Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana - A.C. 4207 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 315 | ||
Data: | 07/09/2011 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
7 settembre 2011 |
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n. 315 |
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italianaA.C. 4207Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
4207 |
Titolo |
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana |
Iniziativa |
Sen. Peterlini ed altri |
Iter al Senato |
Si (A.S. 37) |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
5 luglio 2011 |
richiesta di parere |
26 luglio 2011 |
Commissione competente |
XII Commissione (Affari sociali) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente, concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il nuovo testo della proposta di legge A.C. 4207, elaborato dal comitato ristretto e adottato dalla XII Commissione come testo base nella seduta del 5 luglio scorso, introduce, nei suoi 3 articoli, Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Sul nuovo testo sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati.
Qui di seguito si fornirà un’illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento.
L’articolo 1, dopo aver definito, al comma 1, la finalità generale del provvedimento,
disponendo che
L’articolo 2 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della citata legge n. 18/2009, per disciplinare, tra l’altro, le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni, determinare le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, in ambito scolastico e universitario, promuovere l’utilizzazione della LIS e di ogni altro mezzo tecnico in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 3 pone la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
La proposta di legge che il comitato ristretto ha elaborato in un nuovo testo, è di iniziativa parlamentare ed è corredata, pertanto, dalla sola relazione illustrativa.
Il provvedimento è diretto a favorire l’uso e l’acquisizione della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde e al riconoscimento della lingua dei segni italiana anche in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, realizzando i principi di uguaglianza e pari dignità sociale. Esso, pertanto, sembra investire, innanzi tutto, la materia dei livelli essenziali delle prestazioni, la cui determinazione spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. m).
Viene inoltre demandato ad un regolamento del Governo la disciplina relativa all’uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, intervenendo, quindi, sulle materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Infine, sono dettate disposizioni anche in ordine all’insegnamento della lingua dei segni italiana: esse, pertanto, rientrano nell’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull’istruzione, nonché nell’ambito di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell’istruzione.
L’articolo 2 del provvedimento prevede l’emanazione di un regolamento attuativo del Governo.
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