Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di professioni non regolamentate -A.C. 1934 ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1934/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 341
Data: 06/12/2011
Descrittori:
LIBERI PROFESSIONISTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

6 dicembre 2011

 

n. 341

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate

A.C. 1934 – Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1934 Testo unificato

Titolo

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

10

Date:

 

adozione quale testo base

20 luglio 2011

richiesta di parere

30 novembre 2011

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

Referente – richiesta pareri

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si

 


Contenuto

Il testo unificato in esame, come precisato dall’articolo 1, reca una disciplina delle professioni non regolamentate, ovvero non organizzate in ordini o collegi.

Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate infatti, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale per poter essere esercitate.

Il medesimo articolo, dopo aver definito tale tipologia di professioni, ne descrive le caratteristiche dell’esercizio (libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica) e la forma (individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente).

L’articolo 2 riguarda le associazioni professionali che possono essere costituite da quanti esercitano le professioni non regolamentate. Tali associazioni, aventi natura privatistica e fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, hanno la finalità di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Esse, fra l’altro, promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Tali associazioni, ai sensi del successivo articolo 3, possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.

Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

L’articolo 4 concerne la pubblicità delle associazioni professionali e delle forme aggregative, che pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

I contenuti degli elementi informativi relativi alle associazioni professionali sono elencati dettagliatamente dal successivo articolo 5.

L’articolo 6 precisa, invece, che il provvedimento in esame promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni.

La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche. Il Ministero dello Sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti ed agli utenti riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica.

L’articolo 7 disciplina il sistema di attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

Tali attestazioni, tuttavia, non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

L'attestazione ha, ai sensi del successivo articolo 8, validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione, prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione medesima.

Secondo l’articolo 9, relativo alla certificazione di conformità alle norme tecniche, le associazioni professionali e le loro forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza. Gli organismi di certificazione, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica definita per la singola professione.

L’articolo 10, infine, disciplina la vigilanza e le sanzioni per la pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o per il rilascio di attestazioni contenenti informazioni non veritiere. La segnalazione può partire anche dal Ministero dello Sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato in merito alla corretta attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono allegate le relazioni illustrative.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 1, del T.U., nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, nonché, ex plurimis, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006).

Al riguardo si ricorda la sentenza n. 138/2009: «questa Corte ricorda, infatti, che più volte, scrutinando disposizioni legislative regionali aventi ad oggetto la regolamentazione di attività di tipo professionale ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006). Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007).A tale considerazione di carattere generale la Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamentava. Si è, infatti, chiarito che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 328/2009 n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).».

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento in esame tocca il principio di libertà di associazione di cui all’articolo 18 della Costituzione.


 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Attività produttive

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

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File: Cost341-AC1934.doc