell’arresto e dell’interrogatorio.

L’art. 3 del decreto-legge innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione presso il domicilio. Inoltre, la già prevista relazione del ministro al parlamento dovrà riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.

L’art. 3-bis, introdotto dal Senato, recauna disciplina speciale che estendela disciplina sull'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), purchè con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. Si provvede poi alla copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3-bis, che sono quantificati in 5 milioni di euro.

L’art. 3-ter prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013. Il processo di trasferimento delle funzioni sarà costantemente seguito dalla Conferenza unificata. Spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG.

A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie regionali. Da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Sono autorizzate tutte le regioni (e le province autonome) ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG. E’ prevista la copertura finanziaria dell’articolo e sono affidati al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dell’articolo. Gli immobili già sede di OPG che dovranno essere dismessi saranno destinati a nuova funzione d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, l’Agenzia del demanio e le regioni interessate.

L’art. 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di 57 milioni e 277 mila euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria.

L’art. 5 reca la norma di copertura finanziaria.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato privo dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN). Era accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 44-bis del d.l. 207/2008, per fare fronte al grave sovraffollamento delle carceri, aveva attribuito fino al 31 dicembre 2010 al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-DAP poteri straordinari commissariali per gli investimenti necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. Tali poteri sono stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 216/2011, in corso di conversione, che ha altresì affidato la gestione commissariale ad un soggetto distinto dal capo del DAP.  Con il d.l. 195/2009 sono stati attribuiti al commissario poteri per la localizzazione delle strutture.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l'art. 2-bis, si osserva che la p.d.l. C. 3722 (Bernardini ed altri), attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera in sede referente, prevede un’analoga modifica dell’art. 67 O.P. volta ad estendere il regime delle visite senza autorizzazione ai soli membri del Parlamento Europeo “spettanti all’Italia”.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse del decreto-legge evidenziano: la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia; la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio delle persone detenute; la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l’applicazione della detenzione presso il domicilio.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in particolare, lett. g) (con riguardo all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato) e l) (con riguardo alla giurisdizione e alle norme processuali e all’ordinamento civile e penale).

L’art. 3-ter del provvedimento, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interessa altresì la competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. con specifico riguardo alla tutela della salute.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 3-bis, introdotto dal Senato, recauna disciplina speciale che estendela disciplina sull'ingiusta detenzione ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), purchè con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

 

Con riferimento all’art. 3-bis, andrebbe valutato se l’estensione retroattiva della disciplina sulla riparazione per l'ingiusta detenzione(art. 314 c.p.p.), limitata ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989) purchè con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988, non possa determinare una disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost.

 

Attribuzione di poteri normativi

In relazione al superamento degli OPG, previsto dall'art. 3-ter, si prevede che entro il 31 marzo 2012 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, debba emanare un decreto di natura non regolamentare per definire ulteriori requisiti delle strutture da destinare all'accoglienza delle persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

Lo stesso art. 3-ter prevede, al comma 9, l’ipotesi dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi dell’art. 120 Cost. e dell’art. 8 della legge 131/2003, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome che non abbiano rispettato il termine del 1° febbraio 2013 per il completo superamento degli OPG.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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