Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - A.C. 746 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2690/XVI   AC N. 3491/XVI
AC N. 746/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 348
Data: 20/12/2011
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

20 dicembre 2011

 

n. 348

Donazione del corpo post mortem a fini di studio
e di ricerca scientifica

A.C. 746

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

746 ed abb.

Titolo

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Iniziativa

No

Iter al Senato

8

Numero di articoli

 

Date:

 

adozione quale testo base

11 ottobre 2011

richiesta di parere

9 novembre 2011

Commissione competente

XII Commissione affari sociali

Sede e stato dell’iter

Sede referente, concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame - relativo alle pdl A.C. 746, 2690, 3491, 4273 e 4251 -, adottato come testo base nella seduta dell’11 ottobre scorso, disciplina il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Il testo ha subito limitate modifiche a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti nella seduta del 9 novembre scorso. Qui di seguito si darà conto del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

 

Va preliminarmente ricordato che in assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

 

Il testo unificato in esame si compone di 8 articoli.

L’articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento la donazione del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. La donazione è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative.

L’articolo 3 prevede l’obbligo di redigere testamento olografo - in duplice copia - per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell’ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. L’articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento - per la conservazione e utilizzazione delle salme - da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. L’articolo 6 stabilisce chela donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L’articolo 7 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l’attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. Vengono individuate alcune finalità della normativa di attuazione tra le quali l’istituzione del Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem, l’individuazione delle strutture da utilizzare come centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme, la definizione delle modalità per la conservazione, la richiesta, il trasporto e la restituzione della salma e le cause di esclusione di utilizzo delle stesse.

L’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 

Relazioni allegate

Il testo unificato trae origine da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 746 ed abb.), correddate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che l’esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca, i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo anche l’utilizzazione dello strumento del testamento olografo. Vengono pertanto in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, quello di “Ordinamento civile”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2 citato.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7 rimette ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Affari sociali

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cost348-AC746.doc



[1] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.