Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Convenzione su competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - A.C. 3739, 3858, 3906 e 3947 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 344 | ||||
Data: | 14/12/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
14 dicembre 2011 |
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n. 344 |
Convenzione su
competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione
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Numero del progetto di legge |
3739 |
3858 |
3906 |
3947 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
3 |
8 |
8 |
4 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
2 novembre 2011 |
2 novembre 2011 |
2 novembre 2011 |
2 novembre 2011 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
III (Affari esteri) |
III (Affari esteri) |
III (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in Commissione |
In corso di esame in Commissione |
In corso di esame in Commissione |
In corso di esame in Commissione |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
No |
No |
No |
I progetti di legge in commento, tutti d’iniziativa parlamentare, riguardano l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
Con riferimento al contenuto della Convenzione, gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione.
In particolare l’articolo 1 neindividua le finalità, che sono la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell’esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione in esame riguardano la competenza.
Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile.
Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione, mentre la cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V).
Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali.
Infine, gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le consuete clausole finali.
La proposta di legge di autorizzazione alla ratifica A.C. 3739 consta di tre articoli recanti il primo l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione della stessa e il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge A.C. 3858 si compone di otto articoli. Gli articoli 1 e 2recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca la clausola di salvaguardia la quale prevede che l’attuazione delle norme di cui alla legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia nonché nel pieno rispetto delle vigenti norme interne in materia di protezione dei minori.
L’articolo 4 dispone
l’abrogazione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della Convenzione, delle disposizioni della
Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961 resa esecutiva dalla legge
24 agosto 1980, n. 742 incompatibili con essa. La norma dispone, altresì, che i
riferimenti alla Convenzione del 1961 contenuti nella legge 31 maggio 1995 n.
218[4]
si intendono sostituiti dai riferimenti alla Convenzione del
Al riguardo si rileva che il termine “abrogazione”, applicato ad una norma di un accordo internazionale, appare improprio, mentre più pertinente risulterebbe fare riferimento alla cessazione degli effetti nell’ordinamento interno delle disposizioni della Convenzione internazionale in questione.
L’articolo 5 è volto all’attuazione dell’art. 29 della Convenzione, che prevede l’obbligo per ogni Stato-parte di designare un’Autorità centrale cui è affidato l’onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa. Questa autorità - per l’Italia - è individuata nella Commissione per le adozioni internazionali che – a seguito delle nuove competenze attribuite – assume la nuova denominazione di “Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali”.
L’articolo 6 mira all’integrazione della disciplina di protezione del minore dettata dall’art. 34 della legge sull’adozione n. 184 del 1983.
Tale norma prevede, infatti che il minore che ha fatto ingresso nel territorio italiano sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
Spetta ai servizi sociali degli enti locali e agli enti autorizzati - su richiesta degli interessati - assistere i genitori e il minore, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno. I servizi e gli enti, in ogni caso riferiscono al tribunale dei minori sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
Tale diritto all’intervento dei servizi socio-assistenziali viene, dall’articolo 6, estesa ai minori che fanno ingresso in Italia in base ad un provvedimento straniero di protezione che rientri nell’ambito dell’applicazione della Convenzione.
L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 8 fissa l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge A.C. 3906 si compone di otto articoli recanti rispettivamente il primo l’autorizzazione alla ratifica, il secondo l’ordine di esecuzione e il terzo la clausola di salvaguardia.
L’articolo 4 dispone
che a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione del
(Per il commento agli articoli 5 e 6 si veda la proposta di legge precedente, A.C. 3858).
L’articolo 7 reca,
al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria mentre al comma 2 autorizza
il Ministro dell’economia e delle finanze a redistribuire tra i soggetti
obbligati gli oneri correlati al “funzionamento
della Commissione e del Dipartimento di cui all’articolo
L’articolo 8 fissa l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge A.C. 3947 consta di quattro articoli ossia autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1), ordine di esecuzione della stessa (articolo 2), clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e disposizione sull’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 4).
Si rammenta infine che nella seduta pomeridiana del 29 giugno 2011 l’Assemblea del Senato ha approvato una serie di mozioni presentate da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione e vertenti sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja sui minori. Si tratta delle mozioni n. 1/00336 (testo 2) d’iniziativa della sen. Carlino, n. 1/00442 (testo 2) della sen. Serafini, n. 1/00446 della sen. Allegrini e n. 1/00447 della sen. Aderenti che, nella parte dispositiva, sollecitano il Governo a presentare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996.
I provvedimenti, poiché hanno ad oggetto l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione di una convenzione internazionale, si inquadrano nella sfera di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a) della Costituzione.
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Esteri |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cost344-AC3858.doc
[1] Ai sensi dell’articolo 61 della Convenzione la sua entrata in vigore è fissata al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica. Il 1° gennaio 2002 è decorso il termine previsto dal deposito degli strumenti dei primi tre paesi, ossia Monaco, Repubblica Ceca e Slovacchia.
[2] Firmata dall’Italia il 5 dicembre 1961, ratificata con la legge n. 742 del 24 ottobre 1980, entrata in vigore il 22 aprile 1995.
[3] Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20
novembre del
[4] Recante Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.