Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Lavoratori frontalieri italiani in Svizzera disoccupati - A.C. 3391 ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 347 | ||||
Data: | 20/12/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
20 dicembre 2011 |
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n. 347 |
Lavoratori frontalieri italiani in Svizzera disoccupatiA.C. 3391 – Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
AC 3391 (Testo unificato) |
Titolo |
Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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adozione quale testo base |
26 ottobre 2011 |
richiesta di parere |
9 novembre 2011 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Esame referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato in esame reca disposizioni volte alla tutela dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati.
Il provvedimento, che novella la legge n.147 del 1997, prevede, in particolare:
a) che la gestione separata istituita presso l’INPS per l’erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzerapossa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
b) che si considerano periodi neutri (e quindi computabili) ai sensi della legge n. 223/1991 (sulla mobilità dei lavoratori), ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri italiani in Svizzera, i periodi di malattia o di infortunio eventualmente presenti nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione. Viene inoltre precisato che tali periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.
c) che la durata massima dell’erogazione del trattamento (attualmente stabilita in 360 giorni) a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 56 anni.
d) l’inserimento d'ufficio dei lavoratori nelle liste di mobilità previste dalla legge n.223/1991 (in luogo dell’inserimento a seguito di apposita domanda da parte del lavoratore, come attualmente previsto); inoltre, si introduce a carico della sede INPS territorialmente competente al ricevimento e valutazione della domanda di trattamento, l’obbligo di comunicazione dell'accoglimento della domanda all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente, il quale dovrà provvedere a sua volta all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità.
Trattandosi di un testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia (proposte di legge di contenuto analogo sono state presentate al Senato ma non né è iniziato l’esame: si tratta delle proposte di legge S. 2112, S. 2137, S.2187 e S. 2244.)
Il provvedimento, in quanto reca norme volte a dare attuazione ad un Accordo internazionale tra Italia e Svizzera, è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale “rapporti internazionali dello Stato”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione.
Rileva inoltre la materia “previdenza sociale”, che l’articolo 1117, secondo comma, lett. o) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
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File: Cost347-AC3391TU.doc