Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) - A.C. 4624 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4624/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 331
Data: 26/10/2011
Descrittori:
AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)   STATUTI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

26 ottobre 2011

 

n. 331

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

A.C. 4624

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

4624

Titolo

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

20 ottobre 2011

richiesta di parere

6 ottobre 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Referente. In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Lo Statuto di IRENA[1] (International Renewable Energy Agency), Agenzia che persegue la finalità di ampliare e favorire la diffusione delle energie rinnovabili a livello internazionale, si compone di 20 articoli.

Dopo l’articolo I, relativo all’istituzione dell’Agenzia, con l’articolo II ne vengono delineati gli obiettivi consistenti nella promozione dell’utilizzo di tutte le forme di energia rinnovabile con riguardo sia alle priorità nazionali e interne, sia al contributo fornito da tali risorse alla tutela ambientale.

L’articolo III reca le definizioni di energia rinnovabile (bioenergia, energia geotermica, idraulica, dei mari, solare ed eolica).

Con l’articolo IV si individuano le attività di IRENA, (tra le quali si segnalano, in particolare, l’analisi e il monitoraggio delle migliori pratiche in uso in relazione all'energia rinnovabile; la fornitura, a richiesta, di  consulenza e assistenza ai paesi membri, anche in tema di finanziamenti; la promozione e lo sviluppo di capacità e competenze in tale ambito; la promozione della ricerca e la diffusione di informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile). L’IRENA, che è incaricata anche di svolgere opera di divulgazione sui temi di competenza, nell’esercizio delle proprie attività è tenuta ad agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per la promozione della pace e della cooperazione internazionale, nonché in conformità con le politiche ONU a sostegno dello sviluppo sostenibile; l’Agenzia, inoltre, è tenuta ad  assegnare le proprie risorse in modo da assicurarne un impiego efficiente e ad operare per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare duplicazioni operative. Una relazione annuale sulle proprie attività sarà inviata dall’Agenzia agli Stati membri.

L’articolo V stabilisce che l'IRENA svolga le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea.

Ai sensi dell’articolo VI l'ammissione in qualità di membro dell’IRENA è aperta agli Stati membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività previste dallo Statuto. Stati ed organizzazioni intergovernative acquisiranno lo status di membri originali dell’Agenzia mediante sottoscrizione dello Statuto e deposito di uno strumento di ratifica; lo status di altro membro è conseguito mediante deposito di uno strumento di adesione.

L’Assemblea di IRENA può concedere lo status di osservatore, con facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sue sessioni pub­bliche, a organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile, a firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto e a richiedenti la cui domanda di ammissione sia stata approvata in confor­mità con le disposizioni statutarie (articolo VII).

Con l’articolo VIII vengono costituiti come organi principali dell'Agenzia l'Assemblea, il Consiglio e il Segretariato. All'Assemblea e al Consiglio è riconosciuta la facoltà di costituire, con l'approvazione dell'Assemblea, gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con le norme dello Statuto.

L’articolo IX riguardal’Assemblea di IRENA, che ne è l’organo supremo, dove sono presenti tutti i Paesi membri con un rappresentante dotato di diritto a un voto. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio, approva il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia come trasmessi dal Consiglio e dispone dell’autorità per modificare entrambi; approva eventuali emendamenti allo Statuto; delibera su ogni questione statutaria e sui progetti aggiuntivi dei Paesi membri che non comportino oneri di bilancio; decide questioni procedurali. I lavori assembleari sono organizzati in sessioni annuali svolte, salvo diversa decisione, presso la sede permanente di IRENA (Abu Dhabi).

Con l’articolo X  vengono delineati composizione, compiti e funzioni del Consiglio.  Composto di un numero variabile di membri, da undici a ventuno eletti dall’Assemblea[2] a rotazione e a scadenza biennale, si riunisce con frequenza semestrale presso la sede dell’Agenzia. Il Consiglio è responsabile nei confronti dell’Assemblea e ad essa risponde. Ne prepara il lavoro curando l'ordine del giorno, nonché i progetti di bilancio e di programma di lavoro; indirizza e controlla l'attività del Segretariato, in particolare esaminandone il rapporto consuntivo annuale delle attività svolte da sottoporre poi all'Assemblea e, con l'accordo di quest'ultima, conclude accordi con singoli Paesi, organizzazioni e agenzie internazionali.

Ai sensi dell’articolo XI il Segretariato assiste l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Esso include un Direttore generale[3], che ne sarà capo, e il personale necessario[4], assunto sotto la sua responsabilità. Il Direttore generale viene nominato dall'Assemblea su raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per il medesimo termine. Il Segretariato prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia; attua il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni; prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio; fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari; facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri.

