Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Autorizzazione all'affondamento sperimentale di navi radiate dai ruoli - A.C. 3626 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3626/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 334
Data: 09/11/2011
Descrittori:
NAVI MILITARI     

 

9 novembre 2011

 

n. 334

Autorizzazione all’affondamento sperimentale di navi radiate dai ruoli

A.C. 3626

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

3626

Titolo

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo

Iniziativa

parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

25 ottobre 2011

richiesta di parere

28 ottobre

Commissione competente

IV Commissione (Difesa)

Sede e stato dell’iter

referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

no

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 3626 ed abb, come risultante dall’approvazione degli emendamenti presentati in Commissione difesa, reca talune disposizioni volte a disciplinare l’affondamento, in via sperimentale, di una nave, opportunamente bonificata, radiata dai ruoli del naviglio militare dello Stato, al fine di favorire la creazione di zone marine di ripopolamento ittico, di incrementare il patrimonio culturale sommerso e di incentivare il turismo subacqueo attraverso l’inabissamento di relitti.

 

Tale pratica, comunemente conosciuta con il nome di scuttling si è sviluppata negli ultimi anni, in diversi Paesi, con particolare riferimento agli Stati Uniti e all’Australia. Lo scuttling genera il ripopolamento ittico e realizza barriere antistrascico che consentono di ricostruire le risorse biologiche costiere degradate da un intenso sfruttamento di pesca. Nel 2006 gli Stati Uniti hanno proceduto all’affondamento intenzionale della ex portaerei della US Navy “Oriskany”, nell’ambito di un programma di costruzione di reef artificiali (barriere artificiali). La nave è il primo esempio di riconversione “ambientalista” di una nave da guerra ed è diventata il più grande reef artificiale del mondo. La Oriskany ha una stazza di 30.000 tonnellate ed è lunga 276 metri; fu varata nel 1945 e radiata nel 1989 ed è stata affondata, tramite 230 Kg. di esplosivo, al largo di Pensacola, in Florida, il 17 maggio 2006, dopo che la Marina aveva provveduto, d’intesa con l’Agenzia per la Protezione Ambientale USA, a completare il lavoro bonifica necessario per il naufragio.  Nel maggio 2009 è stata affondata, allo stesso scopo, al largo dell’isola di Key West, In Florida, la nave da trasporto militare USA “Gen. Hoyt S. Vandenberg” (10.000 tonnellate), dismessa nel 1993. Le operazioni di preparazione ambientale e di bonifica per la conversione in un reef artificiale sono costate circa 8,5 milioni dollari. L’Australia ha proceduto all’affondamento provocato della ex fregata militare HMAS Canberra da 4.100 tonnellate, vicino Barwon Heads, sulla penisola Bellarine per trasformarla in attrazione per le immersioni subacquee. La riserva marina è stata inaugurata nel dicembre 2009.

 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 autorizza il Ministero della difesa a procedere al richiamato affondamento volontario, mentre il comma 2 ne disciplina le modalità operative ed i criteri per la scelta della nave, radiata dai ruoli del naviglio militare dello Stato, da inabissare. In particolare si prevede che l’affondamento:

Ø       venga eseguito dalla Marina militare, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la regione Liguria;

Ø       sia subordinato alla completa bonifica della nave radiata dai ruoli del naviglio militare, da scegliersi tra quelle dislocate nel porto militare di La Spezia alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il successivo comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle citate attività di bonifica ed affondamento, prevedendo, a tal fine, l’utilizzo delle risorse relative ai programmi operativi regionali relativi all’utilizzo del Fondo Europeo per la Pesca[1] e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale[2].

 

I programmi operativi sono i documenti attuativi delle priorità strategiche che lo Stato membro ha definito nell’ambito del Quadro strategico nazionale (Qsn). I programmi operativi regionali (Por) sono multisettoriali, individuali per singola regione e gestiti dalle Amministrazioni regionali e offrono, per il periodo 2007-2013, un ventaglio di nuove opportunità.

 

Il medesimo comma precisa, inoltre, che ove necessario, dovrà essere acquisita l’autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure di cui al regolamento n. 1198/2006 del Consiglio e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Ai sensi del comma 3 spetta al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare accertare l’avvenuto completamento delle operazioni di bonifica.

 

Il comma 4 affida ad un apposito decreto del Ministero della difesa, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge e d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, il compito di individuare la nave da affondare (lettera a) e il relativo sito (lettera b), la definizione delle modalità tecniche relative alle attività di bonifica sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca (lettera c), l’individuazione dei soggetti competenti alle attività di bonifica (lettera d).

Per quanto riguarda l’individuazione del sito, il comma in esame recisa che tale scelta dovrà effettuarsi previa richiesta degli enti locali interessati e d’intesa con la regione Liguria. Dovrà, inoltre, essere assicurata la facoltà di intervenire nel procedimento di selezione, secondo i princìpi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio.

