Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Reinserimento lavorativo dei detenuti - A.C. 124 T.U. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 352 | ||||
Data: | 25/01/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
25 gennaio 2012 |
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n. 352 |
Reinserimento lavorativo dei detenutiA.C. 124 T.U.Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
Testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D’Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina |
Titolo |
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
7 |
Date: |
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adozione quale testo base |
14 dicembre 2011 |
richiesta di parere |
12 gennaio 2012 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente - Concluso esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
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Il testo unificato
delle proposte di legge C.
Il provvedimento, che si compone di 7 articoli,modifica in più parti la legge n.193 del 2000, che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.
L’articolo 1 prevede agevolazioni per l’inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).
L’articolo 2 dispone l’estensione delle agevolazioni previste ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 4 della legge 381/1991 (riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione) alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47 della legge n.354 del 1975) o al lavoro all'esterno (ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n.354 del 1975), limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. La definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
L’articolo 3,
sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193/2000 con gli articoli da
Il nuovo articolo 3 modifica la disciplina vigente disponendo, in particolare:
-
l’incremento
da
- l’estensione della durata del beneficio attualmente fissata in 6 mesi. In particolare, si prevede che il beneficio spetti per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno ovvero detenuti o internati presso istituti penitenziari;
- l’ampliamento dell’ambito di applicazione, in quanto il diritto all’agevolazione è riconosciuto anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.
Il nuovo articolo 3-bis introduce un credito d’imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l’esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il beneficio è concesso in misura proporzionale all’attività produttiva o di servizi affidata.
Il nuovo articolo 3-ter introduce un credito d’impostain favore delle cooperative sociali e loro consorzi e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti.
L’articolo 4 sostituisce
il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un
decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la
definizione delle modalità e delle misure dei crediti d’imposta di cui agli
articoli da
L’articolo 5 prevede l’accreditamento presso il Ministero della giustizia e l’iscrizione in un registro apposito, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti.
Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il credito d’imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
Si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali
convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge 547/1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al D.P.R. 230/2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.
Infine, si prevede un’aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti.
L’articolo 6 prevede che al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.
L’articolo 7 dispone le modalità di copertura degli oneri, fino a concorrenza del limite di spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
Il provvedimento è riconducibile alle materie di potestà esclusiva statale “sistema tributario e contabile dello Stato”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione e “ordinamento penale”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;
Il provvedimento dispone l’attribuzione di poteri normativi agli articoli 4 e 5.
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File: cost352-AC124.doc