Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici - A.C. 4116 ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 353 | ||||||
Data: | 01/02/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
1° febbraio 2012 |
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n. 353 |
Disposizioni per il
superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei
vincitori e degli idonei
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Numero del progetto di legge |
AC 4116 (Testo unificato) |
Titolo |
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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adozione quale testo base |
25 gennaio 2012 |
richiesta di parere |
25 gennaio 2012 |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Richiesta dei pareri |
Il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 (Damiano), C. 4366 (Cazzola) e C. 4455 (Di Pietro) reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici e per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in 10 commi.
Il comma 1 prevede che per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni che non dispongono di proprie graduatorie utili, attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente e non pregiudica l’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.
Il comma 2
prevede che l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al
Il comma 3 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
I commi 4 e 5 dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca con più di 200 dipendenti), con esclusione di specifiche professionalità, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
Il comma 6 prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
Il comma 7 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
Il comma 8 dispone che al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Il comma 9 modifica i requisiti per l’accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l’accesso alla qualifica di dirigente.
Il comma 10 autorizza la modifica della normativa secondaria vigente al fine di assicurare il coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.
L’articolo
1, comma 4, del decreto-legge D.L. 216/2011 (A.C. 4865-A, in corso di esame
alla Camera) proroga al 31 dicembre
Le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento e amministrazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett. g), Cost.
Il comma 10 autorizza il Governo, per esigenze di coordinamento normativo, a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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File: cost353.doc