 

In relazione alle lettere c) e d) del comma 3 si segnala che le procedure relative alla bonifica dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono già regolate da specifiche disposizioni normative con la conseguenza che le citate norme sembrerebbero introdurre una speciale procedura di bonifica limitatamente alla nave oggetto del provvedimento in esame.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 184, comma 5-bis, del D.Lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) assoggetta alla normativa sui rifiuti recata dalla parte quarta dello stesso codice anche i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali. Lo stesso comma precisa però che tale gestione non avverrà con le tradizionali procedure, ma con le procedure speciali previste da apposito decreto interministeriale, emanato dal Ministro della difesa di concerto con quelli dell'ambiente e della salute. In attuazione delle disposizioni citate con il D.M. 6 marzo 2008 il Ministero della difesa ha provveduto all’individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, mentre con il successivo D.M. 22 ottobre 2009 (G.U. 15 aprile 2010, n. 87) sono state dettate le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. Ai sensi del primo dei due decreti citati, rientrano nel campo di applicazione del comma 5-bis dell’art. 184 anche le “navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare” (art. 2, comma 2, lett. f) della L. 185/1990, cui rinvia l’art. 1 del D.M. 6 marzo 2008).

L’art. 1, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2009 dispone che si definiscono rifiuti derivanti dai materiali individuati dal D.M. 6 marzo 2008 “le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto”. Una volta dichiarati tali, i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate, fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la salute umana (art. 2 del D.M. 22 ottobre 2009).

 

Da ultimo l’articolo 2, al fine di monitorare gli effetti dell’inabissamento del relitto sull’eco sistema marino con particolare riguardo alla quantità e alla qualità della fauna e della flora marina, prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stipuli apposite convenzioni con università ed istituti di ricerca i cui esiti sono semestralmente pubblicati in apposita sezione del sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Relazioni allegate

Il testo unificato in esame trae origine da due proposte di iniziativa parlamentare alle quali sono allegate unicamente le relative relazione illustrative.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera d) che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate. Il provvedimento appare riconducibile, inoltre, alla materia della tutela dell’ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall’articolo 117 secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato.

Anche in recenti pronunce la Corte Costituzionale ha sottolineato come “la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione” (v. Corte Costituzionale sentenza n. 62/2008).

Al riguardo si ricorda, infatti, che ai sensi del decreto legislativo n. 205 del 2010(2) per rifiuto si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

Come precedentemente rilevato l’articolo 1, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2009 dispone che si definiscono rifiuti derivanti dai materiali individuati dal D.M. 6 marzo 2008 “le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto” (cfr. ricostruzione normativa relativa al precedente paragrafo).

L’art. 184, comma 5-bis, del D.Lgs. 152/2006 assoggetta alla normativa sui rifiuti recata dalla parte quarta dello stesso codice anche i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale.

 

Per quanto attiene alle finalità del provvedimento viene altresì in rilievo la materia del turismo, attribuibile alla competenza residuale delle Regioni.

La materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006). Tuttavia, secondo la giurisprudenza della corte costituzionale “l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione” (sentenza n. 76 del 2009). In ogni caso, sostiene la Corte nella medesima sentenza, una disposizione che incida sulla materia del turismo “deve prevedere l'incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni”.

 

Al riguardo, la proposta di legge in esame prevede l’intesa con la regione Liguria per la realizzazione dell’affondamento, nonché per la scelta del sito per l’inabissamento.

Per quanto attiene infine alla finalità del ripopolamento ittico, nonché alla copertura finanziaria del provvedimento stesso a carico dei programmi operativi regionali relativi all’utilizzo del Fondo Europeo per la Pesca e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, viene in rilievo la materia della pesca, attribuibile alla competenza residuale delle regioni. Al riguardo la proposta di legge prevede l’intesa con la regione Liguria, sia come si è detto per l’affondamento e la localizzazione, sia per l’utilizzo dei Fondi Europei.


 

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(2) Il decreto reca disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

 

 

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File: cost334-AC3626.doc



[1] Il Fondo europeo per la pesca (FEP) è lo strumento finanziario comunitario che contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. Accompagna e integra, ove necessario, le altre politiche e strumenti comunitari, in particolare il FEASR. Il Programma Operativo Pesca, approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007 con decisione  C(2007) 6792, prevede finanziamenti complessivi per 849 milioni di euro di cui 424 milioni a carico del FEP (318.281.864 per le regioni interessate dall'obiettivo convergenza e 106.060.990 per le regioni non interessate dall'obiettivo convergenza)

[2] Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei fondi strutturali dell'Unione Europea. lo strumento principale della sua politica regionale ed è gestito dal commissario europeo per la politica regionale. L'obiettivo del FESR è quello di contribuire al potenziamento della coesione economica e sociale, riducendo le disparità regionali. Tale contributo avviene attraverso un sostegno allo sviluppo e attraverso l'organizzazione strutturale delle economie regionali, anche per quanto riguarda la riconversione delle regioni industriali in declino.