Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi A.C. 4003 ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 354 | ||
Data: | 01/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
1° febbraio 2012 |
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n. 354 |
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventiA.C. 4003 – Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 4003 ed abb., Testo unificato |
Titolo |
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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adozione quale testo base |
12 gennaio 2012 |
richiesta di parere |
25 gennaio 2012 |
Commissione competente |
XII Commissione affari sociali |
Sede e stato dell’iter |
Referente, concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato in esame (A.C. 4003 ed abb.), adottato dalla XII commissione come testo base nella seduta del 12 gennaio scorso, è diretto a consentire, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi (art.1). Vengono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e del regolamento di cui al D.M. 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente). Viene poi previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 2).
Il testo non ha subito modifiche nella fase emendativa.
Va ricordato che l’articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Diverse leggi sono state emanate in deroga a questa disposizione: oltre alla citata legge n. 458/1967, disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, vanno ricordate la legge n. 301/1993, recante
norme in materia di prelievi ed innesti di cornea, la legge n. 91/1999, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti, e la legge n. 483/1999, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato.
La legge n. 458/1967 disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi, in deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, consente tale deroga ai genitori, ai figli, ai fratelli germani e non germani che siano maggiorenni e solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al comma precedente o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, anche ad altri parenti e donatori estranei.
La legge disciplina le forme e le condizioni della donazione e le modalità dell’effettuazione del trapianto.
In attuazione delle disposizioni della legge è stato emanato, con D.M. 16 aprile 2010, n. 116, il Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente che disciplina i diversi passaggi ed adempimenti relativi al trapianto di parti di fegato e al trapianto di rene.
La materia trattata è riconducibile all’ambito della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Rileva altresì la materia ordinamento civile, ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
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File: cost354.doc