Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale - A.C. 1952 ' Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1952/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 295
Data: 19/05/2011
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   EDILIZIA RESIDENZIALE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 maggio 2011

 

n. 295

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

A.C. 1952 – Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1952

Titolo

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

11

Date:

 

adozione quale testo base

28 aprile 2011

richiesta di parere

4 maggio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede e stato dell’iter

Referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si


 


Contenuto

Il nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante al termine dell’esame degli emendamenti, è volto a migliorare la qualità dell’edilizia residenziale attraverso l’introduzione di “un vero e proprio marchio di qualità” da applicare agli edifici residenziali, che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.

A tal fine, l’articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità». Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui al DPR n. 246 del 1993 recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

La finalità del sistema unico per la qualità dell’edilizia residenziale viene individuata nell’armonizzazione, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne:

§     la sostenibilità ambientale;

§     il contenimento energetico;

§     il benessere dei fruitori.

L’articolo 2 sottolinea che la proposta di legge in esame, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Viene poi previsto, per le regioni a statuto ordinario, l’adeguamento delle legislazioni regionali ai citati princìpi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Si dispone, fino all’emanazione delle leggi regionali, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame, la quale si applica ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica:

a) nuove costruzioni (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici);

b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici);

c) ampliamenti (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici).

Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dalla presente proposta di legge, mentre il successivo comma 4 consente l’adesione volontaria al sistema «casa qualità» ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

Il comma 5 prevede quindi l’inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di unità immobiliari in possesso della certificazione “casa qualità”, di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione medesima.

In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d’uso.

L’articolo 3 prevede l’adozione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di specifiche linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l’elaborazione di programmi applicativi elettronici. Il comma 1 disciplina la procedura per l’emanazione delle citate linee guida, che dovrà avvenire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con lo stesso decreto viene definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo 8. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema “casa qualità” e l’adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1. Ai sensi del comma 2, il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle infrastrutture provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema «casa qualità».

L’articolo 4, comma 1, disciplina l’oggetto della certificazione del sistema “casa qualità”, che comprende la valutazione su efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato, soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Il comma 2, prevede l’esclusione, dai requisiti di valutazione del sistema «casa qualità», dei criteri legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Gli articoli 5, 6 e 7 specificano i criteri e le modalità in base ai quali valutare rispettivamente l’efficienza energetica, il soddisfacimento delle esigenze dei fruitori e dei requisiti di eco-compatibilità. Più specificamente, ai fini della valutazione dell’efficienza energetica, l’articolo 5 prevede la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente, contrassegnate con lettere sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009.

L’articolo 6 elenca i requisiti di cui si deve tenere conto ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori  sulla base dei quali le singole unità immobiliari vengono classificate secondo punteggi. Tra i criteri si segnalano: la protezione del rischio di incendio; la protezione da intrusione e da atti vandalici; il benessere ambientale in talune componenti dell’ambiente esterno; l’accessibilità degli spazi interni ed esterni; l’utilizzo di materiali riciclati e di sistemi per il miglioramento del comfort acustico.

L’articolo 7 dispone che ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità si tiene conto di materiali da costruzione a ridotto impatto ambientale, valutato sul ciclo di vita e sulla durabilità dei materiali medesimi.

L’articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche. Il comma 2 individua nelle regioni ovvero, a seguito di apposita delega regionale, nelle province o nei comuni, gli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. Il comma 3 prevede, da parte delle regioni ovvero delle province o dei comuni, l’organizzazione di corsi per la formazione del personale tecnico e di campagne divulgative per la diffusione del sistema “casa qualità”. Il comma 4 istituisce un Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del “sistema casa qualità”, che predispone un rapporto annuale. Il comma 6, infine, prevede che con decreto interministeriale si definiscano le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità».

L’articolo 9 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità».

A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione “casa-qualità”.

Al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema - che ha natura volontaria – con particolare riferimento alle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.

Il comma 3 dispone che le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dovranno dare la priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Il comma fa salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti.

Il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità», attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nel caso in cui i soggetti interessati intendano vendere o locare gli alloggi costruiti, applicando prezzi di vendita o canoni di locazione determinati in base ad una convenzione tipo che dovrà essere predisposta d'intesa con il comune.

Al fine di incentivare l’adesione al sistema «casa qualità», i comuni possono inoltre prevedere riduzioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per le unità immobiliari classificate ai sensi dell’articolo 4, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente.

Il comma 7 permette alle regioni di stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità».

Il comma 8, infine, dà facoltà alle regioni di promuovere specifici interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, per incentivare la diffusione del sistema «casa qualità».

L’articolo 10 detta disposizioni transitorie disponendo che le norme della proposta di legge verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida previste dall’art. 3. Si prevede, comunque, l’applicazione delle disposizioni della proposta di legge anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 dispone la non applicazione delle disposizioni della proposta di legge agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 1.

L’articolo 11 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge in esame, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

Relazioni allegate

Alla pdl è allegata la relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera sta esaminando la pdl recante Princìpi fondamentali per il governo del territorio (AC 329 e abb.).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'ambito di incidenza della proposta in esame è rappresentato in via prevalente dalle materie dell’urbanistica e dell’edilizia, riconducibili alla materia “governo del territorio”, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Tra le materie oggetto della legge è altresì ricompresa la tutela dell’ambiente, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato. Infine limitatamente ad alcuni profili, la proposta incide sulla materia della tutela della salute, che l’articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato (si veda la sentenza n. 401 del 2007) che, se è pur vero che «la parola “urbanistica” non compare nel nuovo testo dell'art. 117», nondimeno «ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma», facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso vedi, ex multis, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005).

Viene altresì in rilievo la materia dell’edilizia residenziale pubblica con specifico riferimento alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e interventi di manutenzione e ampliamento di quelli esistenti. La Corte ha precisato che la materia dell’edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall’art. 117 Cost., si estende su diversi livelli normativi: la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, ricade nella materia “governo del territorio”, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., come precisato da (sentenza n. 451 del 2006, 94 del 2007 e 121 del 2010). Secondo la Corte “lo Stato con l’azione di pianificazione fissa i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie attribuzioni in una materia di competenza concorrente, come il «governo del territorio» (sent. 121/2010).

Con specifico riguardo all’articolo 3 della proposta, in esso si prevede l’emanazione di linee guida recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», mediante decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono adottate sulla base di determinati principi fissati nella stessa proposta.

Si pone la questione se lo Stato nell’emanazione delle linee guida, attuative di principi generali fissati con legge, non violi una competenza regionale. Al riguardo occorre ricordare, da un lato che l’articolo 117, sesto comma, attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare in tutte le materie che non afferiscono alla competenza statale esclusiva. Dall’altro si può tenere presente che l’oggetto delle linee guida è riconducibile non solo al governo del territorio e tutela della salute, di competenza concorrente, ma altresì alla tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale. Va inoltre ricordato che il decreto contenente le linee guida è adottato previa intesa della Conferenza, ossia tramite “uno strumento “forte” di leale collaborazione”, l’intesa appunto, imposto dall’incidenza del principio di sussidiarietà” (sent. 121 del 2010).

Si può inoltre ricordare che per quanto attiene l’attuazione tecnico-amministrativa dei principi in materia di competenza concorrente, la corte ha specificato che essa “è demandata allo Stato, per quanto attiene ai profili nazionali uniformi, con la conseguenza che la competenza amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell’art. 118 Cost., allo Stato medesimo” (sentenza n. 121 del 2010).

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3 prevede l’emanazione di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», mediante decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

L’articolo 8, comma 6, infine, prevede che si definiscano le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità» con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni ed Ambiente

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