Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici - A.C. 4116 ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4116/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 353
Data: 01/02/2012
Descrittori:
ASSUNZIONE AL LAVORO   CONCORSI PUBBLICI
IDONEI IN CONCORSO   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

1° febbraio 2012

 

n. 353

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei
nei concorsi pubblici

A.C. 4116 – Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

AC 4116 (Testo unificato)

Titolo

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

25 gennaio 2012

richiesta di parere

25 gennaio 2012

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Richiesta dei pareri

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 (Damiano), C. 4366 (Cazzola) e C. 4455 (Di Pietro) reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici e per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in 10 commi.

Il comma 1 prevede che per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni che non dispongono di proprie graduatorie utili, attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente e non pregiudica l’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.

 

Il comma 2 prevede che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d’imparzialità. Per l’anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l’indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.

 

Il comma 3 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.

 

I commi 4 e 5 dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca con più di 200 dipendenti), con esclusione di specifiche professionalità, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

 

Il comma 6 prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

 

Il comma 7 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.

 

Il comma 8 dispone che al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

 

Il comma 9 modifica i requisiti per l’accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l’accesso alla qualifica di dirigente.

 

Il comma 10 autorizza la modifica della normativa secondaria vigente al fine di assicurare il coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge D.L. 216/2011 (A.C. 4865-A, in corso di esame alla Camera) proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvatesuccessivamente al 30 settembre 2003.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento e amministrazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett. g), Cost.

 

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 10 autorizza il Governo, per esigenze di coordinamento normativo,  a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

 


 

 

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File: cost353.doc