Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani - A.C. 4290 e abb. ' Testo unificato Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 307 | ||
Data: | 12/07/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
SIWEB
12 luglio 2011 |
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n. 307 |
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniA.C. 4290 e abb. – Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero dei progetti di legge |
3465 e 4290 (Testo unificato) |
Titolo |
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
7 |
Date: |
|
adozione quale testo base |
6 luglio 2011 |
richiesta di parere |
7 luglio 2011 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in Commissione |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì |
Il testo unificato dei progetti di legge in titolo reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge A.C. 4290 è già stato approvato dal Senato e che il testo unificato in esame riprende sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 4290 introducendo, rispetto a tale testo, l’articolo 3 e disposizioni volte a promuovere l’incremento di “cinture verdi” (green belt) intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, come si vedrà più specificamente nel prosieguo.
L’art. 1 del testo unificato in
esame istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli
alberi» di cui all'art. 104 del regio decreto n. 3267/1923 che di conseguenza
viene abrogato. Ogni anno tale Giornata dovrà essere intitolata ad uno
specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. Durante tale
Giornata il Ministero dell’ambiente può
promuovere, d’intesa con i Ministeri dell’istruzione e delle politiche
agricole, iniziative nelle scuole di
ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione
superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Viene specificato
che tali iniziative non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Si
prevede poi che, durante
L’art. 2 del testo unificato reca alcune modifiche alla legge 113/1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Le modificheprevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica.
L’art. 3 istituisce – presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitorare l’attuazione delle legge n. 113 del 1992. Il comma 2 dell’art. 3 elenca le funzioni del Comitato tra le quali rileva: la promozione delle attività degli enti locali per individuare le attività necessarie a garantire l’attuazione della citata legge; la proposta di un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e per garantire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del testo unificato; la predisposizione di una relazione sui risultati del monitoraggio da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ciascun anno; il monitoraggio sull’attuazione delle azioni di educazione ambientale nell’ambito del sistema scolastico, nonché la promozione di interventi volti a favorire i giardini storici. Il comma 3 dell’articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri derivanti dall’articolo 3.
Con una modifica all’art. 43
della legge 449/1997 l’art. 4
del testo unificato in esame prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per
promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2
tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. E’ concessa,
inoltre, la facoltà al comune di inserire il nome, la ditta, il logo dello
sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La
tipologia e le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con
successivo decreto interministeriale, sentita
L'art. 43 della legge 449/1997 consente alle p.a. di stipulare contratti di sponsorizzazione - con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile - con la finalità di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati. Il ricorso alle sponsorizzazioni è però subordinato al rispetto di tre condizioni: devono perseguire interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata e comportare risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte.
L’art. 5 del testo unificato in esame detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto “isola di calore“, in particolare: per le nuove costruzioni attraverso la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; per gli edifici esistenti per mezzo della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; mediante coperture a verde previste dall’art. 2, comma 5, del DPR 59/2009, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico; mediante rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che con tecniche di verde pensile verticale; con la previsione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica nelle zone a maggior densità edilizia. Il testo unificato in esame integra il disposto dell’articolo 4 disegno di legge n. 4290 prevedendo la facoltà che le regioni, le province e i comuni possano promuovere l’incremento degli spazi verdi urbani nonché di “cinture verdi” intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.
Si ricorda che l’art. 2, comma 5 del DPR 59/2009 sul rendimento energetico in edilizia introduce, tra gli interventi edilizi che possono migliorare la prestazione energetica degli edifici, anche le coperture a verde. Esse vengono definite quali “coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio e vengono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali”.
L’art. 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l’introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.
L’art. 7 introduce
disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari
e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e
culturale, definiti «alberi monumentali».
Un decreto interministeriale, sentita
Le Regioni, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai comuni. Sulla base degli elenchi comunali, redigono quindi gli elenchi regionali trasmettendoli al CfS.
Si ricorda che gli alberi monumentali sono stati inseriti tra gli immobili di notevole interesse pubblico dell’art. 136 del Dlgs 42/2004 (cd. Codice del paesaggio) dall’art. 2 del DLgs n. 63/2008. Essi sono pertanto soggetti alle disposizioni sui beni paesaggistici previste dalla parte III del Codice. Tra esse quelle che prevedono la costituzione di apposite commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati, tra cui gli stessi alberi monumentali (art. 137). Il Codice del paesaggio non riporta però la definizione di albero monumentale che si rinviene, invece nelle leggi regionali approvate dalla maggior parte delle regioni per la tutela degli alberi monumentali, oppure in alcune delibere per la gestione delle risorse forestali1.
Lo stesso art. 7 introduce una sanzione
amministrativa che va da
Al disegno di legge A.C. 4290 sono state allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Alla proposta di legge A.C. 3465, di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.
Il testo unificato in esame è riconducibile alla materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturaliattribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato. Rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientaliassegnate dall’articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.
Con riferimento all’articolo 3, comma 2, lett. b) l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale è rappresentato dall’assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.
Si segnala al riguardo l’opportunità di valutare le disposizioni riguardanti l’elaborazione del piano alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica, con riferimento alla mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni.
Il testo unificato prevede:
Ø all’articolo 1, comma 2, che un decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell’istruzione, definisca le modalità per la promozione di iniziative per la conoscenza dell’ecosistema boschivo e per la messa a dimora di piantine in aree pubbliche;
Ø all’articolo 3, comma 1, che un decreto del Ministro dell’ambiente definisca la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;
Ø
all’articolo
4, che un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’interno, sentita
Ø
all’articolo
7, comma 2, che un decreto del Ministro delle politiche agricole, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell’ambiente, sentita
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni e Ambiente |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
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