Il bilancio dell’IRENA (articolo XII) è finanziato da:

-   contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea, destinati al finanziamento delle attività principale e dei costi amministrativi;

-   contributi volontari;

-   altre fonti.

Il progetto di bilancio redatto dal Segretariato sarà sottoposto all’esame del Consiglio, che a sua volta lo  trasmetterà all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato ai fini di una revisione e ripresentazione. Un revisore contabile esterno nominato dall’Assemblea ha il compito di esaminare la situazione contabile dell'Agenzia e di avanzare le osservazioni e le raccomandazioni ritenute necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.

 

Ai sensi dell’articolo XIII l'Agenzia ha personalità giuridica internazionale; tramite accordo separato, i membri di IRENA devono decidere in merito a privilegi ed immunità.

 

Con l’approvazione dell’Assemblea, il Consiglio è  autorizzato a concludere accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni dello Statuto non pre­giudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato inter­nazionale (articolo XIV).

 

Con l’articolo XV si danno disposizioni in tema di modifiche, revisione e ritiro dallo Statuto; in particolare è previsto che, trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, un Membro possa ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta.

 

L’articolo XVI prevede che le controversie correlate all’interpretazione o all’applicazione dello Statuto vengano composte con mezzi pacifici; al Consiglio è accordata la facoltà di eventualmente intervenire con qualsiasi modalità ritenga appropriata.

 

Ai sensi dell’articolo XVII il membro che si trovi in arretrato per due o più anni nella corresponsione dei contributi finanziari dovuti all'Agenzia perde il diritto di voto, a meno che l'Assemblea non ritenga che il mancato pagamento dipenda da circostanze di forza maggiore.

 

Dopo l’articolo XVIII, relativo alla determinazione della sede dell’Agenzia (Abu Dhabi, come già accennato), l’articolo XIX dettadisposizioni in ordine firma, ratifica, entrata in vigore (avvenuta l’8 luglio 2010) e adesione. Da segnalare il fatto che la norma esclude che le disposizioni dello Statuto possano essere oggetto di riserve.

 

Infine, Depositario dello Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione è il governo della Repubblica federale di Germania (articolo XX).

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA.

L’articolo 3, che reca la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione della legge, valutato in 570.240 euro all’anno a decorrere dal 2011 si provveda tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del bilancio 2011-2013 con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli Affari esteri, che ne riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze, quest’ultimo provvede:

-   per gli oneri relativi al contributo a favore dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell’ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

-   per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per l’anno in cui si verifica lo scostamento  sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010[5].

 

L'articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, pari ad euro 570.240, esclusivamente in riferimento alle seguenti voci:

-   euro 560.000 (USD 802,782) quota a carico dell’Italia (6,054% del totale) del contributo obbligatorio per l’anno 2011, stabilito dalla prima sessione dell’Assemblea in USD 13.260.000[6];

-   euro 10.240 per spese di missione relative alla partecipazione di quattro funzionari italiani all’Assemblea dell’IRENA.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre alla relazione illustrativa, e alla relazione tecnica, è corredato di un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a) della Costituzione, nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855/9475 – *st_istituzioni[…]@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost331-AC4624.doc



[1] Alla data del 18 settembre 2011 risulta firmato da 155 membri e ratificato da 85 (84 Stati più l’Unione europea).

 

[2]   L’Assemblea ad Abu Dhabi ha eletto i seguenti 21 membri del Consiglio: Antigua e Barbuda, Australia, Danimarca, Ecuador, Eritrea, Francia, Germania, India, Giappone, Lussemburgo, Mali, Messico, Nigeria, Polonia, Corea del sud, Senegal, Sudafrica, Spagna, Tonga, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

[3]La carica è ricoperta dal cittadino keniano Adnan Z. Amin.

[4] La relazione illustrativa precisa che a pieno regime l’organico del Segretariato IRENA consisterà di circa 120 persone tra funzionari e personale esecutivo

[5]Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione è recata dall’articolo 6, comma 12.

[6]Come dettagliato nel Work programme and budget for 2011 il fabbisogno finanziario di IRENA per l’anno di riferimento è fissato in USD 24.908.300, una parte del quale, pari a USD 11.648.300 è finanziata da contributi volontari degli Emirati Arabi Uniti (USD 8.548.300) e della Germania (3.100.000); la quota posta in capo ai membri (USD 13.260.000) è rappresentata dalla differenza tra i due valori.