Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3744/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 345
Data: 14/12/2011
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   CROAZIA
RATIFICA DEI TRATTATI   SCAMBI CULTURALI

 

14 dicembre 2011

 

n. 345

Accordo con il Governo della Repubblica di Croazia
in materia di cooperazione culturale e d'istruzione

A.C. 3744

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

3744

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

2 novembre 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il progetto di legge, d’iniziativa dell’on. Rosato ed altri, autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo italo-croato in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008.

A tale proposito si ricorda come l’Italia abbia sottoscritto già nel 1960 un Accordo culturale con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962. Quest’ultimo Accordo è tuttora in vigore, sebbene sia stato firmato un Protocollo di collaborazione nel campo della cultura e dell’istruzione con la Croazia nel 2003.

L’Accordo in esame contiene agli artt. 1-4 l’enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti. Le Parti si mostrano consapevoli del sempre più elevato livello di integrazione europea e regionale, tanto è vero che si impegnano a individuare possibili forme di collaborazione culturale anche nell’ambito di programmi dell’Unione europea.

Tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell’archeologia e del restauro. Verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi. Anche il settore editoriale vedrà l’impulso delle Parti alla traduzione di opere letterarie croate in italiano e viceversa, mentre i rispettivi enti radiotelevisivi accresceranno i loro contatti.

Nel particolare ambito dell’istruzione si mirerà anzitutto a preservare l’identità linguistica delle rispettive minoranze, nel quadro di un’accresciuta reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò verrà perseguito in primo luogo mediante l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente, soprattutto nei luoghi di insediamento storico delle minoranze. Verranno inoltre incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l’insegnamento delle rispettive lingue, nonché le metodologie della didattica.

Costituirà oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti di lingua italiana e croata. E’ prevista, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario. E’ infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore: in quest’ultimo caso si prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti anche alla partecipazione a programmi europei.

Nel settore artistico le Parti cureranno l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi nelle differenti discipline, oltre alla traduzione di opere letterarie e scientifiche (soprattutto nelle scienze umane e sociali).

Gli artt. 5-6 riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. Per quanto concerne la lotta ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale, le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. Vengono inoltre richiamati i principi della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo – tutte queste Convenzioni sono in vigore sia per l’Italia che per la Croazia.

Per quanto concerne il profilo della tutela del patrimonio culturale, le Parti coopereranno nei settori del restauro dei beni culturali mobili e immobili (non a caso la cooperazione viene estesa al settore architettonico e urbanistico), e oltre a ciò si impegnano a favorire la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, consentendo lo scambio di materiali e informazioni e la ricerca, da parte di studiosi dell'altra Parte contraente, negli istituti culturali, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei.

Anche le missioni archeologiche verranno incoraggiate, mentre particolarmente rilevante appare l'ultimo comma dell'articolo 6, nel quale si prevede che ciascuna delle Parti consentirà libero accesso nel proprio territorio ai materiali concernenti la storia dell'altro Paese, permettendo altresì la riproduzione dei relativi documenti - sembra qui di poter scorgere il peso che la conoscenza della storia, soprattutto recente, riveste della conservazione dell'identità delle rispettive minoranze.

In relazione alla tutela dei diritti d'autore, l'articolo 7 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia.

Ai sensi dell'articolo 8 le Parti assumono l'obbligo, nei limiti delle proprie disponibilità, di sostenere l'attività degli istituti culturali italiani in Croazia e degli omologhi enti croati in Italia, nonché delle associazioni culturali - vengono espressamente citati i Comitati della Società Dante Alighieri, la cui attività appare importante per il mantenimento del legame linguistico della minoranza italiana in Croazia con il Paese di origine.

Nell'ambito dello sport e politiche giovanili l'articolo 9 prevede la collaborazione fra le competenti organizzazioni, particolarmente nel settore degli scambi giovanili, che vedrà la cooperazione tra istituzioni governative, enti locali e organizzazioni non governative.

La collaborazione tra le Parti viene estesa dall'articolo 10 all’incoraggiamento di ogni attività nel settore della tutela dei diritti umani, mentre l'articolo 11 prevede che nei settori di cooperazione di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 dell'Accordo in esame le Parti sosterranno la cooperazione tra Regioni ed enti territoriali rispettivi.

L'articolo 12 prevede la costituzione di una Commissione mista italo-croata per l'applicazione dell'Accordo, la quale approverà programmi esecutivi pluriennali, e si incaricherà anche di comporre eventuali divergenze sull'interpretazione o sull’applicazione dello stesso Accordo. La Commissione terrà le proprie riunioni in date da concordare per via diplomatica, alternativamente in Croazia e in Italia.

Infine, gli articoli 13-15 riportano le consuete clausole finali, in base alle quali l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione di detta notifica - senza peraltro pregiudicare l'esecuzione dei programmi in corso (a meno che le Parti non decidono diversamente). L'Accordo potrà essere anche modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti: alla data dell'entrata in vigore di esso, infine, cesserà la validità dell'Accordo culturale italo-jugoslavo del 1960, che la Croazia aveva fatto proprio come Stato successore.

La proposta di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo  tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008. L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La proposta di legge in esame non prevede oneri per il bilancio dello Stato a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo: si rileva tuttavia che di norma sono presenti in questo tipo di accordi alcuni specifici oneri, almeno per le riunioni degli organismi misti - nel caso specifico per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 12.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in oggetto, in quanto autorizzativo della ratifica di un accordo internazionale, si inquadra nella sfera di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a) della Costituzione.

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e esteri

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File: Cost345-AC3744.doc